RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA E CAUSE IN CORSO

 

- Sentenza n. 3336 del 21 giugno 2007 del Consiglio di Stato, sez. V : è legittima l'assunzione di cittadino che ha svolto servizio civile sostitutivo se il bando di concorso o il regolamento comunale non prevedono l'armamento obbligatorio degli agenti di polizia municipale

- Ordinanza TAR Sardegna, Sez. II, n. 170 del 26/4/2007, di accoglimento della domanda cautelare di un cittadino ex-obiettore, con cui si ordina alla Regione Sardegna di procedere alla stipula del contratto del ricorrente, vincitore di concorso per agente nel Corpo Forestale Regionale Sardo, che era stato oggetto di provvedimento amministrativo di diniego di assunzione.

- Ordinanza n. 315 del 12/4/2007 del TAR Campania, Sezione di Salerno, che sospende decreto di annullamento di revoca dello status di o.d.c., già concessa in precedenza, per gravità del danno derivante da mancata partecipazione a procedure concorsuali.

- Sentenza TAR Abruzzo n. 64 del 22/1/2007, Sezione di Pescara, in materia di diritto al lavoro per gli ex-odc (caso di una guardia giurata di un servizio di vigilanza privata).

- Sentenza TAR Liguria n. 366 del 2/3/2007 su illegittimità annullamento revoca dello status di o.d.c. già concessa nel 2004 dall'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, in assenza di comunicazione di avvio procedimento.

- Sentenza TAR Toscana n. 8 del 15/1/2007 su illegittima preclusione della partecipazione a concorso per agente di polizia municipale, in comune munito di regolamento che non contempla l'armamento obbligatorio di tutti gli agenti indistintamente.

- Due ricorsi accolti dal TAR Marche (sentenze 842 e 843 del 25 ottobre 2006) sul diritto di rinuncia a status obiettore per agenti di polizia municipale in servizio.

- Sentenza TAR Lombardia n. 2150 del 13/11/2006 su legittimità rilascio qualifica agente di p.s. per agente di polizia municipale che presta servizio disarmato.

- Sentenza del TAR Trento n. 397 del 19/12/2005 sulla giurisdizione del giudice ordinario in materia di revoca dello status di obiettore ; la discussione della causa civile dello stesso ricorrente al Tribunale di Trento prosegue l' 11 aprile 2007.

- Sentenza Corte Costituzionale n. 141 del 3/4/2006 sull'assenza di cause ostative per ex o.d.c. nella professione di direttore di cava.


PRESENTATI DIECI RICORSI A TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI DA ALTRETTANTI EX OBIETTORI. IMPUGNATI I DINIEGHI UNSC .

Almeno dodici cittadini italiani (quelli coadiuvati dalla nostra associazione) hanno già impugnato al TAR della regione di rispettiva residenza il provvedimento di diniego, da parte dell'Uff. Naz. Servizio Civile,  della richiesta di revoca dello status di obiettore.

Questi  ricorrenti sono patrocinati dallo studio legale D. Granara in Genova e Chiavari, ed i ricorsi sono già stati notificati all'Ufficio Nazionale del Servizio Civile e al Ministero della Difesa.  Questo sito, pur rispettando la privacy dei ricorrenti, darà sommaria notizia degli sviluppi delle varie cause pendenti.

Siamo a conoscenza di altre due cause pendenti presso il TAR del Lazio, da parte di ulteriori ricorrenti non in diretto contatto con l'ATDEO.

I  ricorsi alla giustizia amministrativa coinvolgono 7 diversi TAR : Liguria, Marche, Toscana, Trentino, Lombardia, Lazio ed Emilia.

Auspichiamo che almeno uno dei TAR coinvolti sollevi la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 ,commi sesto e settimo, della Legge 230/98 e chiami ad esprimersi la Corte Costituzionale in relazione al diritto al lavoro e alla disparità di trattamento vigente (vincoli a posteriori per gli ex obiettori)  tra diverse "categorie" di cittadini che hanno assolto gli obblighi di leva ai sensi delle leggi vigenti.


          REPUBBLICA ITALIANA               

            IN NOME DEL POPOLO ITALIANO    

  N.  3336/07  REG.DEC.

Ricorsi N. 2771  e N. 3330.ANNO  2006

Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale,   Quinta  Sezione          

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sui ricorsi in appello n.2771/2006 e n.3330/2006 , proposti : il primo dal Comune di Pastorano, in persona del Sindaco pro tempore ,rappresentato  e difeso dall’Avv.Celestino Biagini ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma, via Belsiana n.90; il  secondo dal Sig. C. D. B., rappresentato e difesio dall’Avv. Luigi Parenti ed elettivamente domiciliato presso il medesimo in Roma, viale delle Milizie n.114;

contro

la signora M. V. , rappresentata e difesa dall’Avv.  Vincenzo Natale ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Maurizio Spinella in Roma, via Carlo Mirabello n.7

e nei confronti

del Sig. C. D. B. (ric. n..2771/2006) e del Comune di Pastorano (ric. N..330/2006), come sopra rappresentati, difesi e domiciliati;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli, sez.V , 17 gennaio 2006 n.673;

