LEGGE 2 Agosto 2007, n. 130

Modifiche alla legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza.

Gazzetta Ufficiale, serie generale,  n. 194 del 22-8-2007  (cliccare il link a sinistra per visualizzare una scansione dell'originale cartaceo)

Art. 1.

1. Alla legge 8 luglio 1998, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), primo periodo, le parole: «ad eccezione delle armi di cui al primo comma, lettera h), nonché al terzo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36» sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione delle armi e materiali esplodenti prive di attitudine a recare offesa alle persone ovvero non dotate di significativa capacità offensiva, individuate con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi di cui all'articolo 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni;
b) all'articolo 15, comma 4, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «ovvero quando essi abbiano rinunciato allo status di obiettore di coscienza ai sensi del comma 7-ter;
c) all'articolo 15, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 non si applicano ai cittadini che abbiano rinunciato allo status di obiettore di coscienza ai sensi del comma 7-ter.
7-ter. L'obiettore ammesso al servizio civile, decorsi almeno cinque anni dalla data in cui è stato collocato in congedo secondo le norme previste per il servizio di leva, può rinunciare allo status di obiettore di coscienza, presentando apposita dichiarazione irrevocabile presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile,
che provvede a darne tempestiva comunicazione alla Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216».

2. Il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1, lettera a), è adottato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), primo periodo, della legge 8 luglio 1998, n. 230, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

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( Spiegazione sommaria a cura dell'ATDEO:

la modifica della legge 230/98 recentemente approvata, e che entrerà in vigore il 6 settembre 2007, prevede:
- la possibilità di rinunciare allo status di odc, MA SOLO DOPO CINQUE ANNI dalla data di congedo, presentendo dichiarazione irrevocabile all' Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (via S. Martino della Battaglia, 6- 00185 Roma) ;
- i divieti in materia di licenze e di concorsi non si applicherebbero più a chi ha rinunciato allo status di obiettore presentando la suddetta dichiarazione ;
- il diritto alla futura obiezione di coscienza sarà esercitabile anche da parte di chi ha avuto autorizzazioni per determinate armi e sostanze esplodenti non destinate specificatamente all'offesa della persona o prive di significativa capacità offensiva, individuate con  Decreto Min. Interno da emanare entro il 5 gennaio 2008; allo stesso modo chi resta obiettore di coscienza potrà utilizzare i dispositivi non destinati all'offesa della persona contemplati nel futuro decreto del Min. Interno;
- è soggetto al richiamo in caso di mobilitazione anche chi ha rinunciato allo status di obiettore;
- una volta rinunciato allo status di obiettore non si potrà più ri-modificare tale espressione;  )


LA TRATTAZIONE SVOLTASI IN SENATO:

- 24 LUGLIO 2007 IN SEDE DELIBERANTE - approvazione definitiva (all'unanimità)

- 10 LUGLIO 2007 (parere Comm. Affari Costituzionali)

- 3 LUGLIO 2007

- 28 GIUGNO 2007

- 19 GIUGNO 2007

- 14 GIUGNO 2007


IL TESTO DEFINITIVAMENTE APPROVATO (Scheda sito Palazzo Madama)

scheda riepilogativa lavori presso il senato 

Scheda riepilogativa lavori presso la Camera Deputati   


LA DISCUSSIONE SVOLTASI IN AULA ALLA CAMERA DEI DEPUTATI APRILE/MAGGIO 2007

 

IL VIDEO DELLA VOTAZIONE FINALE DELL'8 MAGGIO 2007 (ORA IL TESTO E' AL SENATO, ASSEGNATO ALLA IV COMM.-DIFESA

http://legxv.camera.it/audiovideo/video.aspx?id=71733

PRESENTI 320 
VOTANTI 319
FAVOREVOLI 260
CONTRARI 59
ASTENUTO 1

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- Resoconto votazione 8/5/07 ;      chi ha votato e come   -  (legenda con spiegazione simboli)

- Resoconto 3/5/07 mattino ;        resoconto 3/5/07 pomeriggio

- Resoconto 16/4/07


I RESOCONTI DELLE PRECEDENTI SEDUTE DELL'AULA

16 APRILE 2007

http://legxv.camera.it/_dati/leg15/lavori/stenografici/sed144/bozzeSteno/s050.htm#Titolo6%2036 

Discussione del testo unificato delle proposte di legge Zeller ed altri; Brugger ed altri; Benvenuto e Vannucci: Modifiche alla legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza (A.C. 197 -206-931-A) (ore 16,25).
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Zeller ed altri; Brugger ed altri; Benvenuto e Vannucci: Modifiche alla legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza.
Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea (vedi calendario).


(Discussione sulle linee generali - A.C. 197-A ed abbinate)
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Avverto che il presidente del gruppo parlamentare Forza Italia ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.
Avverto, altresì, che la IV Commissione (Difesa) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Il presidente della IV Commissione, deputata Pinotti, ha facoltà di svolgere la relazione.

ROBERTA PINOTTI, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori membri del Governo, la sospensione della leva obbligatoria ha determinato, nel nostro paese, un cambiamento epocale, la cui effettiva portata sul piano normativo sta gradualmente emergendo, anche in sede giurisdizionale, in tutte le sue molteplici sfaccettature. Al fine di eliminare possibili incongruenze dell'ordinamento vigente, il legislatore è, quindi, chiamato a svolgere un delicato lavoro di adeguamento normativo, che assume un particolare rilievo con riferimento all'obiezione di coscienza al servizio militare obbligatorio.
In proposito, ricordo che, ai sensi dell'articolo 15, commi 6 e 7, della legge 8 luglio 1998, n. 230, agli obiettori è preclusa qualsiasi autorizzazione per la detenzione, l'uso ed il commercio di armi e materiali esplodenti, nonché l'assunzione di ruoli imprenditoriali o direttivi nella fabbricazione e commercializzazione degli stessi. Inoltre, agli obiettori è vietata la partecipazione a concorsi per l'arruolamento nelle Forze armate, nell'Arma dei carabinieri, nei Corpi di polizia o in altri impieghi che richiedano l'uso delle armi.
Si tratta di vincoli che, nella loro concreta applicazione, hanno condotto, in alcuni casi, all'imposizione di divieti paradossali, che non risultano in alcun modo giustificati dalle motivazioni etiche alla base dell'obiezione di coscienza, come, ad esempio, il divieto per i veterinari di utilizzare fucili lanciasiringhe o il divieto di assumere la direzione di fabbriche di airbag o, ancora, il divieto di praticare sport olimpici come il biatlhon o il tiro al piattello. Addirittura si è resa necessaria la sentenza della Corte costituzionale n. 141, del 7 aprile 2006, per stabilire che un obiettore di coscienza può dirigere un'attività di cava e tenere un registro di detenzione esplosivi per uso civile.
In tale contesto, la sospensione a tempo indeterminato della leva obbligatoria ha accentuato ancora di più il carattere discriminatorio di tali vincoli. Infatti, mentre per coloro che hanno svolto il servizio civile come obiettori di coscienza rimangono pienamente vigenti i vincoli di legge, non essendo per essi ammissibile alcun ripensamento rispetto alla scelta a suo tempo compiuta, per coloro che, invece, grazie alla sospensione della leva obbligatoria, per mere ragioni anagrafiche, non hanno svolto né il servizio militare né il servizio civile non si applica alcun vincolo. Ma vi è di più: si è giunti al paradosso che i renitenti alla leva finiscono per avere maggiori diritti ed opportunità professionali rispetto agli obiettori di coscienza, giacché, ai sensi dell'articolo 11-quinquies del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come da ultimo modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 6 ottobre 2006, n. 275, i renitenti stessi possono ottenere la cancellazione della nota di renitenza, purché forniscano un giustificato motivo del proprio comportamento omissivo, senza la successiva applicazione di alcun vincolo.
Per eliminare tutte queste gravi discrasie appare, quindi, necessario ed urgente un intervento legislativo, da un lato per tenere conto del fatto che i convincimenti personali sottesi all'originaria scelta dell'obiezione di coscienza possono subire mutamenti nel corso degli anni, e, dall'altro lato, per modificare il regime dei vincoli applicabili agli obiettori, al fine di escludere l'imposizione di divieti del tutto ingiustificati. Proprio in questa prospettiva, la Commissione difesa, partendo dalle proposte di legge Zeller (A.C. 197), Brugger (A.C. 206) e Benvenuto (A.C. 931), a conclusione di un approfondito dibattito e di un'intensa attività conoscitiva, che ha riscontrato la partecipazione sia di associazioni di obiettori, sia di associazioni di ex obiettori, è giunta all'elaborazione di un testo unificato sul quale hanno concordato gran parte dei gruppi parlamentari.
Tale testo non si pone nell'ottica di una semplicistica quanto ingiustificata eliminazione dei vincoli di legge, ma si muove lungo le seguenti tre linee guida: l'eliminazione di quei divieti previsti dalla legislazione vigente che non sono giustificati dalle motivazioni etiche che sono la base della scelta compiuta dagli obiettori; la possibilità per ciascun obiettore di rinunciare al proprio status mediante una dichiarazione irrevocabile; infine, la disapplicazione dei vincoli di legge nei confronti degli obiettori che abbiano rinunciato al proprio status e il conseguente richiamo di questi ultimi in caso di mobilitazione.
In particolare, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 del testo unificato prevede che non costituisca impedimento all'esercizio dell'obiezione di coscienza essere titolari di licenze o autorizzazioni relative ad armi e materiali esplodenti privi di attitudine a recare offesa alle persone ovvero non dotati di significativa capacità offensiva, conformemente all'interpretazione della legislazione vigente risultante dalla citata sentenza della Corte costituzionale n. 141.
La concreta individuazione di tali armi e materiali esplodenti, ai sensi del successivo comma 2, è affidata ad un decreto del ministro dell'interno, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del testo unificato, sentita la commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, di cui all'articolo 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, recante «Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi».
Ricordo che tale commissione è composta, tra gli altri, da due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno della Polizia di Stato, e da due rappresentanti del Ministero della difesa, di cui uno dell'Arma dei carabinieri. Con questa disposizione, in sostanza, si affida ad un atto amministrativo il compito di provvedere ad una ricognizione completa delle predette armi e materiali esplodenti, eliminando eventuali certezze.
La lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, al punto 2) prevede, invece, che l'obiettore, ammesso al servizio civile, decorsi almeno due anni dalla data in cui è stato collocato in congedo secondo le norme previste per il servizio di leva, possa rinunciare al proprio status, presentando apposita dichiarazione irrevocabile. Si tratta di una rinuncia già riconosciuta da recenti sentenze di diversi tribunali amministrativi regionali.
Il termine di due anni è stato determinato tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della stessa legge 8 luglio 1998, n. 230, che, escludendo dal diritto all'obiezione di coscienza coloro che abbiano presentato domanda da meno di due anni per la prestazione del servizio militare nelle Forze armate, nell'Arma carabinieri, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo forestale dello Stato, sostanzialmente non ammette la possibilità di un ripensamento prima di due anni dal momento della scelta compiuta. L'irrevocabilità della domanda ha invece lo scopo di inibire eventuali successivi ripensamenti rispetto alla rinuncia allo status di obiettore.
La norma prevede altresì che la citata dichiarazione sia presentata presso l'ufficio nazionale per il servizio civile, giacché, sulla base della legislazione vigente, tale ufficio ha il compito di provvedere alla tenuta della lista degli obiettori soggetti a richiamo in caso di necessità.
La medesima lettera b), al punto 1) prevede, invece, che gli obiettori che abbiano rinunciato al proprio status siano soggetti a richiamo in caso di mobilitazione, al pari degli obiettori decaduti per violazione dei divieti previsti dalla legge. A tal fine, il citato punto 1) della lettera b) dispone che l'ufficio nazionale per il servizio civile sia tenuto a trasmettere tempestivamente le dichiarazioni di rinuncia alla direzione generale del Ministero della difesa di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216, che, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 6 ottobre 2006, n. 275, collabora con il ministro della difesa in caso di riattivazione del servizio militare obbligatorio.
Secondo il punto 2) della citata lettera b), agli obiettori che abbiano rinunciato al proprio status, invece, non si applicano i divieti previsti a carico degli obiettori.
Infine, il comma 3 dell'articolo 1 del testo unificato, al fine di evitare lacune normative, prevede che, nelle more dell'entrata in vigore del decreto del ministro dell'interno, continui ad applicarsi la disciplina vigente in materia prima dell'entrata in vigore del testo unificato in esame.
Onorevoli colleghi, in conclusione, ritengo che il testo unificato elaborato dalla Commissione difesa elimini numerose incertezze derivanti dall'interpretazione della legislazione vigente in materia di obiezione di coscienza al servizio militare obbligatorio, salvaguardando al tempo stesso la libertà di autodeterminazione di ciascun individuo. Per tutte queste ragioni, quindi, ne raccomando vivamente l'approvazione.


PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

PAOLO NACCARATO, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Signor Presidente, il Governo si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il deputato Betta. Ne ha facoltà.

MAURO BETTA. Signor Presidente, con queste proposte di legge i proponenti - che, come ricordava la relatrice, presidente Pinotti, sono i colleghi Benvenuto, Brugger e Zeller -, hanno voluto affrontare la necessità di cancellare una ingiustizia o almeno di superare una forte incongruenza, che si era venuta a creare nel trattamento riservato agli obiettori di coscienza al servizio militare, così come disciplinato dalla legge n. 772 del 1972, poi abrogata e ricompresa nella legge n. 230 del 1998, che ha organicamente riformato la disciplina dell'obiezione di coscienza.
Sono stati circa 800 mila i cittadini che in Italia dal 1972 ad oggi hanno prestato il servizio civile, o meglio, come recita l'attuale disposizione, hanno scelto di prestare il servizio civile in sostituzione del servizio militare, che, come il primo, è del tutto rispondente al dovere costituzionale di difesa della patria e ancora del tutto rispondente ai principi enunciati dalla Costituzione.
La legge citata, che risale al 1998, pone precisi vincoli per chi compie questa scelta; in particolare la legge specifica le cause ostative all'esercizio dell'obiezione di coscienza, prevedendo tre grandi categorie: coloro che sono titolari di licenze di produzione o autorizzazioni all'uso delle armi, comprese le armi da caccia o quelle usate per le attività sportive; coloro che nei due anni antecedenti alla domanda di esercizio del diritto all'obiezione di coscienza abbiano fatto richiesta di essere arruolati nelle forze armate; infine, coloro che sono stati condannati, anche con sentenze in primo grado, per l'utilizzo di armi o per aver commesso reati con mezzi violenti.
Come conseguenza di questa impostazione e in modo quasi simmetrico, la legge dispone i divieti a carico delle persone che hanno scelto di fare gli obiettori. Questi divieti sono stabiliti nell'articolo 15, ai commi 6 e 7: è esclusa la possibilità di essere imprenditori in fabbriche di armi o commercianti di armi; è esclusa la possibilità di avere autorizzazioni per detenere o per usare le armi; viene vietata (all'articolo 7) agli obiettori la partecipazione ai concorsi per l'arruolamento nelle forze armate, nei Carabinieri, nella Guardia di finanza, nella Polizia penitenziaria, nel Corpo forestale dello Stato o in qualunque altra attività professionale che preveda l'uso delle armi.
Molte sono state le normative e le modifiche di leggi che hanno inciso, dopo il 1998, sull'organizzazione delle Forze armate e, quindi, sul servizio militare e sul servizio civile; in particolare, ai fini di questo nostro ragionamento, dobbiamo ricordare la legge n. 331 del 2000, che stabilisce la graduale trasformazione dell'esercito e delle Forze armate, sulla base della leva obbligatoria, in una organizzazione professionale su base volontaria (legge che - ricordiamolo - si intitolava «Norme per l'istituzione del servizio militare professionale»); la legge n. 64 del 2001, istitutiva del servizio civile, che stabilisce il concetto che il servizio civile concorre alla difesa della patria con mezzi ed attività non militari, per favorire la realizzazione di principi costituzionali di solidarietà sociale; infine, le leggi del 2004, ovvero i decreti-legge che hanno definitivamente previsto la trasformazione delle Forze armate italiane in una organizzazione su base volontaria e retribuita e che hanno profondamente mutato la natura del servizio di leva, che è diventato, come ricordavamo, volontario e professionale. Di conseguenza, è stato modificato anche lo stato giuridico dell'obiettore di coscienza, così com'era stato stabilito nella legge n. 230 del 1998; quindi, i limiti stabiliti agli articoli 15, in particolare ai commi 6 e 7, non sono più giustificabili e si è realizzato uno svuotamento dell'istituto dell'obiezione di coscienza, così com'era stato realizzato nel corso degli anni.
Il 1o gennaio 2005, infatti, è stata sospesa la leva obbligatoria e quindi sono stati emanati due provvedimenti (vedi anche la legge del 17 agosto 2005, n. 168) ove è stata riconosciuta la possibilità per gli obiettori ancora in servizio di richiedere la concessione del congedo anticipato al 1o luglio 2005.
Venendo meno il servizio di leva obbligatorio, la stessa obiezione di coscienza risulta essere superata. Per la verità, i richiami sopra ricordati permettono di sostenere che già prima del 2005 il significato dell'obiezione di coscienza - come testimonianza di valore etico e di personale impegnativa scelta - si era profondamente modificato. Infatti, a partire dal 2001 il servizio militare e quello civile sono considerati per legge pienamente alternativi. Inoltre, il servizio civile si è rivelato nel tempo un modo prezioso di impegno giovanile documentato e positivamente valutato e condiviso a livello sociale e culturale.
Per tutte queste ragioni, pare inaccettabile che chi ha compiuto il servizio civile debba proprio per questo essere soggetto a limitazioni e vincoli per sempre. Questo «per sempre» nella nostra società, quella in cui viviamo, suona anacronistico e francamente punitivo. Infatti, il nostro ordinamento prevede altre possibilità nelle quali l'obiezione di coscienza può essere legittimamente cambiata e modificata secondo la libera decisione di chi compie questa scelta.
La Commissione ha ritenuto opportuno, piuttosto che rimuovere e cancellare tali limitazioni, introdurre una gradualità e compiere valutazioni prudenziali. In particolare, mi sembra qualificante e saggia la possibilità di richiedere la cancellazione dello status di obiettore, trascorsi due anni dal congedo. Tale soluzione - che come detto sopra ritengo assai condivisibile - ha tenuto conto della necessità di moderazione e di procedere in modo molto prudente, emersa durante la discussione su queste proposte di legge. Soprattutto essa ha fatti salvi i timori e le preoccupazioni di chi ritiene l'obiezione di coscienza una scelta importante e personale, legata a convinzioni profonde e non rinunciabili. Queste preoccupazioni, questa testimonianza, questi timori sono stati esposti alla Commissione durante le audizioni, come ricordava anche la relatrice, presidente Pinotti, in particolare dai rappresentanti degli obiettori appartenenti alla Caritas e alla LOC. A mio avviso il meccanismo voluto dal relatore risponde in pieno a tale preoccupazione.

Nel confermare che il gruppo dell'Ulivo sosterrà il testo unificato delle proposte di legge in oggetto, voglio infine far notare che fino a questo momento la discussione sul tema ha evidenziato una larga condivisione tra le forze politiche. Sono assolutamente d'accordo sul fatto che provvedimenti come quello in esame non possano sottostare a logiche di maggioranza e di opposizione o a scelte di schieramento. Pertanto, auspico una rapida approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la deputata Duranti. Ne ha facoltà.


