Al Presidente della Commissione Difesa
della Camera dei Deputati
Oggetto:
Proposte
di legge C.
L’Associazione Tutela
Diritti Ex-Obiettori, che si propone il raggiungimento di una completa parità
di diritti e doveri tra cittadini che hanno svolto servizio civile
sostitutivo e servizio militare durante l’arco temporale della leva
obbligatoria, esprime vivo apprezzamento per le sensibilità sinora espresse
in seno alla Commissione Difesa con la presentazione delle proposte in oggetto.
E’ infatti necessario
garantire pari opportunità e pienezza di diritti civili a coloro che hanno
messo a disposizione, a seconda delle differenti norme vigenti, da
Auspichiamo pertanto che un testo unificato delle tre pp.dd.ll. in esame possa essere licenziato al più presto, venendo incontro alle aspettative di decine di migliaia di giovani e non più giovani, ancora trattati come cittadini di serie B in relazione ad alcuni aspetti della vita sociale.
Giova rammentare come un
analogo percorso era già stato avviato nel
Il diritto di cambiare
opinione
Le proposte di modifica all’art. 15 della legge 230/98, attualmente in esame, consentirebbero di meglio allineare la normativa che coinvolge i cittadini che hanno prestato servizio civile sostitutivo al dettato degli artt. 3, 4, 35 e 51 della Costituzione, con riferimento alla pari dignità sociale senza distinzioni di sorta, all’eguaglianza tra cittadini, al diritto al lavoro e all’accesso ai pubblici uffici.
L’attuale normativa non consente espressamente, a chi ha modificato i propri convincimenti personali nel corso della vita, di richiedere una revoca del proprio status di obiettore di coscienza espresso a 18 anni d’età.
Peraltro la legge 230/98, così come la precedente legge 772/72, ha attribuito dignità giuridica solo ad una predefinita manifestazione di obiezione di coscienza, obbligatoriamente legata non solo alle concezioni sull’esercito o sulla difesa non violenta, ma anche all’indifferenziato rifiuto d’ogni attività che avesse anche una vaga correlazione con armi e materie esplodenti, ivi compreso il ruolo delle forze di polizia o attività sportive non correlabili all’offesa della persona.
In ogni caso lo status
di obiettore creato dalla legge 230/98 rappresenta forse l'unico esempio di
condizione giuridica irrevocabile, tuttora presente nel nostro ordinamento nei
riguardi della libertà decisionale dell'individuo costituzionalmente garantita.
In altri Paesi europei, ove sono coesistiti leva militare e servizio civile, non sono state configurate successive limitazioni, per coloro che hanno svolto servizio civile, all’accesso nelle forze di polizia o a lecite professioni ed attività che richiedano licenza di porto o detenzione d’arma.
E’ possibile nel nostro ordinamento cambiare religione e orientamento politico, e persino cambiare coniuge dopo un divorzio, così come revocare altre forme di obiezione di coscienza regolamentate per legge (revocabili senza limitazioni), ma a quanto pare solo una indicazione manifestata a 18 anni, quella dell’obiezione di coscienza alla leva militare, è sinora immodificabile a vita.
Tale discriminazione è acuita dal fatto che ai cittadini nati dopo il 1985 non è obbligatoriamente richiesto di manifestare alcun orientamento, né tanto meno di sottostare a conseguenti vincoli di sorta.
Il servizio civile espletato, in caso di successivo interesse ad ottenere legittimamente determinate licenze di pubblica sicurezza (si tratti di un nulla osta per recarsi ad un poligono di tiro a segno o all’interesse ad accedere ad alcune professioni, come ad es. : guardiaparco, vigile urbano, operatore in forze di polizia locale e statale, o finanche il fuochino addetto a giochi pirotecnici, ecc.) si è trasformato per molti in un peso, e non solo in un’esperienza degna di orgoglio per chi lo ha svolto, rispetto ai nati dopo il 1985, che possono ambire senza pregiudiziali alla totalità delle forme di lavoro possibili.
Migliaia di ex-obiettori che si riconoscono nelle rivendicazioni della nostra associazione continuano ad apprezzare senza rimpianti l’esperienza umana e di utilità sociale del servizio che hanno svolto, pur trovando vessatorie le disposizioni che, in nome di un malinteso senso di coerenza a vita, impediscono loro di praticare numerosi mestieri e persino alcuni sports di rango olimpico.