         Visto i ricorsi con i relativi allegati;

         Visto l'atto di costituzione in giudizio di Vendemia Maria;

         Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

         Visti gli atti tutti della causa;

         Relatore, alla pubblica udienza del 17 novembre 2006 , il Consigliere Caro Lucrezio Monticelli; uditi !Fine dell'espressione imprevista , altresì, l’Avv. Bianchi e l’Avv.G.F. Romanelli per delega dell’Avv. Parenti !Fine dell'espressione imprevista ;

         Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con delibera n. 15 del 01/02/01 la Giunta Comunale di Pastorano ha approvato la graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Agente di Polizia Municipale al quale ha partecipato la signora Maria Vendemia che si è classificata al terzo posto.

Con ricorso notificato il 02/04/01 e depositato il 13/04/01 la signora Vendemia ha impugnato il predetto atto, unitamente ai provvedimenti in virtù dei quali è stata disposta l’assunzione del secondo classificato sig. Claudio Di Bernardo, deducendone l’illegittimità in relazione ai vizi di violazione e falsa applicazione dell’art. 9 L . n. 772/72, come modificato dall’art. 15 L . n. 230/98, in relazione al capo e) del punto 1) e del punto 5) del bando di concorso pubblicato il 13/06/00, violazione e falsa applicazione dell’art. 5 L . n. 65/86, insussistenza dei requisiti, mancato accertamento, carenza di motivazione, erroneità dei presupposti e vizio del procedimento.

Il Comune di Pastorano ed il controinteressato sig. Claudio Di Bernardo, si sono costituiti in giudizio dinanzi al Tar ed hanno eccepito in via preliminare la tardività dell’impugnazione(il Comune di Pastorano) e il difetto di giurisdizione ( il controinteressato),concludendo poi nel merito per la reiezione del ricorso.

Con sentenza 17 gennaio 2006 n.673 il Tar Napoli,sezione V, dopo aver disatteso le suddette  eccezioni,ha accolto il ricorso ed ha annullato i provvedimenti impugnati.

Avverso detta sentenza hanno proposto appello il Comune di Pastorano (ric.2771/2006) ed il controinteressato sig. Claudio  Di Bernardo (ric. N.3330/2006), i quali  hanno chiesto che, in riforma della sentenza medesima, sia dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla presente controversia o che sia comunque respinto il  ricorso di primo grado.

DIRITTO

I due appelli in epigrafe, proposti dal Comune di Pastorano (ric. N. 2771/2006) e dal sig. Claudio Di Bernardo (ric.330/2006) vanno riuniti per essere stati entrambi proposti avverso la sentenza del Tar Campania , sezione V, 17 gennaio 2006 n. 673.

Gli appellanti ripropongono in via pregiudiziale l’ecccezione(già sollevata dinanzi al Tar e dal medesimo disattesa ) di difetto giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la  ricorrente in primo grado signora Maria Vendemia, che si era classificata terza nel concorso per due posti di agente di polizia municipale indetto in data 1° gennaio 2001 dal Comune di Pastorano,  avrebbe rivolto le sue censure nei confronti dell’atto di assunzione del secondo classificato  sig. Claudio Di Bernardo, e cioè nei confronti di un atto rispetto al quale è competente il giudice ordinario.

Il Tar aveva respinto l’eccezione sul rilievo che nella fattispecie , ove sono stai impugnati sia la graduatoria finale del concorso che il successivo atto di assunzione, la pretesa sostanziale era quella di far riconoscere l’illegittimità della partecipazione al concorso del sig. Di Bernardo, in quanto, essendo il medesimo obiettore di coscienza.(e, come tale, impossibilitato all’uso delle armi), sarebbe privo di un requisito espressamente richiesto dalla legge per lo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a concorso (pag. 3 del ricorso di primo grado).

Di conseguenza è stato ritenuto che la situazione giuridica soggettiva posta dalla ricorrente a fondamento della propria pretesa avesse natura d’interesse legittimo, correlandosi al dedotto illegittimo svolgimento della procedura concorsuale (in relazione alle cui controversie sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo come previsto dall'art. 63 comma 4° D. Lgs. n. 165/01) per la mancata esclusione dalla stessa del controinteressato, laddove la successiva assunzione del predetto è da considerarsi  atto meramente consequenziale, rispetto al quale non risultano peraltro proposte autonome censure.

Le affermazioni del Tar sulla giurisdizione, attese le argomentazioni svolte nel ricorso di primo grado,debbono essere condivise.

