ESPOSTO ALLA COMMISSIONE UE

(protocollato il 25/8/2006 con numero  SG(06)A/6425 e assegnato alla Direzione Generale Occupazione e Affari Sociali )

per presunta violazione, da parte della Repubblica Italiana, della Direttiva 76/207/CEE del Consiglio del 9 febbraio 1976 relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (Gazzetta ufficiale n. L 039 del 14/02/1976, pag. 0040 – 0042), come modificata dalla Direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 2002 (Gazzetta ufficiale n. L 269 del 5 ottobre 2002).

 Il 17 agosto 2006 l'Associazione ha inoltrato al Segretario Generale della Commissione UE un esposto per violazione delle sopra indicate Direttive comunitarie, dal seguente contenuto:

" LA REPUBBLICA ITALIANA DISCRIMINA INDIRETTAMENTE CIRCA 800.000 CITTADINI DI SESSO MASCHILE, PARTE CONSISTENTE DEI SOLI CITTADINI MASCHI SINO AL 31 DICEMBRE 2004 SOTTOPOSTI ALL’OBBLIGO DEL SERVIZIO DI LEVA, CHE ABBIANO REGOLARMENTE PRESTATO SERVIZIO CIVILE SOSTITUTIVO O ALTERNATIVO ALLA LEVA IN FORMA MILITARE COME CONSENTITO DALLA LEGGE SULL’OBIEZIONE DI COSCIENZA, IMPEDENDO LORO VITA NATURAL DURANTE IL MUTAMENTO DEI PROPRI CONVINCIMENTI PERSONALI , LA REVOCA DELLO STATUS DI OBIETTORE, E LA PARTECIPAZIONE A CONCORSI PUBBLICI O L’ACCESSO A PROFESSIONI PRIVATE CHE COMPORTINO L’EVENTUALE USO DI ARMI OD ESPLOSIVI A SCOPO CIVILE, ANCHE NON DESTINATE ALL’OFFESA DELLA PERSONA. CIO’ IN APPLICAZIONE DELL’ART. 15, COMMI 6° E 7°, DELLA LEGGE 8 LUGLIO 1998 N. 230 DELLA REPUBBLICA ITALIANA, IL CUI TESTO E’ DI SEGUITO RIPORTATO.

La sospensione a tempo indeterminato della leva obbligatoria (legge n. 226 del 23/8/2004 della Repubblica Italiana), sostituita da un’organizzazione su base volontaria delle Forze Armate a partire dal 1 gennaio 2005, ha infatti trascurato di risolvere il problema delle disparità di trattamento in alcuni settori della vita sociale e lavorativa che di volta in volta possono ripercuotersi su parte degli 800.000 cittadini italiani che hanno a suo tempo assolto agli obblighi della leva stessa mediante prestazione del servizio civile alternativo/sostitutivo della leva militare.

Ci riferiamo, ad esempio, alle limitazioni ad oggi palesemente incostituzionali che gravano sugli ex-obiettori in relazione ai divieti di autorizzazioni in materia di licenze di pubblica sicurezza di cui all’art. 15, commi sesto e settimo, della legge 230/98.

Ciò preclude a tutti quei cittadini italiani che nella maggiore età hanno espresso scelte di obiezione comunque in linea con la legislazione sull’assolvimento degli obblighi di difesa della Patria (legge 772/72, legge 230/98, e relativa giurisprudenza costituzionale) la successiva possibilità di accedere a diverse professioni, come ad esempio nel campo delle forze di polizia locali e statali , sino al paradosso (effetto delle norme in oggetto) per cui si impedisce ad un ex obiettore di dirigere una fabbrica di air-bags o di usare un fucile lanciasiringhe per svolgere il mestiere di veterinario o guardiaparco, essendo tali strumenti classificati in Italia come armi ed esplosivi al pari dei mezzi destinati alla difesa della persona.

E’ addirittura occorsa la sentenza 141/06 della Corte Costituzionale italiana per sciogliere nodi interpretativi sulla possibilità per un ex-obiettore di svolgere la professione di direttore di cava e di tenere un registro di carico per esplosivi a scopo civile e ovviamente non destinati all’offesa della persona.

