Consiglio di Stato, Sez. III , Parere n. 10425 del 28 settembre 2004
Adunanza
della Sezione terza del 25 marzo 2003 , Parere n. 964
N°
Sezione 964/03
Oggetto
Ministero
della difesa. Quesito
in ordine alla legittimità del provvedimento di revoca, durante
Vista
la relazione trasmessa con nota prot. n. LEV.1/0287 ,
in data 18 febbraio 2003 ,
con la quale il Ministero della difesa (Direzione generale leva – reclutamento
obbligatorio – militarizzazione – mobilitazione civile e Corpi ausiliari)
chiede
il parere del Consiglio di Stato in ordine all’argomento indicato
in oggetto;
Esaminati
gli atti ed udito il relatore ed estensore consigliere Pier Luigi Lodi;
Premesso:
L'Amministrazione
referente, al fine di definire e coordinare i comportamenti da tenere con
l'Ufficio nazionale servizio civile, competente, ai sensi della legge 8 luglio
1998, n. 230, al riconoscimento dello status di obiettore di coscienza, pone un
quesito al Consiglio di Stato per la verifica della legittimità di un eventuale
provvedimento di revoca del suddetto status, su richiesta dell'interessato,
durante la prestazione del servizio civile.
In
proposito viene sottolineato che ciò comporterebbe l'avvio al servizio armato
del giovane, per l'eventuale completamento degli obblighi di leva, e il venir
meno delle limitazioni previste dall'articolo 15, commi 6 e 7, della citata
legge n. 230 del 1998 (divieto di detenzione, uso e commercializzazione di armi
e materiali esplodenti, nonché divieto di partecipazione ai concorsi pubblici
per l'arruolamento nelle Forze Armate e per qualsiasi altro impiego che comporti
l'uso delle armi).
Tale
problematica è stata portata all'attenzione della Avvocatura dello Stato, da
parte del menzionato Ufficio nazionale servizio civile, in relazione a numerose
richieste di chiarimenti provenienti dagli interessati.
L'Avvocatura
generale dello Stato, con parere espresso in data 25 ottobre 2002, si è
dichiarata favorevole alla possibilità di accoglimento della richiesta di
rinuncia da parte degli obiettori in considerazione del fatto che, a suo
giudizio, non appaiono sussistere ostacoli alla luce della vigente normativa e
delle disposizioni sino ad oggi impartite.
L'Amministrazione
riferente, invece, ritiene che sussistano seri ostacoli ad un'interpretazione in
tal senso, costituiti, in primo luogo, dall'articolo 52, secondo comma, della
Costituzione che ha inteso prevedere una apposita “riserva di legge” per la
disciplina dei limiti e delle modalità di espletamento del servizio militare di
leva. In tale ottica, una lettura della norma che consentisse procedure che
vadano al di là del suo dato testuale risulterebbe, quindi, fuorviante.
D'altronde,
la vigente normativa della legge numero 230 del 1998 non fa menzione di tale
possibilità, prevista, invece, dall'articolo 8 del d.P.R. 28 novembre 1977, n.
1139, recante “Norme di attuazione della legge 15 dicembre 1972, n.
La
facoltà di rinunciare in qualunque momento allo status di obiettore si
porrebbe, inoltre, in palese contraddizione con i divieti e le relative sanzioni
penali che la vigente normativa pone in capo all'obiettore ammesso al servizio
civile (articolo 15, commi 6 e 7 della legge numero 230 del 1998) evidentemente
preordinati ad impedire il dilagare della obiezione di comodo e giustificati da
una scelta di carattere definitivo e che, per tale motivo, deve essere ben
ponderata.
Quanto,
poi, alla considerazione che - così come è consentito dall'articolo 14 della
legge in parola che il giovane avviato quale militare possa diventare obiettore
- anche il giovane avviato quale obiettore potrebbe richiedere, pure in mancanza
di previsione espressa, la revoca dello status per adempiere agli obblighi come
militare, l'Amministrazione riferente osserva che tale possibilità risulterebbe
preclusa proprio dal citato articolo 14, comma
In
ordine ai casi di decadenza dallo status previsti dall'articolo 15 della legge
in questione, l'Amministrazione osserva che essi hanno una valenza sanzionatoria
per cui non potrebbe sostenersi che a fronte di una “incompatibilità
tacita” individuata in tali comportamenti, sanzionati anche penalmente,
sarebbe configurabile pure una “incompatibilità espressa” da prendere in
considerazione a domanda dell'interessato.