Va comunque fin d’ora precisato che , venendo in questa sede in esame solo la questione della legittimità della procedura concorsuale, non possono essere presi in considerazione fatti ed atti (come il regolamento di polizia municipale del Comune di Pastorano approvato il 24 marzo 2003) di epoca successiva all’espletamento di detta procedura e che, come tali, non possono ovviamente incidere sulla legittimità della  procedura stessa.

Ciò posto, va ora verificata la fondatezza della tesi degli appellanti  secondo cui contrariamente a quanto sostenuto dal Tar, il sig. Di Bernardo, nonostante fosse stato un obiettore di coscienza, avrebbe potuto    partecipare al concorso in parola.

Va al riguardo rilevato che, ai sensi dell’art. 15, settimo comma della legge 8 luglio 1998 n.230, ” A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile è vietato partecipare ai concorsi per l'arruolamento nelle Forze armate, nell'Arma dei Carabinieri, nel Corpo della Guardia di Finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di Polizia Penitenziaria e nel Corpo forestale dello Stato o per qualsiasi altro impiego che comporti l'uso delle armi”.

Si tratta dunque di accertare se  il posto messo a concorso comportasse o meno l’uso delle armi.

In proposito va subito precisato che, venendo in considerazione una restrizione al principio fondamentale di libero accesso di ogni cittadino a impieghi pubblici, deve risultare chiara ed univoca la volontà del comune di porre a concorso un posto ove fosse necessario fare uso delle armi.

Una tale conclusione sarebbe inevitabile qualora il nostro ordinamento preveda in via generale che l’agente di polizia municipale , nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali , debba necessariamente far uso delle armi.

Ciò è tuttavia da escludere perché l’art.5, della legge 7 marzo 1986 n. 65 prevede (comma quinto) l’uso delle armi solo per gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza e tale qualità è attribuita dal Prefetto unicamente a quegli agenti che vengono segnalati dal Sindaco(comma secondo).

Occorre allora verificare se l’obbligo in questione derivasse da specifiche scelte organizzative effettuate dal Comune di Pastorano.

Il Tar ha dato a tale quesito risposta positiva sulla base delle seguenti considerazione.

In primo luogo ha affermato che l’agente di polzia municipale, cui sia stata conferita la qualifica di  agente di pubblica sicurezza, deve in ogni caso svolgere servizio armato.

In secondo luogo ha asserito che la concreta disciplina che il Comune di Pastorano aveva previsto per le mansioni del posto di agente di polizia municipale messo a concorso comportasse necessariamente l’espletamento delle funzioni di pubblica sicurezza.

Tale asserito  ineludibile nesso tra le funzioni di pubblica sicurezza (e la connessa necessità di uso delle armi) e le mansioni del posto di agente di polizia municipale aveva  indotto il Tar a ritenere che il signor Di Bernardo, non potendo espletare le prime stante il divieto, sul predetto gravante in quanto obiettore di coscienza, di uso delle armi previsto dall’ art. 15 L . n. 230/98, non avrebbe potuto partecipare al concorso e, comunque, avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura selettiva.

Le conclusioni cui è giunto il Tar non possono essere condivise.

Si può prescindere dall’approfondimento del primo assunto secondo cui vi sarebbe un nesso inscindibile tra esercizio di mansioni di pubblica sicurezza da parte dell’agente di polizia municipale e uso delle armi, anche se possono nutrirsi fondati dubbi al riguardo, dato che il citato comma quinto della legge n. 65/1986 prevede la semplice possibilità, previa deliberazione in tal senso del Consiglio Comunale, e non l’obbligo di portare le armi per coloro che sono investiti della qualità di agenti di pubblica sicurezza ( del resto, come ha evidenziato il signor Di Bernardo, lo stesso Prefetto di Caserta ha ritenuto nel 2004 di consentire che il medesimo svolgesse mansioni di pubblica sicurezza senza essere armato).

Quel che invece più conta, ai fini della decisione, è che non si può concordare con l’affermazione del Tar, secondo cui vi sarebbero elementi che comproverebbero una volontà del Comune di voler assumere tramite concorso un agente di polizia municipale che necessariamente dovesse far uso delle armi.

Tali elementi sarebbero i seguenti.

Il bando di concorso, dopo avere specificato che il profilo professionale del posto messo a concorso è quello di Agente di Polizia Municipale – categoria C1, ha precisato che lo stesso, tra l’altro, “svolge tutte le funzioni attribuite dal vigente regolamento di polizia municipale”.

Il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi, vigente al momento dell’indizione del concorso (il regolamento di polizia municipale, come si è già sottolineato, è stato approvato in epoca successiva con la delibera n. 56 del 24/03/03), ricomprende nelle attribuzioni dell’Ufficio di Polizia Municipale anche i “rapporti con gli organi di sicurezza pubblica”, riferimento che deve essere interpretato coerentemente all’obbligo, previsto dall’art. 3 L . n. 65/86, per gli addetti di polizia municipale, di collaborare “nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità”.