L’ Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, peraltro, tace sull’ulteriore disparità di trattamento da quest’ultimo adottata nei confronti di istanze dal medesimo contenuto:

-         durante vari mesi dell’anno 2004 (dopo un proprio comunicato dell’ 8/3/2004 pubblicato sul sito www.serviziocivile.it) ha rilasciato, con lettere del Direttore dell’ Ufficio stesso, provvedimenti di revoca dello status di obiettore in base al parere del Consiglio di Stato n. 964/2003;

-         attualmente l’Ufficio nega tali provvedimenti (motivando il diniego sulla base del successivo parere del Consiglio di Stato 10425/04) , senza nulla dire riguardo alle revoche già rilasciate solo due anni or sono ed ancora effettive.

Peraltro non necessariamente alcuni di coloro che manifestarono la propria obiezione al concetto stesso di esercito di leva (svolgendo il servizio civile sostitutivo) rivendicano il diritto di “cambiare idea”, ma sono comunque costretti dalla legge ad aderire ad un concetto di obiezione di coscienza vita natural durante, pre-confezionato dai primi articoli delle leggi 772/72 e 230/98, che obbliga impropriamente ad associare l’obiezione al servizio militare  alla contestuale obiezione ad ogni attività o mestiere che possa anche vagamente richiedere il possesso di un’arma per difesa personale, richiesta da altre leggi o regolamenti.

Ad esempio chi -appena maggiorenne-  ha manifestato una determinata opinione in materia di leva militare, a 20 anni di distanza è per legge costretto anche ad aborrire il mestiere di vigile urbano, guardiaparco o agente di polizia locale (laddove i regolamenti interni prevedano l’armamento obbligatorio del personale per motivi di difesa dell’incolumità).

Esiste altresì il problema di un sensibile numero di agenti ed ufficiali di polizia locale attualmente in servizio presso comuni e province, già obiettori di coscienza, impiegati in corpi e servizi che ammettevano servizi disarmati o non prevedevano nei bandi di concorso l’assenza di elementi ostativi al porto d’armi, e che comunque sono impossibilitati a modificare il proprio il proprio status pur avendolo esplicitamente richiesto all’Ufficio Nazionale Servizio Civile in base al parere 964/03 del Consiglio di Stato, e di conseguenza a richiedere dotazioni per difesa personale che consentano di assolvere pienamente a tutte le eventuali loro funzioni ed incarichi che le qualifiche acquisite a volte richiedono, inclusi i servizi notturni o più pericolosi.

Tutto ciò è palesemente in contraddizione con il fatto che ai nati dopo il 1985, ai cittadini di sesso femminile, e alle persone riformate per motivi di salute, non saranno mai frapposti obblighi di scelta come avvenuto in passato con la vigente legislazione sull’obiezione e/o sulla leva; la disparità tra cittadini di fronte a bandi di concorso pubblico o a possibilità di carriera in alcuni settori della pubblica amministrazione è evidente, e li costringe ad estenuanti contenziosi giudiziari, molti dei quali ancora pendenti presso Tribunali Amministrativi Regionali italiani.

L’Associazione Tutela Diritti ex-Obiettori vuole farsi interprete del malessere di moltissimi cittadini (che pure hanno prestato dai 10 a 26 mesi di servizio civile, a seconda delle norme succedutesi), che nonostante la scomparsa della leva obbligatoria, debbono restare vincolati per tutta la vita a scelte espresse anche decenni or sono, con conseguenze per nulla attinenti alle possibili opinioni sull’utilità degli eserciti, perpetuandosi in tal modo una disparità tra cittadini di diverso sesso ed età, oggi più che mai francamente immotivata ed illiberale. "


Il capo unità "Parità fra donne e uomini, azioni contro la discriminazione, società civile" della Commissione Europea (Direzione Generale Occupazione,affari sociali e peri opportunità), Daniela Bankier,  informa il presidente della nostra associazione con nota del 28/2/2007 , prot. EMPL/G/2/DB/NW/dd D(2007) 3812 :  " Le scrivo in relazione alla denuncia in cui si segnala come agli uomini che abbiano espletato il servizio civile invece del servizio militare obbligatorio sia negato l'accesso a certi lavori che possono comportare l'uso di armi o di esplosivi. Abbiamo esaminato la Sua denuncia e stiamo scrivendo alla autorità italiane nel merito. La contatteremo nuovamente non appena riceveremo una risposta dalle autorità italiane"