DONATELLA DURANTI. Signor Presidente, la legge oggetto delle modifiche è la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante nuove norme in materia di obiezione di coscienza. Essa all'articolo 1 recita: «I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, opponendosi all'uso delle armi, non accettano l'arruolamento nelle Forze armate e nei Corpi armati dello Stato, possono adempiere gli obblighi di leva prestando, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile, diverso per natura ed autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della patria e ordinato ai fini enunciati nei »Principi fondamentali« della Costituzione. Tale servizio si svolge» - così termina l'articolo 1 «secondo le modalità e le norme stabilite nella presente legge».
La legge n. 230 del 1998 ha istituito, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Ufficio nazionale per il servizio civile, per curare il servizio civile degli obiettori di coscienza. Successivamente, la legge n. 64 del 2001, ampliando le possibilità di prestare servizio civile, ha istituito il servizio civile nazionale, che si svolge su base volontaria ed è rivolto a ragazze e ragazzi dai 18 ai 28 anni.
La legge n. 230 sancisce il pieno riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza che, da beneficio concesso dallo Stato, diventa un diritto della persona. Il servizio civile rappresenta un modo alternativo di servire la patria, con durata pari al servizio militare; la sua gestione non è più nelle mani del Ministero della difesa, cambiamento reale ed importante rispetto alla precedente normativa.
Tutti sappiamo che il cammino dell'obiezione di coscienza in Italia è stato difficile e lungo, basti pensare alla prima legge del 1972, la quale rese possibile la scarcerazione dei giovani obiettori di coscienza ed introdusse la possibilità di rifiutare il servizio militare con le armi, ma era anche restrittiva e punitiva. Il servizio civile era più lungo di otto mesi rispetto
a quello militare, era prevista una commissione giudicante, l'esclusione delle motivazioni politiche per accedere all'obiezione di coscienza, la sottoposizione ai codici ed ai tribunali di guerra.
L'obiezione di coscienza ha rappresentato e rappresenta un valore altissimo nella società italiana. Approfitto di questa occasione ricordando un importantissimo esempio di lotta per l'affermazione del diritto all'obiezione di coscienza. Credo che questo esempio sia stato rappresentato dall'opera di don Milani e di padre Balducci. Don Milani fu autore dell'opuscolo L'obbedienza non è più una virtù, attraverso cui difendeva padre Balducci, attaccato dalla Chiesa ufficiale per aver difeso gli obiettori di coscienza. L'opuscolo sopra citato contiene la risposta ai cappellani militari che, in un ordine del giorno pubblicato su La Nazione di Firenze, scrissero di considerare un insulto alla patria e ai suoi caduti la cosiddetta obiezione di coscienza che, essendo estranea al comandamento cristiano dell'amore, è espressione di viltà. La vita di padre Balducci è stata piena di momenti in cui ha testimoniato il suo amore per l'uomo; una delle più significative battaglie da lui sostenute è, sicuramente, l'intervento sulla questione dell'obiezione di coscienza. Era il 1962 quando il giovane cattolico Gozzini si rifiutava di indossare la divisa militare per motivi di fede; egli fu difeso proprio da padre Balducci che, a causa di questo intervento, subì un processo che si chiuse con una condanna ad otto mesi con la condizionale.
Per padre Balducci l'ideale era essere liberi di servire la patria senza indossare necessariamente una divisa militare.
Le condanne di Balducci e di Gozzini aprirono un forte dibattito nel nostro paese, che renderà possibile, con molti anni di ritardo, la stesura della legge sull'obiezione di coscienza.
Ho voluto ricordare don Milani e padre Balducci anche perché essi vennero processati per questa loro battaglia di civiltà; addirittura, don Milani venne condannato dopo morto.
Dall'entrata in vigore della prima legge sull'obiezione di coscienza sono stati oltre 800 mila gli obiettori nel nostro paese; ciò è segno che la lotta per l'obiezione di coscienza è stata condivisa dal paese.
Con il servizio civile prestato dagli obiettori si concretizzarono gli articoli 2, 4, 11 e 52 della nostra Costituzione. Il diritto all'obiezione di coscienza rispetto all'uso delle armi e la difesa del paese secondo un modello alternativo a quello militare sono diventati valori di riferimento della società italiana, condivisi e praticati da migliaia di giovani.
La legge n. 230 - è questo il motivo per cui abbiamo lavorato in Commissione - prevede, però, vincoli con carattere permanente per tutti coloro che abbiano effettuato il servizio civile sostitutivo, a norma della legge n. 772, e quello alternativo, a norma della legge n. 230, di fatto stabilendo l'irreversibilità di una scelta rendendo l'obiezione di coscienza immodificabile a vita.
L'attuale normativa non consente a chi ha modificato i propri convincimenti nel corso della vita la facoltà di chiedere una revoca del proprio status di obiettore. La normativa vigente discrimina, di fatto - noi crediamo -, chi ha compiuto in un momento della sua vita una scelta di alto valore sociale, perché ne limita la libertà personale riconosciuta dalla Costituzione e finisce per porre in essere per quei soggetti una sorta di ulteriore discriminazione.
Le modifiche di cui si discute si inseriscono proprio nel contesto della possibilità di riconoscere un mutamento di coscienza. La coscienza di una persona può mutare nel corso del tempo; conseguentemente, la normativa deve prevedere la facoltà per i soggetti interessati di chiedere la revoca dello status di obiettore in modo da potere godere degli stessi diritti di cui godono tutti i cittadini.
Proprio gli ex obiettori di coscienza nel corso di audizioni svolte in Commissione difesa hanno ricordato casi di discriminazioni - acquisiti agli atti - perpetrati nei loro confronti che dimostrano la necessità di apportare alla normativa in vigore le modifiche previste dal provvedimento al nostro esame. A tale proposito, desidero citare, a titolo di esempio, alcune discriminazioni di cui sono oggetto gli ex obiettori di coscienza. Un cittadino laureato in medicina, che ha prestato dieci mesi di servizio civile in un centro di assistenza per anziani, che non può partecipare al concorso per psicologo nella Guardia di finanza o a quello di odontoiatra nella Marina militare; un cittadino che ha prestato venti mesi di servizio civile presso associazioni di tutela ambientale, assunto in servizio di polizia provinciale in forma disarmata, impossibilitato ad avere, a tutela della propria incolumità, le stesse dotazioni di servizio dei colleghi nel corso dei pattugliamenti notturni; un cittadino ingegnere, che ha prestato ventisei mesi di servizio civile presso un ente locale, che non può dirigere quelle attività di miniera in cui si fa uso di dinamite o impossibilitato ad essere ammesso, prima di laurearsi, al concorso per agente di polizia municipale in quei comuni che armano il proprio personale; un cittadino che ha prestato dodici mesi di servizio civile guidando autoambulanze e che, divenuto medico veterinario, non può utilizzare il fucile lancia-siringhe, in quanto considerato arma comune da sparo, per narcotizzare grandi animali selvatici a scopi scientifici in un parco naturale.
Per tali ragioni, crediamo che la legge 8 luglio 1998, n. 230, vada modificata e che agli obiettori di coscienza debba essere riconosciuta la facoltà di revoca del loro status; ciò consentirebbe a questi soggetti di essere considerati cittadini uguali a tutti gli altri e, conseguentemente, di avere pari opportunità di accesso nel mondo del lavoro.
Le deputate e i deputati del gruppo Rifondazione Comunista-Sinistra Europea ritengono, per gli stessi principi ispiratori che stanno alla base delle modifiche contenute nel provvedimento in esame, che l'obiezione di coscienza rispetto all'uso delle armi sia un diritto - nella normativa italiana è un diritto che appartiene alla persona - e, come tale, debba appartenere anche ai militari professionisti. Con le modifiche di legge intervenute in questi anni, quali, ad esempio, la professionalizzazione delle Forze armate, molti militari compiono la scelta di entrare nelle Forze armate in età molto giovane, quando ancora il loro percorso formativo non è definito e concluso. Riteniamo, pertanto, che anche agli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare debba essere riconosciuta la facoltà di dichiararsi in qualsiasi momento obiettori di coscienza nell'esercizio del diritto di libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Noi sosteniamo questa linea di pensiero perché ci basiamo sul principio che una scelta compiuta in un certo momento della propria vita possa essere cambiata.
Per tali motivi, il gruppo Rifondazione Comunista-Sinistra Europea auspica che le modifiche alla legge 8 luglio 1998, n. 230, contenute nel provvedimento al nostro esame, siano approvate.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il deputato Mellano. Ne ha facoltà.