Con riferimento specifico al profilo professionale del vigile urbano, individuato ai sensi dell’art. 3 comma 6° del C.C.N.L. relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto delle “Regioni-Autonomie Locali”, ivi espressamente richiamato, il Regolamento Organico del Comune di Pastorano stabilisce che tale figura, tra l’altro, “svolge attività di vigilanza in materia di Polizia Amministrativa, Commerciale, Stradale, Giudiziaria, Regolamenti di Polizia Locale e quant’altro afferente la sicurezza pubblica, nei limiti e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti”.

Senonchè i suddetti elementi si riferiscono genericamente alle mansioni  della polizia municipale, ma di per se non evidenziano in modo univoco l’esigenza che i neoassunti debbano anche  necessariamente svolgere  compiti di pubblica sicurezza in servizio armato.

In tal caso si sarebbe dovuto far espresso riferimento ad una tale necessità, considerato che sono numerose e prevalenti le mansioni dell’agente di polizia municipale che possono essere svolte senza uso dele armi.

D’altra parte non è emerso in alcun modo dagli atti del processo che vi fosse una carenza di agenti di polizia municipale utilizzabili quali agenti di pubblica sicurezza, tale da giustificare un bando che richiedesse i requisiti a questo fine necessari.

Di ciò è del resto consapevole la stessa resistente  signora Vendemia, che fonda infatti le sue difese principalmente sul successivo regolamento di polizia urbana ( che avrebbe previsto la necessità dell’esercizio di funzioni di pubblic asicurezza), ma si è già visto che detto regolamento non può assumere rilevanza ai fini del presente giudizio.

In verità la signora Vendemia nell’atto di costituzione fa altresì riferimento ad una clausola del bando che richiedeva il possesso dei requisiti previsti dall’art 5 , comma secondo dela legge n. 65/1986 , requisiti richiesti per il conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza.

Si tratta tuttavia di requisiti che non sono strettamente attinenti all’uso delle armi ( godimento dei diritti civili e politici;  non aver subito condanna a pena detentiva per delito non colposo o non essre stato sottoposto a misura di prevenzione;  non essere stato espulso dalle forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici;) sicchè un tale riferimento, in assenza di una espressa menzione dell’obbligo di far uso delle armi,  non è di per se decisivo ,perché potrebbe aver solo il significato di pretendere detti  requisiti per ogni agente di polizia municipale, in considerazione della delicatezza delle mansioni che sono comunque dallo stesso  esercitate.

Gli appelli debbono dunque essere accolti e conseguentemente, in riforma dell’impugnata sentenza, va respinto il ricorso di primo grado.

Sussistono tuttavia ragioni, in considerazione della complessità della controversia , per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese dei due gradi di giudizio.

P.   Q.   M.

         Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) accoglie , previa loro riunione, gli appelli  in epigrafe e, in  riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado;

         Compensa interamente fra le parti le spese dei due gradi del giudizio;

         Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

         Così deciso in Roma, addì 17 novembre 2006 , dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. V) riunito in camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati:

Raffaele Jannotta                                               PRESIDENTE

Raffaele Carboni                                                CONSIGLERE

Marco Lipari                                                     CONSIGLIERE

Caro Lucrezio Monticelli est.                              CONSIGLIERE

Aniello Cerreto                                                  CONSIGLIERE

L'ESTENSORE                                IL PRESIDENTE

f.to Caro Lucrezio Monticelli                       f.to Raffaele Iannotta

IL SEGRETARIO

f.to Antonietta Fancello

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21-06-2007

(Art. 55. L . 27/4/1982, n. 186)

IL  DIRIGENTE

F.to Antonio Natale


REPUBBLICA  ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA

SEZIONE  SECONDA 

 

Registro Ordinanze: 170/2007

                                                              Registro Generale:              305/2007

nelle persone dei Signori:

ROSA PANUNZIO Presidente f.f.

FRANCESCO SCANO Cons.

GRAZIA FLAIM Cons. , relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio  del 26 Aprile 2007

VISTO il ricorso 305/2007  proposto da B. V.  rappresentato e difeso dall’avvocato DANIELE GRANARA  con domicilio eletto in CAGLIARI, VIA SASSARI  N.17  presso la SEGRETERIA del T.A.R. SARDEGNA;  

contro

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, rappresentata e difesa da: GIAN PIERO CONTU con domicilio eletto in CAGLIARI VIALE TRENTO  N.69 presso UFFICIO LEGALE REGIONE SARDA; 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO  con domicilio eletto in CAGLIARI VIA DANTE  N.23 presso la sua sede;

MINISTERO DIFESA, rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO  con domicilio eletto in CAGLIARI VIA DANTE  N.23 presso la sua sede;