In
conclusione nella relazione ministeriale si mette in evidenza che la possibilità
di rinunciare allo status di obiettore potrebbe consentire all'interessato di
rifiutare di nuovo, successivamente, il servizio militare e così di seguito
proporre una serie di ulteriori domande tese ad ostacolare le normali attività
amministrative in senso defatigatorio, mirando solo ad eludere o indebitamente
procrastinare lo svolgimento del servizio senza che l'Amministrazione, in
mancanza di specifica regolamentazione, possa decidere se e quanto interrompere
tale spirale fissando un termine, durante il servizio, oltre quale non possano
essere accettati ulteriori ripensamenti.
Su
tali questioni viene chiesto il parere del Consiglio di Stato.
Considerato:
1.
- Il Ministero della difesa dubita che, nel silenzio della legge 8 luglio 1998,
n. 230 (recante “Nuove norme in materia di obiezione di coscienza”), il
cittadino che presti servizio civile abbia facoltà di rinunciare allo status di
obiettore di coscienza, con conseguente obbligo del medesimo di prestazione del
servizio militare armato, per l’eventuale completamento degli obblighi di
leva.
L’Amministrazione,
infatti, dissentendo dall’opinione espressa al riguardo dall’Avvocatura
generale dello Stato, con parere n. 105760 del 25 ottobre 2002, reso su
richiesta dell’Ufficio nazionale del servizio civile, è dell’avviso che una
simile evenienza si porrebbe, anzitutto, in contrasto con l’articolo 52, comma
2, della Costituzione, che prevede una “riserva di legge” per la disciplina
dei limiti e delle modalità di espletamento del servizio militare di leva;
sarebbe, inoltre, incompatibile con la vigente normativa in materia la quale,
per colui che rifiuti il servizio civile, consente soltanto la riassegnazione al
detto servizio, e non invece la possibilità di prestare il servizio militare;
darebbe adito, infine, ad iniziative di carattere defatigatorio degli
interessati, miranti soltanto ad eludere o indebitamente procrastinare lo
svolgimento del servizio.
2.
- Ritiene
Va
preliminarmente ricordato che, come è noto, la citata legge 8 luglio 1998, n.
A
differenza di quanto avveniva precedentemente, dunque, sotto il regime della
legge 15 dicembre 1972, n. 772 (secondo la quale la decisione sulla domanda di
obiezione, di carattere discrezionale, si configurava come concessione di un
“beneficio” ed aveva, quindi, carattere costitutivo), in base alle norme
della vigente legge n. 230 del 1998 l’intervento dell’Amministrazione ai
fini dell’accesso del singolo cittadino al servizio civile, alternativo al
servizio militare, si estrinseca attraverso l’adozione di un atto meramente
vincolato, che viene posto in essere – come già accennato – sulla base
della apposita domanda dell’interessato e sul semplice riscontro
dell’assenza delle cause impeditive individuate dalla legge.
Può
sottolinearsi, quindi, che l’intervento dell’Amministrazione nel
procedimento in questione ha, unicamente, finalità accertative-dichiarative
della inesistenza, sul piano oggettivo, delle menzionate cause ostative
all’esercizio del diritto di obiezione di coscienza, applicandosi in
proposito, oltretutto, il meccanismo del “silenzio assenso”, in base
all’articolo 5, comma 2, della legge.
3.
- Quanto al momento dell’esercizio del diritto di obiezione di coscienza, la
vigente legge n. 230 del 1998 all’articolo 4 detta precise disposizioni al
riguardo, stabilendo che i cittadini che intendono prestare servizio civile
devono presentare domanda entro quindici giorni dalla data di arruolamento. Il
successivo articolo 14, comma 6, tuttavia, lascia la possibilità, a coloro che
non abbiano chiesto detta ammissione e siano sottoposti a procedimento penale
per rifiuto di prestare servizio militare, di essere ancora ammessi al servizio
civile, in assenza – naturalmente – delle previste cause ostative.
