F.A.Q. - RISPOSTE ALLE DOMANDE PIU' FREQUENTI
(La nostra Associazione non è più in grado di rispondere singolarmente a tutte le richieste di chiarimento)
1) In cosa consiste la "dichiarazione irrevocabile di rinuncia dello status di obiettore di coscienza" ?
E' la manifestazione di volontà, per chi è stato soggetto sino al 2005 alla leva obbligatoria ed è stato ammesso a prestare servizio civile sostitutivo ai sensi della legge 772/72 o della successiva legge 230/98, di non essere più considerato dallo Stato come obiettore di coscienza, assumendosi la responsabilità di una decisione non ulteriormente modificabile in futuro (con buona pace dei poveri deficienti che hanno parlato a sproposito di "obiezione a tempo determinato").
E' una scelta reclamata in special modo da chi, pur continuando ad apprezzare i mesi di servizio (dai 10 ai 26 a seconda dei casi e delle norme succedutesi) messi a disposizione della collettività per attività a fini sociali, contesta le limitazioni vessatorie a carico degli obiettori di coscienza in campo sociale e lavorativo, inserite nella legge in modo acritico e talebano col pretesto delle coerenza e della coscienza secondo moduli legislativi preconfezionati, che non ammettono distinzioni tra chi guida un carro armato, chi fa il vigile urbano e chi usa una cartuccia per una prospezione geologica (per la legge 230/98 è obiettore solo di aborrisce qualunque detonazione, fosse anche quella del fucile lancia-siringhe di un veterinario). Paradossi generati da scritture non meditate delle norme, che sono andate ben al di là delle stesse intenzioni del legislatore, ma che varie ottusità militar-burocratiche e rigidità ideologiche contribuiscono a mantenere in piedi.
Il testo della legge 130/07 sulla revoca dello status di o.d.c. è in questo sito alla pagina "legislazione".
2) Cosa comporta ? Chi può presentarla ?
Per chi volontariamente decide di sottoscrivere tale dichiarazione ne consegue la perdita dello status di obiettore di coscienza, la possibilità di accedere a concorsi , mestieri e licenze con le stesse modalità consentite ai cittadini di sesso maschile che hanno svolto servizio di leva in forma militare, la teorica possibilità di richiamo sino all'età di 45 anni in forma militare (anziché presso la protezione civile o croce rossa che si contempla per gli o.d.c.) in caso di eventuale guerra o "mobilitazione generale" .
Può presentarla il cittadino di sesso maschile ammesso al servizio civile sostitutivo (legge 772/72) o al servizio civile alternativo (legge 230/98) in luogo della leva obbligatoria, a cui si è stati assoggettati sino al 2004/05, e collocato in congedo da almeno 5 anni.
Nulla a che vedere con il servizio civile volontario (e retribuito) svolto in base alla legge 64/2001.
Non possono presentare la rinuncia dello status di o.d.c. coloro che sono stati condannati per rifiuto di prestare servizio militare in tempo di pace, in quanto giuridicamente e formalmente la legge non li riconosce quali obiettori e non li include - ovviamente- tra coloro che "sono stati ammessi a prestare servizio civile" (ossia coloro che possono fare la rinuncia stessa).
3) A chi e quando va presentata ? Occorre una valutazione o un provvedimento di accoglimento ?
All'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, in via S. Martino della Battaglia, 6 - 00185 Roma. La legge 130/07 è in vigore dal 6 settembre 2007.
INFORMAZIONI E FAC SIMILE DI DICHIARAZIONE . La dichiarazione si può spedire con raccomandata a/r (non occorre autenticare la firma), o recapitare a mano direttamente presso la sede romana dell'UNSC.
Chi ha smarrito il proprio "codice obiettore" (esistito tra il 1999 e il 2004, all'incirca) può telefonare all'UNSC e chiedere che gli venga rintracciato e poi comunicato (tel. 848-800715 ). Il codice obiettore (nato con la gestione UNSC del servizio civile) è cosa diversa dal numero di matricola che compare, ad esempio, sui fogli di congedo degli o.d.c. che hanno fatto servizio civile durante la gestione in carico al Ministero della Difesa.