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE SARDA, non costituitosi in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

dell’atto del Direttore del Servizio Reclutamento e mobilità della Direzione generale dell’organizzazione e del personale  dell’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione Sardegna, prot. n. 2779 del 13/2/2007, avente ad oggetto diniego alla instaurazione di rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 11 del bando concorsuale del concorso per esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 104 unità di personale da impiegare in attività lavorative ascrivibile a quelle dell’area A – livello retributivo A1 “Agente”;

del decreto del Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna, prot. 339/16.4.19 del 12/2/07 di diniego del riconoscimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza;

dell’atto del dirigente dell’Ufficio Nazionale per il servizio civile del Ministero della Solidarietà Sociale – Presidenza del Consiglio di Ministri, prot. n. 6258/II/3 dell’8/2/2007;

del provvedimento del Direttore – Generale Vicario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. n. UNSC/35178/II/3 del 4/8/2006 di non accoglimento dell’istanza di revoca dello status di obiettore;

di ogni altro atto presupposto, inerente e conseguente.

            VISTO il ricorso, con i relativi allegati, e la contestuale domanda cautelare;

            VISTI gli atti di costituzione in giudizio di: MINISTERO DIFESA, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  e REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA;

            VISTI gli atti tutti della causa;

            NOMINATO relatore per la Camera di Consiglio il Consigliere GRAZIA FLAIM, uditi altresì gli avvocati delle parti, come da separato verbale;

VISTO l'art. 21, commi ottavo ed undicesimo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificata dall'art. 3, comma primo, della legge 21 luglio 2000, n. 205;

CONSIDERATI i precedenti giurisprudenziali esistenti, favorevoli al principio di revocabilità della domanda di obiezione di coscienza (TAR Abruzzo-Pescara n. 64 del 22.1.2007; TAR Marche n. 842 del 25.10.2006; C.d.S., III 964/2003);

RILEVATA l’importanza, in termini di danno grave, per il ricorrente alla stipulazione del contratto di lavoro a seguito di favorevole svolgimento della procedura concorsuale di agente forestale.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SARDEGNA

accoglie la domanda cautelare, con ammissione del ricorrente alla stipulazione del contratto di lavoro.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

CAGLIARI , li 26 Aprile 2007

 

L’Estensore                                                                      Il Presidente

 

 

                                                                                         Il Segretario

 

Depositata in segreteria il 27/04/2007

            IL DIRETTORE DI SEZIONE

 


REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER LA CAMPANIA
SALERNO

SECONDA SEZIONE

Registro Ordinanze: 315/2007
Registro Generale: 472/2007


nelle persone dei Signori:
SABATO GUADAGNO Presidente, relatore
FRANCESCO MELE Cons.
GIOVANNI GRASSO Ref.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 12 Aprile 2007

Visto il ricorso 472/2007 proposto da:
L. S.

rappresentato e difeso da:
BONADUCE AVV. FRANCESCO
GRANATO AVV. GIANLUCA
con domicilio eletto in SALERNO
L.GO MOSCATI,7 C/O FOCCILLO

contro

UFFICIO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE

PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA STATO
con domicilio eletto in SALERNO
CORSO VITTORIO EMANUELE N.58
presso la sua sede


MINISTERO DELLA DIFESA

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del decreto . 20/06 relativa a rvoca status di obiettore di coscienza;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI

Udito il relatore Cons. SABATO GUADAGNO e uditi gli avvocati presenti come da verbale;
-Considerata la gravità del danno derivante dalla mancata partecipazione a specifiche procedure concorsuali;
Visto l’art. 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, così come modificato dall’art.3 della legge n.205/2000;
Ritenuto che sussistono le ragioni previste dal citato art. 21 della legge 6.12.1971 n.1034;

P.Q.M.

ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

SALERNO, lì 12 aprile 2007

Il Presidente est.