BRUNO MELLANO. Signor Presidente, colleghi, desidero far sentire la voce del gruppo La Rosa nel Pugno su questo particolare tema e, inoltre, voglio raccontare l'esperienza politica che ho vissuto all'interno del Partito radicale e del mondo dei radicali italiani.
È al nostro esame un provvedimento sollecitato da varie associazioni - dall'Associazione tutela diritti ex obiettori, dalla Lega obiettori di coscienza e da altre ancora -, le quali ci hanno chiesto di intervenire su quello che potremmo definire un residuato bellico in un panorama politico e culturale che è profondamente cambiato ed in un panorama legislativo che è totalmente modificato a seguito del superamento della leva obbligatoria e dell'approvazione della disciplina concernente il servizio civile.
Ci troviamo a dover regolamentare casi che sono già all'esame dei tribunali amministrativi regionali, i quali sono sempre più chiamati a risolvere contenziosi che nascono dai residui dell'impostazione di cui alle leggi n. 772 del 1972 e n. 230 del 1998. I casi citati dalla collega di Rifondazione Comunista sono assolutamente eclatanti ed illuminanti circa la ratio legis e l'urgenza di un provvedimento che intervenga in qualche modo per dare certezza, per chiudere una situazione non più rispondente ad un panorama politico completamente mutato.
Una cosa è certa: in tale nuovo panorama, dobbiamo essere capaci di riconoscere - e si tratta dell'aspetto più convincente del provvedimento al nostro esame - che il diritto di ciascuno a cambiare opinione è sacrosanto e non può essere limitato. Non credo sia ancora tollerabile avere normative che «inchiodano» per sempre il singolo individuo ad un'opinione, ad un parere, ad una scelta che egli ha espresso una volta nell'arco della sua vita: cambiano le situazioni personali ed anche i contesti internazionali all'interno dei quali il nostro paese si inserisce; quindi, la possibilità di cambiare opinione deve essere prevista e regolamentata.
Del resto, siamo in una situazione nella quale anche il servizio militare è profondamente cambiato: il ruolo del nostro esercito e le nostre missioni militari negli scenari internazionali sono profondamente mutati: le tante missioni di pace nelle quali il nostro esercito è impegnato in giro per il mondo, in situazioni delicate e complicate, rappresentano un'altra espressione, un altro modo di intendere la forza di un esercito, di intendere l'utilizzo di una forza militare. Ciò non implica necessariamente che si debbano fare scelte a senso unico; al contrario, occorre che la legge sappia riconoscere - laicamente - le singole impostazioni culturali, di pensiero e spirituali di ciascuno.
La legge n. 772 del 1972 nasceva, com'è stato ricordato in quest'aula, a seguito del lungo e doloroso calvario di singole persone, le quali scelsero l'obiezione di coscienza per motivi inizialmente attinenti alla sfera religiosa: è stata ricordata l'esperienza di padre Balducci, ma desidero ricordare anche quelle dei tanti, solitari e sconosciuti testimoni di Geova, i quali, per esigenze etiche e religiose personali, scelsero di obiettare in un momento in cui l'obiezione di coscienza era un'opzione pesante, complicata e non priva di conseguenze anche dure. Ricordo, altresì, la battaglia politica alla quale hanno contribuito il mio partito politico, Roberto Cicciomessere, segretario del Partito Radicale, e l'autodenuncia dei radicali, i quali, con la loro disobbedienza civile, ricorrendo all'obiezione di coscienza in modo politico - insieme a tanti altri, ma effettuando una scelta attinente all'agenda politica -, riuscirono a costringere il Parlamento a legiferare ed a regolamentare il servizio civile sostitutivo.
Le cose sono davvero molto cambiate: il residuato bellico che ci viene qui testimoniato dalle audizioni e dalle dichiarazioni rese in Commissione richiede davvero un intervento specifico che deve portarci oltre, a voltare pagina, a scorgere un contesto nuovo e a ragionare, quindi, su come sia profondamente cambiato anche il senso e il valore del servizio civile medesimo.
Non nego che un certo servizio civile, in qualche modo parastatalizzato, un certo servizio civile quasi di «volontariato obbligatorio» non mi piace affatto, ma è un dato nuovo, diverso, da valutare in un senso totalmente differente rispetto al contesto in cui questo provvedimento andrà ad incidere.
Voglio ricordare qui come quel processo di legiferazione che portò tanti paesi europei a riconoscere, pur con difficoltà, il servizio civile, parta dalla pagina gloriosa di una Inghilterra bombardata durante la seconda guerra mondiale, in cui Churchill seppe riconoscere il valore e la fondamentale valenza etica e politica dell'obiezione di coscienza, del non abbracciare le armi, pure in un contesto così difficile e così delicato.
Noi non siamo più in quel contesto, però occorre riconoscere per legge una regolamentazione che tenga conto della possibilità di cambiare opinione e di superare situazioni come quelle «kafkiane» che ci sono state testimoniate e che, sostanzialmente, davvero devono essere superate.
Occorre una norma specifica che sani e che - lo spero - riesca a superare i contenziosi ancora aperti nei tribunali italiani per voltare pagina, per guardare ad una affermazione di coscienza che non sia obbligata dalla legge, non condizionata da una scelta fatta a diciott'anni, magari semplicemente per non fare il militare...

CARLO GIOVANARDI. Bravo!

BRUNO MELLANO. ... in una caserma che non piaceva, ma una affermazione di coscienza che sappia costruire uno scenario nuovo di valori, di impegno, di costruzione di una politica in un contesto internazionale di sicurezza. Nel contempo si deve tener conto dei bisogni di realizzazione della singola persona, dei propri valori e sentimenti, in modo che la scelta sia del tutto consapevole, e non la mera firma di un modulo che ad un certo punto era divenuto una dichiarazione corrente per richiedere il servizio civile alternativo a quello militare.
Si tratta di una pagina che abbiamo superato e voltato: questo provvedimento può portarci a superare i residuati bellici di una normativa che ormai è davvero fuori da un panorama legislativo in cui la leva non è più obbligatoria e il servizio civile è riconosciuto come di altra ed alta natura.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il deputato Caruso. Ne ha facoltà.

FRANCESCO SAVERIO CARUSO. Signor Presidente, credo che il provvedimento che ci accingiamo a discutere e a votare metta ordine ad una questione che riguarda decine di migliaia di giovani, i quali hanno in questi anni optato per il servizio civile, e mette fine ad una logica vendicativa, che io credo sia il cuore del problema che noi dobbiamo risolvere in questa sede.
Mi sembra evidente, infatti, come attorno a questa vicenda i casi che prima venivano citati di persone (ingegneri) che non possono partecipare ai lavori di un cantiere perché vi viene utilizzata la dinamite, così come tante altre casistiche, ci dicono che la questione dell'obiezione di coscienza è ancora troppo relegata ad una logica di critica all'utilizzo delle armi, logica che oggi dobbiamo avere anche il coraggio di superare, inquadrando la questione dell'obiezione di coscienza non come un privilegio che viene dato a qualche persona che ha un moto di ribellione verso le armi, ma come la scelta legittima di servire lo Stato attraverso le Forze armate, così come attraverso il servizio civile.
Quindi, rispetto alla questione della centralità delle Forze armate, credo che oggi, nel 2007, si possa servire lo Stato in tantissimi modi, anche se capisco che ciò possa arrecare disturbo a qualcuno.
Ritengo che la questione dell'obiezione di coscienza vada considerata al di là della critica della propria coscienza rispetto all'utilizzo delle armi; credo che essa debba essere inquadrata in un'ottica più ampia. La critica che una persona a diciotto, a trenta, a cinquant'anni può muovere nei confronti della guerra e delle istituzioni militari - che hanno un fine che non può essere condiviso a livello personale - non può precludere l'accesso ad una serie di attività che contemplano l'uso delle armi.
Per essere più chiaro, il fatto che una persona non si senta di servire lo Stato attraverso l'arruolamento nelle Forze armate e, quindi, attraverso l'impegno militare non può pregiudicare il suo eventuale desiderio di lavorare per la difesa e la sicurezza dei cittadini attraverso altri corpi armati.
Penso che non si debba fare un uso strumentale di questo tema, cercando, nell'ambito di una logica vendicativa, di colpire coloro i quali hanno compiuto una scelta del tutto legittima, come quella di svolgere il servizio civile per fare del bene, aiutare i più deboli e risolvere i tantissimi problemi presenti nel nostro paese. Credo che con questo provvedimento si debba porre la parola fine a questa logica vendicativa.
Spero che nel nostro paese, in occasione della discussione di questo provvedimento, si apra un dibattito sulla necessità di estendere la logica dell'obiezione di coscienza non solo alle logiche militari, ma anche a quelle che la propria coscienza ritiene incompatibili di fronte a leggi ingiuste e di fronte ad ordini che la propria coscienza non si sente di seguire.
Rispetto a tale vicenda, in questa sede vorrei portare l'esempio di alcuni soldati nazisti delle SS, che sono le persone più distanti ideologicamente dal mio percorso personale. Vorrei ricordare il loro valore rispetto alla scelta che compirono il 30 settembre del 1944, quando venne loro ordinato di sparare addosso a cittadini inermi rinchiusi nella chiesa di San Martino a Marzabotto: scelsero di passare dall'altra parte e il plotone di esecuzione fucilò, insieme alle donne, ai bambini e ai vecchi, anche questi tre soldati delle SS naziste. Credo che anche in loro memoria dobbiamo cercare di estendere quanto più possibile la logica e la dimensione della «disobbedienza» rispetto alle leggi ingiuste.
Questo provvedimento ripristina anche un minimo di uguaglianza di diritti - e non di privilegi - degli obiettori rispetto ai militari. Ritengo che ciò non possa che essere accolto con favore, anche se personalmente credo che la questione della revoca dello status sia superflua. Ritengo che, forse, anche una persona che si è rifiutata di aderire alle logiche di arruolamento nelle Forze armate possa tranquillamente ottemperare ad un servizio di sicurezza per i cittadini e, forse, anche meglio, visto la sua consapevolezza dell'utilizzo della forza come limite estremo, come estrema ratio: ciò può contribuire ad evitare forme di degenerazione sull'altro versante, di cui oggi non si parla, ossia quello dell'eccessiva violenza.
Oggi, invece, con questo provvedimento, discutiamo di coloro i quali rivolgono una critica radicale alla violenza della guerra e delle armi ovvero a quella logica che ha insanguinato per tanti anni le nostre terre (mi riferisco alle grandi guerre mondiali) e che, purtroppo, ancora oggi insanguina alcune parti del mondo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il deputato Giovanardi. Ne ha facoltà.