Chi ha bisogno di una copia del foglio matricolare e/o del foglio di congedo può rivolgersi al Distretto Militare di appartenenza (ora Centro Documentale periferico del Min. Difesa).
Si tratta di una dichiarazione, non di una domanda, e che pertanto non necessita per legge di valutazioni per accoglimento (salvo il possesso dei requisiti di legge, come i 5 anni trascorsi dal collocamento in congedo), ma verrà comunque trasmessa nel giro di 1-2 mesi circa, con lettera semplice, all'interessato dall'UNSC un documento di presa d'atto della dichiarazione pervenuta, che l'interessato dovrà conservare con cura nel proprio interesse. Ci si metta comunque in condizione di poter comprovare l'avvenuto ricevimento della dichiarazione stessa, conservando copia di tutta la documentazione. L'interessato deve essere stato collocato in congedo dal servizio civile obbligatorio sostitutivo o alternativo della leva da almeno 5 anni. Se non sono trascorsi 5 anni dal congedo la dichiarazione non può essere presentata. Sono penalmente punibili le false autocertificazioni.
4) Quali sono le licenze di pubblica sicurezza ottenibili da chi ha rinunciato allo status di o.d.c ?
Le stesse legalmente ottenibili da qualunque altro cittadino incensurato.
Il Ministero dell'Interno ha recentemente modificato la modulistica. Conviene attendere l'arrivo e allegare l'attestazione dell'UNSC dell'avvenuta rinuncia. Si dichiara di aver svolto il SC, di aver effettuato la rinuncia in data..., e si allega fotocopia della presa d'atto che si riceverà dall'UNSC.
Ci viene segnalato che in alcune questure e prefetture sono stati posti in atto atteggiamenti dilatori o ostruzionistici da parte di funzionari o addetti agli sportelli che non conoscono bene il contenuto della legge 130/07 (ad. es. confusione sui fini del D.M. Interno da emanarsi per gli strumenti detenibili da parte di chi resta obiettore senza rinuncia a tale status): a questo proposito il Ministero dell'Interno ha diramato ai propri Uffici periferici una circolare esplicativa in data 22/11/2007, pubblicata anche sul sito della Polizia di Stato.
5) Quali sono i concorsi pubblici o mestieri a cui può accedere chi ha rinunciato allo status di o.d.c , con le procedure previste dalla Legge 130/07 ?
Gli stessi a cui possono e potevano accedere tutti gli altri cittadini (inclusa la partecipazione ai concorsi nelle forze di polizia locale e statale), fermi restando gli altri requisiti non attinenti alla leva obbligatoria.
3) In futuro tale revoca è ulteriormente modificabile ?
Assolutamente no. Ognuno ponderi seriamente le proprie decisioni in tal senso.
4) La revoca dello status di o.d.c. influisce sul computo a fini pensionistici del servizio civile prestato ?
Non
ci sono modifiche o conseguenze diverse. E' stabilito
dalla legge che ai fini pensionistici coloro che, in periodo di leva
obbligatoria, hanno prestato il servizio militare o il servizio civile hanno gli stessi diritti economici e
previdenziali (art. 6 secondo comma legge 230/98: "
Il periodo di servizio civile e' riconosciuto valido, a tutti gli effetti, per
l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai
fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato, nei limiti e
con le modalità con le quali la legislazione vigente riconosce il servizio di
leva" ).
5) Sono stato ammesso al servizio civile alternativo nel periodo di vigenza della leva obbligatoria, ma non ho svolto il servizio stesso essendo stato congedato per esubero dei posti disponibili (o per motivi di lavoro, di famiglia, ecc.); posso ottenere licenze in materia di armi comuni da sparo o materiali esplodenti (tiro a segno con armi non liberalizzate, fuochino per attività di cava, ecc.) ?
No, in quanto si è comunque stati "ammessi" a prestare il servizio civile alternativo, e a ciò fa riferimento il divieto di cui all'art. 15, comma sesto, della legge 230/98. Sul proprio foglio di congedo si può controllare se risulta la dizione "o.d.c.". Occorre presentare dichiarazione di revoca dello status di obiettore.
6) Ho smarrito il foglio di congedo. Come posso riottenerne copia ?
Ti sembrava un documento da non conservare con cura ? Comunque ci si può rivolgere al Distretto Militare di appartenenza.