4.
- Va ora esaminata la questione specifica, oggetto del quesito in esame,
riguardante la possibilità di perdita della qualità di obiettore di coscienza,
nel corso della prestazione del servizio civile.
Può
considerarsi, in primo luogo, l’ipotesi espressamente contemplata
dall’articolo 15, comma 1, della ripetuta legge n. 230 del 1998, relativa alla
“decadenza” dal diritto di prestare il servizio civile o di portarlo a
compimento, “quando sopravvengano o siano accertate le condizioni ostative
indicate all’articolo
In
tal caso la norma prescrive l’obbligo della prestazione del servizio militare
per la parte eventualmente residua.
In
altri termini, la legge ammette che l’interessato, con comportamenti
concludenti (quale, ad esempio, quello della domanda per un qualsiasi impiego
che comporti l’uso delle armi: v. articolo 2, comma 1, lettera “b”) possa
sempre far venir meno le condizioni per la prestazione del servizio civile,
senza che ciò comporti, necessariamente, conseguenze di tipo sanzionatorio nei
suoi confronti.
5.
- Oltre all’ipotesi surriferita, che qualifica di “incompatibilità
tacita”, l’Avvocatura generale dello Stato è dell’opinione che possa,
altresì, configurarsi la possibilità di una “incompatibilità espressa”,
allorché l’interessato manifesti la volontà di cessare lo status di
obiettore anche successivamente all’inizio del servizio civile.
Il
Collegio ritiene che l’assunto dell’Avvocatura generale sia fondato.
Se,
infatti, la prosecuzione del servizio civile – in base al sistema che si è
delineato – è rimessa a scelte comportamentali di carattere sostanzialmente
potestativo dell’interessato, non sarebbe coerente escludere che nel corso
della prestazione del servizio civile il medesimo interessato possa esprimere
formalmente una opzione opposta a quella precedentemente esercitata, in ordine
al diritto di obiezione, ponendo in essere una nuova manifestazione di volontà
che – non risultando sanzionata – si qualifica come pienamente legittima.
Trattandosi,
dunque, di un diritto il cui esercizio è rimesso alla libera disponibilità del
titolare, deve conseguentemente ritenersi che, in base ai principi generali in
materia e nel rispetto delle forme prescritte, la rinuncia di tale diritto sia
ugualmente consentita al medesimo titolare non solo in momento antecedente alla
relativa opzione (come ammesso pure dal Ministero della difesa con le istruzioni
impartite mediante la nota del 13 marzo 2001, richiamata nel parere
dell’Avvocatura generale) ma anche dopo l’avvenuta
ammissione al servizio civile, atteso che detta ammissione non appare idonea,
comunque, non solo a costituire, ma neppure a modificare o ad estinguere la
titolarità del diritto in questione.
6.
- Non appaiono calzanti, poi, le obiezioni prospettate al riguardo nella
relazione ministeriale.
Anzitutto,
contrariamente a quanto assume il Ministero, non solo la disciplina vigente non
contravviene al principio della “riserva di legge”, trattandosi, appunto, di
disciplina contenuta in uno specifico testo legislativo, del tutto inequivoco
sul punto relativo all’esistenza del diritto all’obiezione, ma tale testo
non reca, in effetti, alcuna disposizione che sancisca il precetto della
impossibilità di rinuncia al servizio civile, non potendosi invocare, al detto
fine, l’articolo 14, comma 6, della legge n. 230 del 1998.