CARLO GIOVANARDI. Signor Presidente, intervengo per motivare la mia completa, totale e incondizionata opposizione su questo provvedimento. Dichiaro il mio totale dissenso sia come parlamentare sia in qualità di ex ministro il quale, per quattro anni con delega per il servizio civile nazionale, più volte disse «no» a questi «sindacati» di ex obiettori. Ex obiettori che chiedono si rivedano oggi gli impegni da loro stessi assunti quando, sulla base della legge del 1998, si proclamarono obiettori di coscienza dichiarando, nell'esercizio di un loro diritto, di opporsi, per ragioni di coscienza o religiose, all'uso delle armi: non potevano maneggiare le armi!
Conosco benissimo la storia dell'obiezione di coscienza; conosco benissimo i primi eroici casi di chi doveva scegliere tra adempiere gli obblighi del servizio militare e la reclusione in carcere. Tali casi si contavano sulle dita di una mano ma veramente costituivano momenti di scelta forte, che costavano l'incarcerazione per chi non accettava di fare il servizio militare. Successivamente, è intervenuta un'evoluzione legislativa a seguito degli interventi della Corte costituzionale che, in una prima fase, subordinò l'esercizio dell'obiezione di coscienza anche ad una verifica che effettivamente chi si dichiarava obiettore di coscienza lo fosse davvero. Poi, a seguito di una ulteriore evoluzione, è stata sufficiente una semplice dichiarazione, fondata, però, sul presupposto che liberamente, per le loro convinzioni profonde, religiose, filosofiche e morali, taluni, diversamente da milioni di loro coetanei, dichiarassero dinanzi allo Stato di non poter vestire la divisa e di non poter fare il servizio militare. Da poche decine di casi si è passati a centinaia, a decine di migliaia e, infine, ad 800 mila; si è quindi addivenuti all'abolizione della leva obbligatoria e ad un esercito di volontari. Anche i militari hanno così dovuto prendere atto che l'espandersi dell'obiezione di coscienza era giunto ad un punto tale che il sistema della leva obbligatoria non era più adeguato al nostro paese.
Poi, vi è stata la grande apertura verso il servizio civile nazionale, servizio non obbligatorio (come invece ha detto il collega dianzi intervenuto) ma volontario, sostenuto dal Capo dello Stato quando si cominciò a promuoverlo. Fu un successo straordinario; sono quasi 80 mila, ogni anno, le domande di ragazzi e ragazze che «scelgono». Oggi, infatti, è possibile scegliere: il servizio civile nazionale è infatti inquadrato sempre nel concetto di difesa della patria; ha pari dignità del servizio militare. Oggi, dunque, vi è chi, in ottemperanza al principio costituzionale, difende la patria nelle Forze armate e chi difende la patria attraverso il servizio civile nazionale. Una delle misure più interessanti che mi è capitato di assumere nella scorsa legislatura è avere insediato una commissione mista sulla difesa civile non violenta, composta sia da pacifisti non violenti sia da esponenti delle Forze armate per dare anche una qualche realizzazione pratica al concetto di collaborazione tra Forze armate e chi predica la non violenza nell'ottica della difesa della patria. Costoro hanno lavorato presentando una bella relazione e trovando dunque dei punti di convergenza.
Quindi, conosco benissimo la storia di questa vicenda dell'obiezione di coscienza, ma io difendo, onorevoli colleghi, un'alleanza, l'alleanza delle persone serie. Considero persone serie i giovani che, quando gli è stata notificata la cosiddetta cartolina, hanno svolto il servizio militare - alpini, bersaglieri, fanti -, a volte a centinaia di chilometri da casa, interrompendo le loro attività lavorative e di studio e ritenendo in coscienza di dover rispondere a quella chiamata. Considero persone altrettanto serie quelle che, dinanzi al precet, hanno obiettato che, per ragioni personali di convinzioni profonde morali, civili e religiose, non potevano imbracciare le armi e si sono dichiarati obiettori di coscienza svolgendo un servizio sostitutivo.
Io voglio difendere queste persone, chi ha fatto il militare e chi ha fatto l'obiettore di coscienza: non voglio difendere, invece, i cialtroni Non tutti, certo, sono cialtroni, ma, quando sento le obiezioni cui accennava il collega: ma la caserma non mi piaceva; ma dovevo andare via da casa; ma potevo fare l'obiettore di coscienza vicino a casa, ma, ma, ma...!
Non si può fare una dichiarazione vincolante sulla base della legge affermando che, diversamente dagli altri, non si adempie al servizio militare per ragioni di coscienza, di pensiero e di religione e poi venire adesso a raccontare che non si è assolto tale dovere per ragioni di convenienza. Allora, vogliamo dare ragione a tutti quegli ambienti che, per anni, hanno affermato che l'obiezione di coscienza non era una cosa seria, ma solo un metodo per evitare il servizio militare? Vogliamo dipingere così il fenomeno dell'obiezione di coscienza? Vogliamo marchiare così decine di migliaia di giovani che l'obiezione di coscienza l'hanno fatta sul serio?
Tutto questo perché - salvo alcuni casi limite che, a mio avviso, sono facilmente risolvibili - ci sono persone che hanno fatto obiezione di coscienza e che adesso, ad esempio, vogliono andare a caccia, persone che non hanno fatto il servizio militare perché non potevano portare un'arma e che adesso vogliono andare a caccia, vogliono fare il carabiniere o il finanziere.
Quando si conclude un contratto, lo si adempie; quando ci si è dichiarati obiettori di coscienza, gli effetti di tale dichiarazione si sono già consumati, in quanto il servizio militare non è stato svolto. O forse si potrebbe pensare che, prima di poter andare a caccia, occorre svolgere un anno di volontario nelle Forze armate. Anche questa potrebbe essere una soluzione seria! Quello che non è serio, che è offensivo per tutti, è affermare che la storia dell'obiezione di coscienza e del servizio militare finisce in una specie di pulcinellata generale, per cui chi ha dato ha dato, chi ha avuto ha avuto, chi ha scherzato ha scherzato e chi ha svolto il servizio con convinzione viene in qualche modo mascherato da coloro che, invece, con una semplice dichiarazione, possono dichiarare di aver cambiato idea rispetto all'obiezione di coscienza fatta in precedenza.
In realtà, l'unica limitazione che l'obiettore di coscienza si assume è quella di non maneggiare le armi. La cosa inaccettabile è macchiare la storia italiana gloriosa dell'obiezione di coscienza, di coloro che hanno fatto questa scelta seriamente, che ci hanno creduto e che ci credono ancora nonché dei milioni di giovani che hanno svolto il servizio militare e che, qualche volta, guardavano con un po' di sospetto coloro che, invece di partire per destinazioni lontane - magari alla frontiera o in Sicilia -, svolgevano il loro servizio civile nella biblioteca vicino a casa.
La scelta di non voler usare le armi è assolutamente rispettabile; infatti, nel servizio civile nazionale, il concetto di servire la patria attraverso l'assistenza agli anziani, ai poveri, attraverso la protezione dei beni culturali ed ambientali nonché nella protezione civile per intervenire in casi di calamità è davvero importante. Si tratta di in un modo diverso di servire lo Stato e il prossimo.
Allora, esaltiamo gli aspetti positivi: esaltiamo chi ha svolto il servizio militare seriamente e chi ha scelto l'obiezione di coscienza altrettanto seriamente, ma non portiamo avanti questo provvedimento, non diamo vita a questa «sanatoria di coscienza»!
L'obiezione di coscienza comporta esclusivamente il rifiuto di usare le armi, questa è l'unica limitazione. Si tratta di una questione di serietà da parte di chi, facendo questa scelta, non ha svolto il servizio militare, che era obbligatorio per tutti i giovani italiani maschi.
Quindi, prego davvero il Governo, che non si è dichiarato, di pronunciarsi nelle prossime sedute proprio per una questione di principio, e chiedo anche ai colleghi che hanno presentato le proposte di legge di fare una riflessione su quello che propongono. Non so quali associazioni siano state sentite, ma vi assicuro che alcune associazioni di obiezione di coscienza e alcune associazioni d'arma (come l'Associazione nazionale alpini e tantissime altre) prenderanno malissimo queste proposte di legge, proprio perché si rischia di premiare non le persone oneste, ma coloro che in qualche modo hanno sfruttato la legge per obiettivi diversi. Tutte le volte che sento ripetere, come dal collega intervenuto prima, che questi obiettivi sono anche comprensibili perché a quell'età un soggetto può seguire le proprie convenienze, la cosa mi convince ancora meno, perché vuol dire che per legge riconosciamo l'opportunismo, per legge riconosciamo che la dichiarazione firmata di obiezione di coscienza era solo un mezzo per evitare di fare qualcosa che costava, ma che è costato a milioni di persone che lo hanno fatto. Occorre pensare a tutte le conseguenze negative che potremmo produrre se venisse «coltivato» questo progetto di legge: quindi, chiedo ai colleghi, se non altro, di ritirarlo e di rimandarlo in Commissione per un approfondimento della materia.


PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare la relatrice, presidente della Commissione difesa, deputata Pinotti.