Non si vedono ragioni
plausibili per continuare ad impedire ad una sola porzione di una certa fascia
d’età della cittadinanza determinate scelte o modifiche di scelte passate,
specialmente laddove una eventuale revoca della condizione di obiettore di
coscienza (come oggi disegnata dalla legge 230/98) venisse concessa previa
richiesta scritta dell’interessato. Ciò pur
nel pieno riconoscimento di scelte altrui, altrettanto rispettabili,
tuttora vive e riguardanti il concetto di o.d.c. quale scelta di vita ed
interiorizzazione dei principi di nonviolenza
L’ esigenza di superare
vincoli e situazioni kafkiane.
Il combinato disposto dell’attuale art. 15 della legge 230/98, il correlato richiamo al divieto di accesso a concorsi o di rilascio di licenze di qualsivoglia tipo correlate al possesso di armi o sostanze esplodenti, la relativa classificazione di queste ultime, e le norme sulla sospensione a tempo indeterminato della leva obbligatoria, hanno generato vincoli e discriminazioni che si manifestano attualmente in forme paradossali. Alcuni esempi tratti dall’esperienza reale di alcuni nostri aderenti :
- cittadino che ha prestato 10 mesi di servizio civile in centro di assistenza per anziani, laureato in medicina, che non può partecipare a concorso per psicologo nella Guardia di Finanza o di odontoiatra nella Marina militare;
- cittadino che ha prestato 20 mesi di servizio civile presso associazione di tutela ambientale, assunto in servizio di polizia provinciale, in forma disarmata, impossibilitato ad avere, per la propria incolumità, le stesse dotazioni di servizio dei colleghi nei pattugliamenti notturni ;
- cittadino ingegnere che ha prestato 26 mesi di servizio civile presso un ente locale, che non può dirigere attività di miniera in cui si faccia uso di dinamite, o (prima di laurearsi) essere ammesso a concorso per agente di polizia municipale in comune che arma il proprio personale (la stragrande maggioranza).
- cittadino che ha prestato 12 mesi di servizio civile guidando autoambulanze, e che divenuto medico-veterinario non può utilizzare un fucile lancia-siringhe (“arma comune da sparo”) per narcotizzare grandi animali selvatici a scopi scientifici in un parco naturale ;
e l’elenco potrebbe continuare….
Le esigenze degli ex-obiettori attualmente in
servizio presso le polizie locali.
Risultano assunti da anni molti agenti di polizia municipale e provinciale presso corpi e servizi di polizia di numerosi enti locali italiani, che avevano a suo tempo emanato bandi di concorso o disponevano di regolamenti non implicanti l’armamento obbligatorio degli addetti.
Il Ministero dell’Interno - Servizio Polizia Amministrativa, ha già ribadito (ad esempio propria nota
559/C.24051.12982(10)8 del 26/4/1999 alla Prefettura di Macerata) come, ai sensi dell’art. 17, comma 134° della legge 127/97, che ha modificato l’art. 5 della legge 65/86, non vi è più un nesso obbligato tra la qualifica di ausiliari di pubblica sicurezza e la dotazione dell’arma, disposta facoltativamente dal consiglio comunale o provinciale, ragion per cui la qualifica stessa è attribuibile anche ad agenti ex-obiettori che continuino a prestare servizio disarmato.
Questi addetti, laddove il proprio ente abbia -poi- introdotto nel proprio regolamento operativo l’arma per difesa personale o per interventi di polizia rurale e faunistica, non rivendicano nuovi diritti, ma solo gli stessi doveri e attrezzature a tutela della propria incolumità disponibili per i colleghi; ma sono impossibilitati a richiedere ed ottenere le stesse dotazioni di servizio anche quando ne manifestino per iscritto l’intenzione e disponibilità.
Una parificazione di diritti, doveri e prerogative renderebbe possibili anche forme di mobilità verso altri enti, o progressioni di carriera previe selezioni, che oggi sono in gran parte precluse a questi lavoratori.
Idem dicasi per ex-obiettori che volessero accedere a selezioni concorsuali per l’accesso iniziale a queste professioni, accettando all’atto della domanda l’eventuale armamento obbligatorio previsto. Ad oggi il leit motiv di moltissimi bandi di concorso è invece la condizione ostativa dell’aver svolto servizio civile sostitutivo, come se fosse questo il principale problema nelle selezioni….
Nessun problema -ad esempio- per chi invece ha svolto servizio civile volontario, e retribuito, dopo il 2004, magari nello stesso ente o struttura !