Il segretario


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’ABRUZZO

Sezione staccata di Pescara
N.D.....64/07
N.R.G.7/2007
composto dai magistrati:
-Antonio CATONI presidente
-Miclele ELIANTONIO consigliere
-Dino NAZZARO consigliere relatore
ha pronunciato, ai sensi degli artt. 21, comma 10^, e 26 L. 1034/1971, la seguente
SENTENZA
Nel giudizio proposto con ric. n. 7 del 2007, da B... L..., costituito con l’avv. Giulio CERCEO, come in ricorso;
CONTRO
IL MINISTERO DELL’INTERNO – Prefettura di Pescara – Questura di Pescara, quali rappresentati, in giudizio con l’Avvocatura dello Stato;
PER L’ANNULLAMENTO
-del decreto prefettizio di revoca del porto d’armi (24.11.2006 prot. N. ......) e del divieto di detenzione di armi e munizioni (5.12.2006 prot. N. ....................);
visto il ricorso, la costituzione dell’Avvocatura, le memorie ed i documenti depositati;
udito alla camera di consiglio dell’11 gennaio 2007 il consigliere Dino NAZZARO e gli avv. G. CERCEO e L. DI BARTOLOMEO;
visto le conclusioni rassegnate;
ritenuta la causa per la decisione, previo avvertimento alle parti della possibilità di una sentenza immediata, con ordine di relativa verbalizzazione, e considerato, quanto segue, in
FATTO e DIRITTO
-il ricorrente, guardia giurata in servizio presso un istituto di vigilanza privata, si è visto revocare la licenza, relativa alla pistola di servizio, in quanto è stato, a suo tempo, obiettore di coscienza. Si sostiene che la richiesta e la concessione della licenza importava anche il superamento dello stato di obiettore e che quanto mai opportuno era nella fattispecie l’avviso dell’avvio del procedimento di revoca.
L’Avvocatura dello Stato ricorda che si è in presenza di un atto “vincolato” (art. 15, comma 6^) e che l’obiezione di coscienza non può avere una funzione strumentale.
***
-La questione è meritevole di considerazione, ponendo in posizione conflittuale il diritto di libertà di coscienza (artt. 19, 21 e 22 cost.) con quello allo svolgimento del “lavoro scelto” (art. 4 cost.).La legge n. 230/8.7.1998, che ha abrogato la L. n. 772/15.12.1972 (art. 23), configura l’obiezione di coscienza come l’esercizio di un diritto di libertà, parificando il servizio civile sostitutivo al “dovere costituzionale di difesa della Patria”; essa, peraltro, pone delle preclusioni ai soggetti che siano titolari di autorizzazioni all’uso delle armi (artt. 28 e 30 T.U. L. P.S., r.d. n. 773/18.6.1931), precisando (art. 2, lett. a) che il rilascio del porto d’armi comporta rinuncia ad esercitare il diritto di obiezione di coscienza; esso rappresenta un ammonimento per coloro che sono ancora soggetti all’obbligo di leva, mentre, se l’interessato ha già svolto il servizio civile sostitutivo di quello militare, al medesimo è vietato detenere ed usare le armi; all’autorità di pubblica sicurezza, inoltre, è fatto divieto di rilasciare o rinnovare qualsiasi autorizzazione relativa all’esercizio delle attività con uso di armi, così come ai medesimi è inibita la partecipazione ai concorsi per le FF.AA., Arma dei Carabinieri, Polizia dello Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato o per qualsiasi impiego che comporti l’uso delle armi (art. 15, comma 6^ e 7^ L. 230/98).
Tale parte preclusiva della normativa ha a presupposto il persistere della qualità di obiettore di coscienza, che, invero, dovrebbe venir meno in base alla semplice richiesta di parte di essere autorizzato al porto d’armi.
La Corte costituzionale (sent. n. 141/7.4.2006), nel respingere la questione di costituzionalità della normativa di specie, ha ritenuto che il divieto dà effettività e serietà alla scelta fatta in punto di “ripudio delle armi” e, quindi, la inibizione delle attività, che hanno ad oggetto un uso delle stesse contro altro eventuale soggetto, si pone su un piano di coerenza logica.
La Corte non ha affrontato la problematica relativa al “diritto al lavoro” ed alla stessa libertà di pensiero che è “ambulatoria usque ad supremum exitum vitae”; la possibilità di un cambiamento di idee e/o di rinuncia “postuma” alla stessa obiezione di coscienza, non è, pertanto, esclusa ed essa, se non implica la vanificazione dell’espletato servizio civile (factum infectum fieri nequit), comporta la sottoposizione dell’interessato agli effetti ulteriori di cui all’art. 15 comma 4^, L. n. 230/98 (richiamo alle armi per mobilitazione per i soggetti per i quali sono sopravvenute le condizioni ostative, per l’obiezione di coscienza, di cui all’art. 2 della stessa legge).