ROBERTA PINOTTI, Relatore. Gli interventi svolti hanno evidenziato punti di vista molto diversi, mi permetto tuttavia di far rilevare all'onorevole Giovanardi che non si è scelto di abolire la leva obbligatoria e passare all'esercito professionale perché il numero degli obiettori di coscienza la rendeva difficile, ma vi è stata una ragione molto più profonda rispetto al ruolo e ai compiti che devono svolgere oggi le Forze armate. Quindi, la motivazione della scelta è legata ad un modello e alle attuali necessità rispetto allo strumento militare, piuttosto che al problema richiamato.
La discussione svolta in Commissione, alla quale hanno partecipato tutti i gruppi, è stata ampia ed approfondita. Ho ascoltato con estrema attenzione il punto di vista dell'onorevole Giovanardi: credo che non si debba mai pensare di approvare leggi che, in qualche modo, favoriscano i cosiddetti furbi, ma questo è un punto di vista. Tutte le sentenze che pervengono dai TAR, e non soltanto, evidenziano che, rispetto ai vari contenziosi esistenti, la giurisprudenza si sta orientando nel senso delle indicazioni contenute nel testo unificato in esame. Quest'ultimo, di fatto, da un lato stabilisce quali strumenti non possono essere considerati armi perché non sono offensivi - e, quindi, non possono essere preclusi dall'utilizzo di chi ha fatto l'obiezione di coscienza in quanto non hanno motivo di offendere la persona - e, dall'altro, consente, a chi avesse cambiato idea, di dichiararlo ed anche - senza più svolgere l'anno di volontariato nelle Forze armate perché questo non è più possibile, trattandosi ormai di un modello diverso -, di essere richiamato in caso di mobilitazione (ovviamente è un'eventualità che nessuno di noi si augura).
Questo può agevolare i furbi o è il riconoscimento di diritti? Peraltro in tante situazioni si concede la possibilità di modificare un proprio orientamento. Ringrazio comunque l'onorevole Giovanardi - l'unica voce che si è levata anche con toni molto sentiti ed appassionati - perché credo che, quando si approvano leggi, si debbano ascoltare punti di vista diversi: quindi, ritengo che le sue riflessioni siano utili.
Devo aggiungere, però, che nel corso dell'analisi svolta in Commissione la maggior parte dei gruppi non ha rilevato motivi di contrasto rispetto al provvedimento. In Assemblea potrà svolgersi una discussione più ampia e approfondita e, quindi, non soltanto i membri della Commissione ma tutti i colleghi potranno esprimere il proprio punto di vista, frutto anche, come in questo caso, di autorevole esperienza, visto che l'onorevole Giovanardi è stato anche ministro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

PAOLO NACCARATO, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Rinuncio alla replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene.
Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.


 

Resoconti Lavori Commissione Difesa della Camera dei Deputati

TESTO UNIFICATO  LICENZIATO ALL'UNANIMITA' DALLA COMMISSIONE DIFESA DI MONTECITORIO IL 13 MARZO 2007

"Modifiche alla legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza". C. 197 Zeller, C. 206 Brugger e C. 931 Benvenuto.


Art. 1.

1. Alla legge 8 luglio 1998, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), primo periodo, le parole: «ad eccezione delle armi di cui al primo comma, lettera h), nonché al terzo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36» sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione delle armi e materiali esplodenti prive di attitudine a recare offesa alle persone ovvero non dotate di significativa capacità offensiva, individuate con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi di cui all'articolo 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni;
b) all'articolo 15, comma 4, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «ovvero quando essi abbiano rinunciato allo status di obiettore di coscienza ai sensi del comma 7-ter;
c) all'articolo 15, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 non si applicano ai cittadini che abbiano rinunciato allo status di obiettore di coscienza ai sensi del comma 7-ter.
7-ter. L'obiettore ammesso al servizio civile, decorsi almeno due anni dalla data in cui è stato collocato in congedo secondo le norme previste per il servizio di leva, può rinunciare allo status di obiettore di coscienza, presentando apposita dichiarazione irrevocabile presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile, che provvede a darne tempestiva comunicazione alla Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216».

2. Il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1, lettera a), è adottato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), primo periodo, della legge 8 luglio 1998, n. 230, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.


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( Spiegazione sommaria a cura dell'ATDEO:

Il testo unificato delle tre proposte di legge, elaborato dal Comitato Ristretto in seno alla Comm. Difesa della Camera -licenziato il 12/12/06 dal Com. Ristretto e adottato dalla Commissione il 16/1/07- prevede, in sintesi :
- la possibilità di rinunciare allo status di odc, DOPO DUE ANNI dalla data di congedo, presentendo dichiarazione irrevocabile all' UNSC ;
- il diritto all'obiezione di coscienza sarà esercitabile anche da parte di chi ha avuto autorizzazioni per determinate armi e sostanze esplodenti non destinate specificatamente all'offesa della persona o prive di significativa capacità offensiva ,individuate con successivo Decreto Min. Interno;
- è soggetto al richiamo in caso di mobilitazione anche chi ha rinunciato allo status di obiettore;
- i divieti in materia di licenze e di concorsi non si applicherebbero più a chi ha rinunciato allo status di obiettore. )


IV Commissione - Resoconto di martedì 13 marzo 2007


SEDE REFERENTE

Martedì 13 marzo 2007. - Presidenza del Presidente Roberta PINOTTI. - Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Emidio CASULA.

La seduta comincia alle 14.
..........
Modifica all'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza.
Testo unificato C. 197 Zeller, C. 206 Brugger e C. 931 Benvenuto.
(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato da ultimo nella seduta del 6 febbraio 2007.

Roberta PINOTTI, presidente e relatore, avverte che non si sono verificate le condizioni per la richiesta di trasferimento in sede legislativa del testo unificato.
Richiama quindi l'attenzione su una correzione di forma che il testo provvedimento richiede, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del regolamento. In particolare, rileva che nel titolo, le parole: «Modifica all'articolo 15 della legge» devono essere sostituite dalle seguenti: «Modifiche alla legge».

La Commissione approva.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera all'unanimità di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo unificato in oggetto. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Roberta PINOTTI, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei Nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.10.

...(omissis)....

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IV Commissione (Difesa) - Resoconto di martedì 6 febbraio 2007


SEDE REFERENTE
Martedì 6 febbraio 2007. - Presidenza del Presidente Roberta PINOTTI. - Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Marco Verzaschi.

La seduta comincia alle 14.20.

Modifica all'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza.
(Testo unificato C. 197 Zeller, C. 206 Brugger e C. 931 Benvenuto).
(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato da ultimo nella seduta del 24 gennaio 2007.

Roberta PINOTTI, presidente e relatore, avverte che sul testo unificato, come modificato nella seduta del 24 gennaio 2007, la I Commissione ha espresso parere favorevole e la V Commissione ha formulato un nulla osta.

Roberta PINOTTI, presidente e relatore, nessuno chiedendo di intervenire, si riserva di trasmettere alla Presidenza della Camera la richiesta di trasferimento in sede legislativa del citato unificato (vedi allegato), una volta verificata la sussistenza dei requisiti prescritti dall'articolo 92, comma 6, del regolamento.

Giuseppe COSSIGA (FI), nel concordare con la richiesta di trasferimento in sede legislativa del testo unificato in oggetto, preannuncia la presentazione da parte del proprio gruppo di una proposta di legge di analogo contenuto.

I deputati Mauro BETTA (Ulivo), Giovanni CREMA (Rosa nel Pugno), Donatella DURANTI (RC-SE), anche a nome dei rispettivi gruppi, preannunciano il proprio assenso alla richiesta di trasferimento del testo unificato in sede legislativa.

Il Sottosegretario Marco VERZASCHI concorda con la richiesta di trasferimento in sede legislativa del provvedimento in oggetto.

Roberta PINOTTI, presidente e relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

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PARERI FAVOREVOLI DELLE COMMISSIONI AFFARI COSTITUZIONALI E BILANCIO DELLA CAMERA  :

I Commissione (Affari Costituzionali) - Mercoledì 31 gennaio 2007
Modifica all'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza (testo unificato C. 197 Zeller ed abb.)

PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 197 Zeller ed abb. recante «Modifica all'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza»,
rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alla materia «difesa e Forze armate», che la lettera d) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
PARERE FAVOREVOLE


V Commissione (Bilancio) - Resoconto di mercoledì 31 gennaio 2007

SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 31 gennaio 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Antonangelo Casula.

La seduta comincia alle 9.20.

Modifica all'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza.
Testo unificato C. 197 e abb.
(Parere alla IV Commissione).
(Esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gian Luigi PEGOLO (RC-SE), relatore, ricorda che il provvedimento, non corredato di relazione tecnica, costituisce il testo unificato dei progetti di legge C197 Zeller, C206 Brugger e C931 Benvenuto, in materia di obiezione di coscienza, elaborato dal Comitato ristretto della IV Commissione Difesa e adottato come testo base dalla Commissione. Rileva che le norme modificano gli articoli 2 e 15 della legge n. 230 del 1998. In proposito ricorda che l'articolo 2 della legge n. 230 del 1998 detta le cause ostative dell'esercizio del diritto all'obiezione di coscienza, tra le quali la titolarità di licenze o autorizzazioni all'uso delle armi, ovvero l'aver presentato richiesta - nell'arco degli ultimi due anni - per l'arruolamento nelle Forze armate o di polizia, o per qualunque altro impiego che comporti l'uso delle armi. Infine, ricadono nell'esclusione i condannati con sentenza di primo grado per reati connessi a detenzione, importazione od altro utilizzo abusivo di armi e materiali esplodenti, nonché i condannati in primo grado per delitti non colposi comportanti violenza contro le persone, ovvero per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata. I commi 6 e 7 dell'articolo 15 della legge n. 230 del 1998 prevedono invece limitazioni concernenti attività che prevedono l'uso di armi per i cittadini che hanno prestato servizio civile. In particolare, ad essi è preclusa qualsiasi autorizzazione per la detenzione, l'uso, il commercio di armi e materiali esplodenti, nonché l'assunzione di ruoli imprenditoriali o direttivi nella fabbricazione e commercializzazione degli stessi. Inoltre, è vietata agli obiettori la partecipazione a concorsi per l'arruolamento nelle Forze armate, nell'Arma dei carabinieri, nei Corpi di polizia o in altri impieghi che richiedono l'uso delle armi. Osserva che le disposizioni estendono il diritto di obiezione di coscienza al servizio militare anche a coloro che risultano titolari di licenze o autorizzazioni per armi e materiali esplodenti prive di capacità offensiva, individuate con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame e viene poi prevista la possibilità di rinunciare allo status di obiettore. Nel rilevare che il provvedimento non appare presentare profili problematici di carattere finanziario, propone di esprimere un parere di nulla osta.

Il sottosegretario Antonangelo CASULA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere.

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Resoconto di mercoledì 24 gennaio 2007

SEDE REFERENTE
Mercoledì 24 gennaio 2007. - Presidenza del Presidente Roberta PINOTTI. - Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Marco Verzaschi.

