ESPOSTO ALLA COMMISSIONE UE
(protocollato il 25/8/2006 con numero SG(06)A/6425 e assegnato alla Direzione Generale Occupazione e Affari Sociali )
per presunta violazione, da parte
della Repubblica Italiana, della Direttiva
76/207/CEE del Consiglio del
9 febbraio 1976
Il 17 agosto 2006 l'Associazione ha inoltrato al Segretario Generale della Commissione UE un esposto per violazione delle sopra indicate Direttive comunitarie, dal seguente contenuto:
"
LA
REPUBBLICA
ITALIANA
DISCRIMINA
INDIRETTAMENTE CIRCA 800.000 CITTADINI DI SESSO MASCHILE, PARTE CONSISTENTE DEI
SOLI CITTADINI MASCHI SINO AL 31 DICEMBRE 2004 SOTTOPOSTI ALL’OBBLIGO DEL
SERVIZIO DI LEVA, CHE ABBIANO REGOLARMENTE PRESTATO SERVIZIO CIVILE SOSTITUTIVO
O ALTERNATIVO ALLA LEVA IN FORMA MILITARE COME CONSENTITO DALLA LEGGE
SULL’OBIEZIONE DI COSCIENZA, IMPEDENDO LORO VITA NATURAL DURANTE IL MUTAMENTO
DEI PROPRI CONVINCIMENTI
PERSONALI ,
La
sospensione a tempo indeterminato della leva obbligatoria (legge n. 226 del
23/8/2004 della Repubblica Italiana), sostituita da un’organizzazione su base
volontaria delle Forze Armate a partire dal 1 gennaio
Ci
riferiamo, ad esempio, alle limitazioni ad oggi palesemente incostituzionali che
gravano sugli ex-obiettori in relazione ai divieti di autorizzazioni in materia
di licenze di pubblica sicurezza di cui all’art. 15, commi sesto e settimo,
della legge 230/98.
Ciò
preclude a tutti quei cittadini italiani che nella maggiore età hanno espresso
scelte di obiezione comunque in linea con la legislazione sull’assolvimento
degli obblighi di difesa della Patria (legge 772/72, legge 230/98, e relativa
giurisprudenza costituzionale) la successiva possibilità di accedere a
diverse professioni, come ad esempio nel campo delle forze di polizia locali
e statali , sino al paradosso (effetto delle norme in oggetto) per cui si
impedisce ad un ex obiettore di dirigere una fabbrica di air-bags o di usare un
fucile lanciasiringhe per svolgere il mestiere di veterinario o guardiaparco,
essendo tali strumenti classificati in Italia come armi ed esplosivi al pari dei
mezzi destinati alla difesa della persona.
E’
addirittura occorsa la sentenza 141/06 della Corte Costituzionale italiana per
sciogliere nodi interpretativi sulla possibilità per un ex-obiettore di
svolgere la professione di direttore di cava e di tenere un registro di carico
per esplosivi a scopo civile e ovviamente non destinati all’offesa della
persona.
L’
Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, peraltro, tace sull’ulteriore
disparità di trattamento da quest’ultimo adottata nei confronti di istanze
dal medesimo contenuto:
-
durante
vari mesi dell’anno 2004 (dopo un proprio comunicato dell’ 8/3/2004
pubblicato sul sito www.serviziocivile.it)
ha rilasciato, con lettere del Direttore dell’ Ufficio stesso, provvedimenti
di revoca dello status di obiettore in base al parere del Consiglio di Stato n.
964/2003;
-
attualmente
l’Ufficio nega tali provvedimenti (motivando il diniego sulla base del
successivo parere del Consiglio di Stato 10425/04) , senza nulla dire
riguardo alle revoche già rilasciate solo due anni or sono ed ancora effettive.
Peraltro
non necessariamente alcuni di coloro che manifestarono la propria obiezione al
concetto stesso di esercito di leva (svolgendo il servizio civile sostitutivo)
rivendicano il diritto di “cambiare idea”, ma sono comunque costretti dalla
legge ad aderire ad un concetto di obiezione di coscienza vita natural durante,
pre-confezionato dai primi articoli delle leggi 772/72 e 230/98, che obbliga
impropriamente ad associare l’obiezione al servizio militare
alla contestuale obiezione ad ogni attività o mestiere che possa anche
vagamente richiedere il possesso di un’arma per difesa personale, richiesta da
altre leggi o regolamenti.
Ad
esempio chi -appena maggiorenne- ha
manifestato una determinata opinione in materia di leva militare, a 20 anni di
distanza è per legge costretto anche ad aborrire il mestiere di vigile urbano,
guardiaparco o agente di polizia locale (laddove i regolamenti interni prevedano
l’armamento obbligatorio del personale per motivi di difesa dell’incolumità).
Esiste
altresì il problema di un sensibile numero di agenti ed ufficiali di polizia
locale attualmente in servizio presso comuni e province, già obiettori di
coscienza,
impiegati in corpi e servizi che ammettevano servizi disarmati o non prevedevano
nei bandi di concorso l’assenza di elementi ostativi al porto d’armi, e che
comunque sono impossibilitati a modificare il proprio il proprio status
pur avendolo esplicitamente richiesto all’Ufficio Nazionale Servizio Civile in
base al parere 964/03 del Consiglio di Stato, e di conseguenza a richiedere
dotazioni per difesa personale che consentano di assolvere pienamente a tutte le
eventuali loro funzioni ed incarichi che le qualifiche acquisite a volte
richiedono, inclusi i servizi notturni o più pericolosi.
Tutto
ciò è palesemente in contraddizione con il fatto che ai nati dopo il 1985, ai
cittadini di sesso femminile, e alle persone riformate per motivi di salute, non
saranno mai frapposti obblighi di scelta come avvenuto in passato con la vigente
legislazione sull’obiezione e/o sulla leva;
la disparità tra cittadini di fronte a bandi di concorso pubblico o a
possibilità di carriera in alcuni settori della pubblica amministrazione è
evidente, e li costringe ad estenuanti contenziosi giudiziari, molti dei quali
ancora pendenti presso Tribunali Amministrativi Regionali italiani.
L’Associazione
Tutela Diritti ex-Obiettori vuole farsi interprete del malessere di moltissimi
cittadini (che pure hanno prestato dai