Il giudicante, peraltro, ritiene che la presente fattispecie, che vede il ricorrente svolgere l’attività (prettamente civile) di guardia giurata con l’uso di un’arma, non per offendere, bensì per difendere, possa essere decisa senza alcun ulteriore incidente di costituzionalità, mediante una valutazione ermeneutica conforme ai valori costituzionali.
Tralasciando gli aspetti procedimentale – partecipativi (art. 7 L. 241/1990), che trovano superamento da parte dell’art. 21 octies, comma 2^, L. 241/1990, aggiornato dalla L. n. 15/2005 (cd. fase processuale preclusiva dell’annullamento), il discorso va portato sui binari della “ragionevolezza”.
Se è esatto che l’obiezione di coscienza presuppone una precisa scelta ideale, con il rifiuto della violenza e, quindi, delle armi, e che la stessa potrebbe essere utilizzata strumentalmente dal soggetto per svolgere il servizio militare in forma “civile”, fatto da stigmatizzare e punire, non è possibile, una volta che l’obbligatorietà del servizio di leva sia venuto meno, sia pure nella forma della sospensione (art. 2, comma 1^, lett. f, L. n. 331/14.11.2000), con la istituzione del “militare professionalizzato”, fare della “obiezione di coscienza accolta” una “gabbia” limitativa delle possibilità del cittadino, libero di cambiare idee politiche e/o etiche, nonché avente diritto a svolgere l’attività lavorativa che si è scelta; del resto, quel che è essenziale è l’accertamento delle condizioni di legge al momento della richiesta ed ogni altra disposizione ha una validità “rebus sic stantibus”.
Che la normativa non sia così assoluta lo si ricava dal richiamato art. 15, comma 4^, L. 230/1998, che consente di mobilitare in armi anche i cittadini che abbiano prestato servizio civile e poi, nei fatti, si siano comportati in modo diverso, per qualsiasi ragione, ivi compresa la “rinuncia postuma” esplicita e/o per “facta concludentia”, quale appunto la richiesta di porto d’armi (regolarmente accolta e rinnovata senza alcun nascondimento dell’attività da svolgere da parte dell’interessato) ed il tipo di lavoro scelto.
Pur volendo considerare, nonostante fondate perplessità, quello di obiettore di coscienza uno “status” particolare, fondamentale è la possibilità di rinunciarvi e recuperare il proprio diritto costituzionale al lavoro ed alla sua libera scelta; la normativa, come illustrato, consente, sia pure indirettamente, tale possibilità e non pone alcun problema di costituzionalità.
La stessa obiezione di coscienza al servizio militare ha assunto, infine, sul piano socio – politico e giuridico, un ridimensionamento a problema etico individuale con la L. 23.8.2004 n. 226, che ha sospeso, dal 1.1.2005, il servizio di leva obbligatorio nell’ambito di una progressiva trasformazione professionale della figura del militare.
La logica della “coerenza” ha sempre un valore “rebus sic stantibus” e mai assoluto, né può essere vincolata ad atti formali e/o procedurali, essendo sufficiente, per il venir meno della riconosciuta qualità, il porre in essere di situazioni ostative al suo mantenimento; né va dimenticato che l’obiezione di coscienza è riconosciuta dall’ordinamento in maniera tassativa e per prestazioni personali normativamente imposte, risultanti conflittuali con particolari valori morali, meritevoli di salvaguardia anche da parte del diritto secolarizzato.
L’obiezione di coscienza è un diritto di natura personalissima e connesso anche all’evolversi della personalità del soggetto ed al suo spiegarsi nell’ambito sociale e lavorativo; esso, quindi, è nella piena disponibilità dell’interessato, che può farvi rinuncia come e quando ritiene, in forma anche implicita, ponendo in essere comportamenti “non coerenti”, ovvero, come nel caso in esame, intraprendendo un’attività lavorativa di “guardia giurata” e chiedendo alla Prefettura l’autorizzazione al porto d’armi.
La normativa non tratta espressamente della rinuncia all’obiezione di coscienza, proprio perché non ha ritenuto di doverla circondare di formalità, al pari del riconoscimento, essendo sufficiente il sopravvenire di “condizioni ostative” (art. 15, comma 4^, L. 230/1998).
Conclusivamente il ricorso va accolto
; la novità della fattispecie, ermeneuticamente complessa, giustifica la compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara,
-accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla gli atti impugnati;
-spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa e manda alla Segreteria per le relative comunicazioni.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio dell’11 gennaio 2007.
-Antonio CATONI presidente