La seduta comincia alle 14.10.
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Modifica all'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza.
(Testo unificato C. 197 Zeller, C. 206 Brugger e C. 931 Benvenuto).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato da ultimo nella seduta del 23 gennaio 2007.

Pierfrancesco Emilio Romano GAMBA (AN), nell'illustrare l'emendamento 1.1 a sua firma, giudica positivamente la parte di testo unificato che rinvia ad un decreto del Ministro dell'interno l'individuazione delle armi e materiali esplodenti prive di attitudine a recare offesa alle persone ovvero non dotate di significativa capacità offensiva, in quanto ritiene che la disciplina attualmente vigente in materia sia eccessivamente restrittiva.
Viceversa giudica negativamente la parte di testo unificato che, consentendo agli obiettori di revocare la scelta compiuta in passato, favorisce coloro che si sono professati obiettori non per ragioni etiche, ma per mera convenienza.

Federico BRICOLO (LNP), pur condividendo alcune osservazioni del deputato Gamba, giudica positivamente la finalità del provvedimento che è quella di rimuovere i vincoli di legge che si applicano a carico degli obiettori in conseguenza di scelte compiute da questi ultimi in giovanissima età, senza che sia riconosciuta la possibilità di un ripensamento.
Nel preannunciare, anche a nome del suo gruppo, il voto contrario sull'emendamento Gamba, ironizza sul fatto che il centro-sinistra, compreso il Gruppo dei Verdi, appoggiando il provvedimento in oggetto, di fatto favorirà nell'immediato futuro il rilascio di nuove licenze di caccia e più in generale di quelle per l'uso di armi da fuoco.

La Commissione respinge l'emendamento 1.1 Gamba e approva gli emendamenti 1.2 De Zulueta e 1.4 del relatore (vedi allegato).

Roberta PINOTTI, presidente e relatore, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.2 De Zulueta, dichiara precluso l'emendamento 1.3 Gregorio Fontana.
Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, nel ricordare che il testo unificato, come modificato dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per il parere, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

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ALLEGATO

EMENDAMENTI APPROVATI


ART. 1.

All'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso 7-ter, sostituire le parole: «I cittadini che hanno prestato il servizio civile, decorsi almeno due anni dalla conclusione del servizio medesimo, possono» con le seguenti: «L'obiettore ammesso al servizio civile, decorsi almeno due anni dalla data in cui è stato collocato in congedo secondo le norme previste per il servizio di leva, può».
1. 2.De Zulueta.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), primo periodo, della legge 8 luglio 1998, n. 230, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.
1. 4.Il Relatore.
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Resoconto di martedì 23 gennaio 2007

SEDE REFERENTE

Martedì 23 gennaio 2007. - Presidenza del presidente Roberta PINOTTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Marco Verzaschi.

La seduta comincia alle 14.05.

Modifica all'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza.
(Testo unificato C. 197 Zeller, C. 206 Brugger e C. 931 Benvenuto).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato da ultimo nella seduta del 16 gennaio 2007.

Roberta PINOTTI, presidente e relatore, avverte che sono stati presentati gli emendamenti 1.1 Gamba, 1.2 De Zulueta, 1.3 Gregorio Fontana e 1.4 del relatore (vedi allegato).
Osserva che l'emendamento 1.1 Gamba è volto a sopprimere le disposizioni che prevedono la possibilità per l'obiettore di coscienza di rinunciare al proprio status e la conseguente disapplicazione dei vincoli di legge previsti a suo carico. Su tale emendamento esprime parere contrario, in quanto ritiene che esso sia in contrasto con le finalità dell'intero provvedimento.
Rileva che l'emendamento 1.2 De Zulueta, invece, prevede che la possibilità di rinunciare al proprio status sia riconosciuta a qualsiasi obiettore che sia stato ammesso al servizio civile a prescindere dal fatto che abbia o meno svolto il servizio medesimo. In sostanza con questo emendamento si tiene conto anche della posizione di coloro che, pur essendosi dichiarati obiettori, non abbiano per qualsiasi ragione (ad esempio la sospensione del servizio di leva obbligatorio) dovuto effettivamente svolgere il servizio civile. L'emendamento prevede conseguentemente che il termine di due anni per la rinuncia alla status di obiettore sia fatto decorrere dalla data del congedo anziché da quella di conclusione del servizio civile. Su tale emendamento esprime pertanto parere favorevole, in quanto esso consente di considerare tutti i potenziali destinatari del provvedimento.
Rileva altresì che l'emendamento 1.3 Gregorio Fontana è volto ad eliminare il termine di due anni dalla conclusione del servizio civile per la rinuncia allo status di obiettore. Su tale emendamento formula un invito al ritiro, in quanto il termine di due anni indicato nel testo unificato è stato determinato in analogia con quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 8 luglio 1998, n. 230, che, escludendo la possibilità di esercitare il diritto all'obiezione di coscienza per coloro che abbiano presentato domanda da meno di due anni per la prestazione del servizio militare nelle Forze armate e di Polizia, sostanzialmente esclude la possibilità di un ripensamento prima di due anni dal momento della scelta da essi compiuta.
Fa presente infine che l'emendamento 1.4 a sua firma, di cui raccomanda l'approvazione, prevede che, in attesa dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno che provvederà ad individuare le armi e materiali esplodenti utilizzabili dagli obiettori, continui ad applicarsi la disciplina attualmente vigente in materia.

Il sottosegretario Marco VERZASCHI concorda con i pareri del relatore.

Giovanni CREMA (Rosa nel Pugno), nel concordare con i pareri formulati dal relatore sugli emendamenti, anche a nome del suo gruppo, esprime un giudizio favorevole sull'intero provvedimento.

Romolo BENVENUTO (Ulivo), valuta positivamente il lavoro svolto dalla Commissione e auspica che sul testo del provvedimento si raggiunga un ampio consenso.

Roberta PINOTTI, presidente e relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

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ALLEGATO

Modifica all'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza. (Testo unificato C. 197 Zeller, C. 206 Brugger e C. 931 Benvenuto).


EMENDAMENTI


ART. 1.

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).
1. 1.Gamba, Ascierto.

All'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso 7-ter, sostituire le parole: I cittadini che hanno prestato il servizio civile, decorsi almeno due anni dalla conclusione del servizio medesimo, possono con le seguenti: L'obiettore ammesso al servizio civile, decorsi almeno due anni dalla data in cui è stato collocato in congedo secondo le norme previste per il servizio di leva, può.
1. 2.De Zulueta.

Al comma 1, capoverso 7-ter, sopprimere le parole: decorsi almeno due anni dalla conclusione del servizio medesimo.
1. 3.Gregorio Fontana.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), primo periodo, della legge 8 luglio 1998, n. 230, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.
1. 4.Il Relatore.

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Lunedì 22 gennaio 2007

AVVISO: Il termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato C. 197 ed abbinate (Modifica all’articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza) è fissato per le ore 12.

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Martedì 16 gennaio 2007

 Presidenza del presidente Roberta PINOTTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giovanni Lorenzo Forcieri.

La seduta comincia alle 15.30.

Modifica all'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza.
C. 197 Zeller, C. 206 Brugger e C. 931 Benvenuto.
(Seguito esame e rinvio - Adozione di un testo unificato).


La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 18 ottobre 2006.

Roberta PINOTTI, presidente e relatore, osserva che il Comitato ristretto ha proceduto alla elaborazione di un testo unificato delle proposte di legge in oggetto sulla base delle seguenti tre linee guida:
eliminazione di alcuni divieti previsti dalla legislazione vigente a carico degli obiettori di coscienza in quanto non giustificati dalle motivazioni etiche che sono alla base della scelta da essi compiuta. In particolare, si prevede che non costituisca impedimento all'esercizio dell'obiezione di coscienza l'essere titolare di licenze o autorizzazioni relative ad armi e materiali esplodenti prive di attitudine a recare offesa alle persone ovvero non dotate di significativa capacità offensiva, conformemente all'interpretazione della legislazione vigente risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 141 del 7 aprile 2006. La concreta individuazione di tali armi e materiali esplodenti è demandata ad un decreto del Ministro dell'interno da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente testo unificato, sentita la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi di cui all'articolo 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni;
possibilità di rinunciare allo status di obiettore, mediante la presentazione di un'apposita dichiarazione irrevocabile presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, decorsi almeno due anni dalla conclusione del servizio stesso;
disapplicazione dei divieti di legge nei confronti degli obiettori che abbiano rinunciato al proprio status - quali il divieto di detenere ed usare alcune armi, nonché quello di partecipare ai concorsi per l'arruolamento nelle Forze armate e nelle Forze di Polizia - e conseguente richiamo di questi ultimi in caso di mobilitazione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare come testo base il testo unificato elaborato dal comitato ristretto (vedi allegato 1).

Roberta PINOTTI, presidente, avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 12 di lunedì 22 gennaio 2007 e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

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Martedì 12 Dicembre

(NDR: Licenziato dal Comitato Ristretto il testo unificato delle 3 proposte di legge in esame, che passerà in Commissione Difesa in seduta plenaria)

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Giovedì 30 novembre 2006

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione dell'Associazione Tutela Diritti Ex-Obiettori, in relazione all'esame delle proposte di legge C. 197 Zeller, C. 206 Brugger, C. 931 Benvenuto, recanti modifica all'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza.

Le audizioni sono state svolte dalle 14.45 alle 15.10.

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Giovedì 16 novembre 2006.

COMITATO RISTRETTO

 

IV Commissione - Resoconto 

 

AUDIZIONI INFORMALI

Audizioni in relazione all'esame delle proposte di legge C. 197 Zeller, C. 206 Brugger, C. 931 Benvenuto, recanti modifica all'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza, delle seguenti organizzazioni: Associazione Obiettori Nonviolenti, Caritas italiana, Arci Servizio Civile.

Le audizioni sono state svolte dalle 14.05 alle 15.20.