Quest’ultima
norma, invero, non detta alcuna disposizione con riguardo alla fattispecie che
ne occupa, relativa ad un possibile ripensamento dell’interessato, durante la
prestazione del servizio civile, in ordine alla scelta dell’obiezione di
coscienza, limitandosi soltanto a dettare le misure applicabili nelle ipotesi,
chiaramente eterogenee rispetto alla precedente, del rifiuto della prestazione
del diritto civile (punito con la reclusione da sei mesi a due anni ai sensi del
comma 1 del citato articolo 14), ovvero del rifiuto della prestazione del
servizio militare, da parte del soggetto che non abbia ottenuto l’ammissione
al servizio civile (punito con la stessa pena, ai sensi del successivo comma 2
del predetto articolo 14)
E
tale “ripensamento”, va ulteriormente sottolineato, se non sia accompagnato
da comportamenti configurati come illeciti e come tali penalmente sanzionati
dalle norme di cui sopra, non può che risultare, di per sé, pienamente
legittimo, salvi restando, naturalmente, tutti gli adempimenti che si rendano
necessari in conseguenza dell’inserimento della nuova opzione in un apposito
procedimento amministrativo che, seppure non finalizzato all’adozione di
provvedimenti di natura costitutiva, richiedono in ogni caso l’attivazione
dell’Autorità amministrativa per la regolare formalizzazione della posizione
del soggetto istante.
7.
- A tal proposito il riferente Ministero manifesta preoccupazioni in ordine ai
possibili abusi che, attraverso la rinuncia all’obiezione di coscienza durante
la prestazione del servizio civile, potrebbero facilmente verificarsi in assenza
di una specifica regolamentazione della fattispecie.
Sull’argomento
deve convenirsi che sussistono evidenti ragioni di pubblico interesse inerenti
all’ordinato e proficuo svolgimento delle attività in questione, finalizzate
all’adempimento di un dovere, quale quello della difesa della Patria, definito
“sacro” dall’articolo 52 della Carta Costituzionale. Sarebbe auspicabile,
pertanto, l’adozione di apposite norme attuative che, tenendo conto della
possibilità di rinuncia tardiva alla obiezione di coscienza, ne stabiliscano le
modalità ed i termini strettamente indispensabili per assicurare il proficuo
svolgimento, in alternativa, del servizio militare per un periodo di tempo
almeno sufficiente a permettere una idonea preparazione tecnica per
l’espletamento delle attività proprie del servizio armato.
In
tale sede potrebbe anche affrontarsi il problema, posto dall’Amministrazione,
relativa alla possibilità di ulteriori “ripensamenti” da parte di coloro
che abbiano già inteso rinunciare alla obiezione di coscienza e ritengano, poi,
di riproporre una opzione in tal senso. In particolare dovrebbe essere valutata
l’effettiva insussistenza, in questa situazione, dopo la avvenuta prestazione
di un servizio armato, delle cause ostative connesse all’uso delle armi,
previste dall’articolo 2 della legge n. 230 del 1998.
8.
- In ogni caso, anche al momento attuale resta fermo che – ai fini del
passaggio dal servizio civile al servizio militare, a seguito della rinuncia al
diritto all’obiezione di coscienza – si rende senz’altro necessaria
l’adozione di un apposito atto formale dell’Amministrazione competente e,
quindi, in attesa di tale atto, il soggetto che abbia presentato l’atto di
rinuncia deve inevitabilmente proseguire nello svolgimento dell’attività
prestata ai fini del servizio civile, per non incorrere nelle responsabilità di
ordine disciplinare e penale previste dalla normativa in vigore.
Quanto
al termine entro il quale l’Amministrazione deve concludere il procedimento,
in assenza di apposite norme non possono che applicarsi le disposizioni
dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Infine,
pur in assenza di limiti determinati normativamente, deve ribadirsi che
sussistono limiti per così dire “naturali” per l’esame dell’atto di
rinuncia all’obiezione nel caso in cui, per l’approssimarsi del termine del
servizio civile, il tempo residuo non consentirebbe, in caso di passaggio al
servizio militare, neppure lo svolgimento del periodo minimo di addestramento
riservato alle reclute.
P.Q.M.
Esprime il
parere nei sensi di cui in motivazione.
L’estensore
(Pier
Luigi Lodi)
Il
Presidente
(Roberto
Cortese)
Il
segretario
(Roberto
Mustafà)