L’ondivago atteggiamento
dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile e il contenzioso giudiziario in
corso
L’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile pubblicava l’8 marzo 2004, sulla propria pagina internet:
www.serviziocivile.it/area_obiettori/
dettaglio_news.asp?id=203033
un avviso in relazione alla possibilità di revoca
dello status di obiettore, previa richiesta,
ai sensi del parere del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 964/03.
Alcune decine di cittadini richiedevano e ottenevano
nel 2004 detta revoca con provvedimenti a firma dell’allora direttore generale
UNSC Massimo Palombi.
Lo stesso UNSC, a seguito del parere del Consiglio
di Stato, Sez. III, n. 10425/04 ,
respingeva tutte le altre numerose domande successivamente presentate, creando ulteriori
disparità di trattamento tra cittadini che avevano svolto il medesimo servizio
civile sostitutivo, con provvedimenti che in una trentina di casi sono stati
impugnati presso 7 diversi Tribunali Amministrativi Regionali.
Il TAR Marche, Sez. I, con sentenze n. 842 e n. 843
del 25/10/2006, ha annullato due dinieghi dell’UNSC di altrettante richieste
di revoca dello status di obiettore (tra cui quella proposta da un agente di
polizia municipale in servizio disarmato, già oggetto di encomio per la cattura
di alcuni pregiudicati).
Il TAR di Ancona ha sentenziato, tra l’altro, che:
“…..l’intervento
dell’Amministrazione nel procedimento in questione ha, unicamente, finalità
accertativo-dichiarative della inesistenza, sul piano oggettivo, delle
menzionate cause ostative all’esercizio del diritto di obiezione di coscienza,
applicandosi in proposito, oltretutto, il meccanismo del silenzio – assenso,
in base all’art. 5, comma 2, della legge.
Trattandosi, dunque, di un diritto il cui esercizio
è rimesso alla libera disponibilità del titolare, deve conseguentemente
ritenersi che, in base ai principi generali in materia e nel rispetto delle
forme prescritte, la rinuncia di tale diritto sia ugualmente consentita al
medesimo titolare non solo in momento antecedente alla relativa opzione, ma
anche dopo l’avvenuta ammissione al servizio civile, atteso che detta
ammissione non appare idonea, comunque, non solo a costituire, ma neppure a
modificare o ad estinguere la titolarità del diritto in questione. “…
Tuttavia anche la possibilità di veder riconosciute
alcune legittime aspettative in sede giudiziaria non può costituire una
soluzione ragionevole per migliaia di persone, che non devono essere costrette,
per le proprie aspirazioni lavorative, ad ingaggiare lunghi e dispendiosi
contenziosi legali con
Per una vera parità d’
accesso a concorsi e professioni, anche nel rispetto delle Direttive UE in
materia.
L’aver svolto il servizio civile sostitutivo (legge 772/72) o il servizio civile alternativo (legge 230/98) è stata una scelta possibile per effetto di decisioni del Parlamento.
Nessuno chiede che ciò divenga motivo di privilegi, ma neppure che il servizio reso si trasformi eventualmente in una catalogazione di parziale inutilità per la persona.
E’ peraltro un raro caso di discriminazione sessuale alla rovescia: raro perché riguarda solo cittadini di sesso maschile, e di una certa consistenza perché coinvolge teoricamente ben 800.000 cittadini italiani che hanno prestato servizio civile obbligatorio alternativo alla leva militare.
In relazione a bandi di
concorso nella pubblica amministrazione che discriminano i cittadini di sesso
maschile ammessi a prestare servizio civile alternativo,
Duole constatare come i suddetti cittadini, in questo momento, godano di minori diritti civili degli ultimi renitenti alla leva (sic !). Dover ricorrere a questo paragone è implicitamente offensivo per chi ha svolto mesi di servizio civile alternativo in ogni campo della solidarietà sociale; tuttavia questo è ciò che emerge dalla lettura del D.Lgs. 275 del 6/10/2006 , che introduce l’art.11-quinquies nel D.Lgs. 215/01 (cancellazione nota di renitenza in caso di “giustificato motivo”).
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L’Associazione Tutela Diritti Ex-Obiettori si
rivolge dunque al Parlamento affinché i commi sesto e settimo dell’art. 15
della legge 230/98 siano abrogati, e venga consentita la possibilità di revoca
dello status di obiettore a chi ne faccia espressa richiesta. Ciò anche al fine
di rendere possibile a tutti coloro che hanno svolto servizio civile sostitutivo
o alternativo, ai sensi delle leggi 772/72 e 230/98, le stesse attività
lavorative, e non solo, consentite agli altri cittadini italiani.
Associazione Tutela Diritti Ex-Obiettori