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Martedì 14 novembre 2006. Ore 15.00

Audizione dell'Associazione Tutela Diritti ex-Obiettori rinviata per sopravvenuto inizio delle votazioni in aula della Legge Finanziaria 2007. Depositata memoria scritta. L' ATDEO sarà riconvocata.

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Martedì 7 novembre 2006.

Modifica all'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza.
C. 197 Zeller, C. 206 Brugger, C. 931 Benvenuto.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.25 alle 15.10.

(N.d.r. : generale intesa su proseguimento iter per rimozione vincoli)

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COMITATO RISTRETTO

 

Mercoledì 25 ottobre 2006.

Modifica all'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza.
C. 197 Zeller, C. 206 Brugger, C. 931 Benvenuto.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

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18 ottobre 2006

Modifica all'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza.
C. 197 Zeller, C. 206 Brugger e C. 931 Benvenuto.

(Seguito esame e rinvio - Costituzione di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 19 settembre 2006.

Roberta PINOTTI, presidente relatore, sulla base degli orientamenti emersi nel corso del dibattito, propone la costituzione di un Comitato ristretto.

La Commissione delibera di costituire un comitato ristretto.

Roberta PINOTTI, presidente relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

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19 settembre 2006

Modifica all'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza.
C. 197 Zeller, C. 206 Brugger e C. 931 Benvenuto.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberta PINOTTI, presidente relatore, rileva che l'argomento dell'obiezione di coscienza si collega indirettamente a quello affrontato poco fa dalla Commissione, ossia quello degli aggiornamenti normativi derivanti dalla sospensione della leva. A suo avviso, infatti, non vi è dubbio che la materia della disciplina dei vincoli derivanti dall'obiezione di coscienza rientra tra quelle da affrontare alla luce del cambiamento epocale determinato dalla sospensione della leva. In particolare, ricorda che i commi 6 e 7 dell'articolo 15 della legge n. 230 del 1988 prevedono, per coloro che sono stati ammessi al servizio civile, il divieto di detenzione, uso e commercializzazione di armi e materiali esplodenti, nonché il divieto di partecipare ai concorsi pubblici per l'arruolamento nelle Forze armate e per qualsiasi altro impiego che comporti l'uso delle armi.
Si tratta di vincoli che non appaiono pienamente giustificabili per diverse ragioni. In primo luogo, il carattere perpetuo ad essi attribuito dalla disciplina vigente non tiene conto del fatto che i convincimenti personali sottesi alla scelta originaria dell'obiezione di coscienza possono subire mutamenti nel corso degli anni. In secondo luogo, la radicale riforma del servizio militare ha comportato, da un lato, la professionalizzazione della leva e, dall'altro lato, l'istituzione di un servizio civile nazionale, come modo alternativo di «servire la Patria».
Ricorda altresì che nella scorsa legislatura un disegno di legge del Senato, in materia di obiezione di conoscenza, sostenuto da parlamentari sia di maggioranza sia di opposizione, dopo la fase di discussione in Commissione, non ha completato l'iter legislativo a causa della conclusione della legislatura.
Venendo al contenuto delle singole proposte di legge, rileva che la proposta n. 197, a firma dei deputati Zeller, Widmann e Bezzi, tende a limitare nel tempo gli effetti dei predetti divieti, consentendo a coloro che hanno effettuato la scelta del servizio civile sostitutivo, decorso il periodo di cinque anni dalla data del congedo, di esercitare le stesse attività riconosciute a coloro che hanno prestato il servizio militare.
Le proposte n. 206, a firma dei deputati Brugger e Widmann, e n. 931, a firma del deputato Benvenuto, sono invece preordinate alla completa eliminazione dei descritti vincoli. Inoltre, quest'ultima proposta, nel rimuovere il divieto di partecipare ai concorsi pubblici per l'arruolamento nelle Forze armate e per qualsiasi altro impiego che comporti l'uso delle armi, prevede altresì che i candidati a tali concorsi presentino apposita dichiarazione in cui accettano l'assegnazione dell'armamento in dotazione e che, in caso di accettazione di qualsiasi impiego che comporti l'uso delle armi, nonché in caso di rilascio di licenze di porto di armi comuni da sparo, il cittadino interessato decada dallo status di obiettore di coscienza e sia soggetto all'eventuale richiamo per mobilitazione previsto dalla legge.
In conclusione, considerata la rilevanza della materia oggetto delle proposte in esame, auspica che si realizzi in Commissione un'ampia convergenza tra i gruppi, in modo da poter giungere ad una rapida conclusione del relativo esame.

Il sottosegretario Marco VERZASCHI si rimette alle valutazioni del Parlamento, rilevando comunque l'esigenza di tutelare adeguatamente la posizione di chi ha svolto il servizio di leva.

Giuseppe COSSIGA (FI) rileva che l'obiezione di coscienza è stata affrontata in passato con leggerezza. L'argomento infatti è stato trattato nell'erronea prospettiva di una completa equiparazione del servizio civile al servizio militare di leva, facendo impropriamente rientrare anche il primo nella nozione di «difesa della Patria». Inoltre, si è voluta in modo non corretto attribuire all'obiettore di coscienza una contrarietà di principio all'uso delle armi mentre, a suo avviso l'obiezione potrebbe legittimamente derivare da un'avversità concernente, non l'uso delle armi, ma l'istituzione militare in sé. Questo equivoco di fondo ha determinato, per responsabilità riconducibili ad entrambi gli schieramenti politici, la nascita di una disciplina sull'obiezione di coscienza non coerente, che si è prestata facilmente, soprattutto negli ultimi anni, ad essere utilizzata per scelte di comodo. Esorta quindi la Commissione ad affrontare la materia dell'obiezione di coscienza con estrema cautela, anche nella prospettiva di un'eventuale reintroduzione della leva in caso di necessità. Ricorda incidentalmente che questa cautela non è stata invece osservata nella scorsa legislatura in occasione dell'esame della disciplina sulla sospensione anticipata della leva, in quanto ad esempio fu previsto, anche per gli aspiranti vigili del fuoco, l'obbligo di svolgere preliminarmente alcuni anni di servizio presso le Forze Armate.

Marco ZACCHERA (AN), pur riconoscendo che negli anni passati qualcuno ha approfittato della disciplina in materia di obiezione di coscienza per fare il «furbetto», ritiene che non per questo si debbano prevedere sanzioni a vita, anche se qualche conseguenza, magari limitata nel tempo, bisognerà comunque disciplinarla. Inoltre, bisogna ricordare che la scelta dell'obiezione di coscienza è stata compiuta da molti cittadini in età giovanissima, senza che essi fossero effettivamente informati delle conseguenze a cui sarebbero andati incontro. Segnala altresì come l'applicazione dei vincoli attualmente vigenti per gli obiettori abbia portato in alcuni casi a conseguenze irragionevoli, come ad esempio il divieto di lavorare nelle cave, a causa dell'utilizzo di materiali esplodenti, o come il divieto di svolgere mere funzioni impiegatizie in società di vigilanza, funzioni che non determinano alcun rapporto con le armi da fuoco. Manifesta quindi il suo consenso ad una nuova disciplina dall'obiezione di coscienza a condizione che la cessazione dei vincoli possa avvenire previa domanda motivata dell'interessato, decorso un certo lasso di tempo dal congedo, riconoscendo all'Amministrazione la possibilità di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte dall'interessato stesso. Nel ritenere comunque necessario mantenere il divieto di partecipazione ai concorsi nelle Forze Armate per gli obiettori di coscienza, ritiene che la proposta di legge più equilibrata tra quelle all'esame della Commissione sia la proposta n. 197 a prima firma Zeller.

Pierfrancesco Emilio Romano GAMBA (AN), nell'esprimere valutazioni a titolo personale, riconosce che vi possano essere situazioni palesemente incongrue, determinate dalla valutazione dell'applicazione della disciplina sulla obiezione di coscienza, che vanno valutate con particolare attenzione. Ciò premesso, non bisogna però dimenticare che la scelta a suo tempo compiuta dall'obiettore di coscienza è così rilevante che colui che l'ha compiuta è stato in conseguenza di ciò sollevato da un obbligo costituzionale. Sarebbe quindi diseducativo sostenere che la disciplina in tale materia debba essere modificata a causa dell'ignoranza, da parte di chi ha compiuto la scelta di non svolgere il servizio militare, sulle conseguenze che ne sarebbero derivate. Inoltre, a suo avviso, mettere mano alla citata disciplina, limitandosi semplicemente ad eliminare i vincoli che essa impone, determinerebbe indirettamente un danno per coloro che hanno in passato svolto il servizio militare soprattutto per effetto dell'apertura dei concorsi nelle Forze Armate anche agli obiettori.

Romolo BENVENUTO (Ulivo) evidenzia come, ad esclusione dell'intervento del deputato Gamba, si sia manifesta finora in Commissione una sostanziale condivisione dell'esigenza di modificare l'attuale disciplina in materia di obiezione di coscienza. Il fatto più rilevante è che l'obiezione di coscienza rimane l'unico ambito disciplinato dal diritto in cui si attribuisce carattere di irreversibilità ad una scelta compiuta. Si tratta di una irreversibilità che non è rinvenibile neppure in materie altrettanto delicate come quella dell'obiezione di coscienza dei medici in materia di aborto, e che ha condotto, come è stato evidenziato nel corso del dibattito, a risultati paradossali. Peraltro, se è vero che negli ultimi anni, come è stato sostenuto, qualcuno ha fatto «il furbetto», è anche vero che coloro che in epoca più lontana si sono avvalsi dell'obiezione di coscienza hanno subito pesanti penalizzazioni. Pertanto, per contemperare i diversi interessi in gioco, ritiene che una soluzione equilibrata potrebbe essere quella di disporre una limitazione temporale dei vincoli attualmente vigenti.

Roberta PINOTTI, presidente relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.