7) Quali sono le procedure per l'iscrizione ai poligoni di tiro a segno per chi ha rinunciato allo status di odc ?
Clicca qui per la circolare UITS in materia.
8) Chi ha prestato servizio civile durante il periodo della leva obbligatoria può frequentare poligoni per il tiro a segno se continua a risultare o.d.c. ? Vi sono limitazioni ?
UITS -Circolare della Commissione Gestione Sezioni
del 21 novembre 2005
Oggetto: Iscrizione presso TSN degli obiettori di
coscienza.
Essendo pervenuti recentemente numerosi quesiti circa la possibilità
d’iscrizione presso le Sezioni TSN di obiettori di coscienza e le attività
che questi possono svolgere una volta iscritti nelle stesse, con la presente si
intende fare un punto della situazione relativamente alla questione in oggetto.
• La normativa di riferimento la Legge 08 luglio 1998, n. 230, pubblicata
nella G.U. n. 163 del 15.07.1998 che, all’art. 15, comma 6, vieta a coloro che
sono stati ammessi a prestare servizio civile, di detenere ed usare armi da
guerra ed armi comuni da sparo, ad eccezione delle armi previste dall’art. 2
della Legge 110/75 primo comma lettera h) “le repliche di armi antiche ad
avancarica di modelli anteriori al 1890” e con l’ulteriore eccezione delle
armi indicate dall’art. 2 della Legge 110/75 terzo comma, (modificato
dall’art.1 della Legge n. 362 del 21/02/90) e cioè “le armi denominate da
bersaglio da sala o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa sia
lunghe sia corte”.
• Gli obiettori di coscienza quindi, possono iscriversi alle Sezioni del Tiro
a segno previa presentazione della documentazione prescritta per tutti gli altri
soci;
• all’atto dell’iscrizione dovranno sottoscrivere la dichiarazione di aver
prestato servizio civile sostitutivo, impegnandosi pertanto a frequentare il
corso d’accertamento di abilità tecnica al tiro (e solo per loro, la parte
pratica del corso dovrà essere eseguita usando esclusivamente armi ad aria o a
gas compressi);
• dovranno inoltre impegnarsi ad utilizzare gli impianti e le attrezzature
della Sezione con le restrizioni imposte dall’articolo 15 comma 6 della legge
n. 230, 08 luglio 1998 (vedi sopra).
• E’ chiaro che possono utilizzare tutte le armi ad aria o a gas compressi e
non solo quelle inferiori a 7,5 joule a ridotta capacità offensiva
liberalizzate della Legge 21.12.1999, n. 526 e regolamentate dal successivo
Decreto n. 362 del 09 agosto 2001
• Come è chiaro che possono utilizzare tutte le repliche di armi antiche ad
avancarica di modelli anteriori al 1890 anche a più colpi e non solo quelle
monocolpo liberalizzate della Legge 21.12.1999, n. 526 e regolamentate dal
successivo Decreto n. 362 del 09 agosto 2001.
• Per quanto riguarda le armi ad avancarica gli obiettori possono utilizzarle
unicamente presso quelle sezioni che detengono polvere nera destinata alla
cessione per uso ai soci in quanto loro, difficilmente possono ottenere un
titolo d’acquisto per approvvigionarsi autonomamente di polvere nera.
9) Non esistono attualmente agenti di polizia locale in passato dichiaratisi obiettori di coscienza ?
Si, vi sono agenti ed ufficiali in servizio presso polizie municipali e provinciali con regolamenti interni che non prevedono l'obbligo di armamento per tutto il personale. La scelta di armare questo personale infatti non è automatica, ma discende da scelte discrezionali dei consigli comunali e provinciali (art. 17, comma 134°, della legge 15/5/1997 n. 127).
IL MINISTERO DELL'INTERNO HA CHIARITO CHE POSSONO OTTENERE DAL PREFETTO LA QUALIFICA DI AGENTI PUBBLICA SICUREZZA (polizia locale) E PRESTARE SERVIZIO DISARMATI.
Resta ferma la possibilità per costoro di rinunciare allo status di obiettore e far rettificare il decreto di PS nel senso di poter poi operare con le dotazioni per difesa personale previste per gli altri altri colleghi.