-Dino NAZZARO consigliere estensore
IL Segretario di udienza

Pubblicata mediante deposito in segreteria in data 22.01.2007
Il Direttore di Segreteria


N. 00366/2007 REG.SENTENZE

N. 00135/2007 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 135 del 2007, proposto dal signor L. I., rappresentato e difeso dall’avvocato professor Daniele Granara, con domicilio eletto presso di lui a Genova in via Bosco 31/4;
contro
Ministero della Difesa, in persona del ministro in carica
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del presidente in carica,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, con domicilio presso l’ufficio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto 28.12.2006, prot. ...... con cui è stato revocato il già disposto accoglimento della domanda di rinuncia dell’interessato allo status di obiettore di coscienza
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni statali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 01/03/2007 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti gli avvocati Daniele Granara e Gianmario Rocchitta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Il signor L. I. riferisce di aver prestato il servizio civile sostitutivo di quello militare negli anni 1988-1989, e di aver mutato nel tempo le originarie convinzioni circa il rapporto dell’uomo con le armi. Su tali presupposti egli chiese ed ottenne la revoca (atto ....2004, prot. ....XXX...) dello status acquisito al momento della formulazione della dichiarazione di obiezione di coscienza, cosa che tra l’altro gli consentì di entrare a far parte della polizia provinciale di La Spezia, che munisce di armi da fuoco i propri appartenenti. Per ciò l’interessato si ritiene leso dal provvedimento comunicatogli con missiva 10.1.2007, prot. ....... con cui l’ufficio nazionale per il servizio civile ha revocato la precedente revoca dello status di obiettore, ed ha così notificato l’atto 1.2.2007, depositato il 15.2.2007 con cui denuncia:
violazione dell’art. 1 della legge 8.7.1998, n. 230 in relazione ai principi generali in materia di acquisizione di status e di tutela dell’affidamento. Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifesta.
violazione e falsa applicazione degli artt. 7 ed 8 della legge 7.8.1990, n. 241, violazione dei principi in materia di giusto procedimento, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, e per illogicità manifesta.
violazione dell’art. 3 della legge 7.8.1990, n. 241, eccesso di potere per difetto ed erroneità della motivazione e per contraddittorietà ed illogicità manifeste, violazione dei principi generali in materia di obiezione di coscienza, perplessità.
violazione dell’art. 1 della legge 8.7.1998, n. 230 in relazione ai principi generali della revoca degli atti amministrativi, eccesso di potere per difetto del presupposto e per contraddittorietà ed illogicità manifeste.
violazione dell’art. 1 della legge 8.7.1998, n. 230 in relazione alla violazione degli artt. 2, 3, 21 e 97 Cost., ed agli artt. 9 e 10 della CEDU. Eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti e per contraddittorietà ed illogicità manifeste. Ingiustizia grave e manifesta.
Illegittimità derivata dalla illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 8.7.1998, n. 230 per violazione degli artt. 2, 3 e 21 Cost.
Illegittimità derivata dalla illegittimità costituzionale dell’art. 15 in relazione agli artt. 2, 3, 25 e 51 Cost.
E’ chiesta la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.
DIRITTO
Il ricorrente lamenta la revoca intervenuta ad opera dell’amministrazione della sua posizione di rinunciante all’opzione di obiettore di coscienza.
Il collegio può prescindere dalla valutazione della questione di giurisdizione, altra volta ritenuta dirimente dal giudice amministrativo, e ritenere fondato il ricorso sotto l’assorbente profilo - dedotto con il secondo motivo di ricorso - con il quale si lamenta l’omessa comunicazione di avvio del procedimento di revoca ex art. 7 L. 241/1990, nonché la violazione dei principi generali in materia di giusto procedimento.
Per costante e concorde giurisprudenza, infatti, “la preventiva comunicazione di avvio del procedimento prevista dall'art. 7. l. n. 241 del 1990 rappresenta un principio generale dell'agere amministrativo, soprattutto quando si tratta di casi di autotutela a mezzo di revoca o annullamento di precedenti provvedimenti favorevoli” (T.A.R. Campania-Napoli, III, 9.5.2006, n. 4026; nello stesso senso Cons. di St., VI, 27.2.2006, n. 821).
Né soccorre il disposto dell’art. 21-octies comma 2 secondo periodo della L. 241/1990 (“il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”).
La circostanza stessa che la decisione di giungere alla revoca del precedente provvedimento di accoglimento dell’istanza di rinuncia allo status di obiettore di coscienza dipenda dalla soluzione di un’opinabile questione interpretativa (risolta con esiti alterni dallo stesso Consiglio di Stato) esclude che l’amministrazione possa fornire in giudizio la prova che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in € 1.500,00 (millecinquecento), oltre I.V.A. e C.P.A.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 01/03/2007 con l'intervento dei signori:
Enzo Di Sciascio, Presidente
Paolo Peruggia, Consigliere, Estensore
Pierpaolo Grauso, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/03/2007
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE


N. 8 REG. SENT. ANNO 2007
N. 422 REG. RIC. ANNO 2002

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- II^ SEZIONE -


ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 422/02 proposto da P... A......, rappresentato e difeso dall’avv. Marino Bianco, nel cui studio in Firenze è domiciliato in Via Nazionale n. 57 (già in Via Santa Reparata n. 40);
c o n t r o
- il COMUNE DI FIRENZE, in persona del Sindaco pro tempore, nonché del dirigente della Direzione Organizzazione, quanto a quest’ultimo, - su delega del Sindaco – rappresentato e difeso dall’avv. Sergio Peruzzi e dall’avv. Alessandra Cappelletti, domiciliato a Piazza della Signoria (Palazzo Vecchio);
e nei confronti di:
- VANNINI MARCO, NON COSTITUITOSI IN GIUDIZIO;
P E R L ‘ A N N U L L A M E N T O, PREVIA SOSPENSIONE
della determinazione dirigenziale 28.12.2001 n. 17465 (comunicata con nota 9.1.2002 n. 256) con la quale il dirigente della Direzione organizzazione ha preso atto che il ricorrente, vincitore del concorso pubblico a 50 posti di agente di Polizia Municipale del Comune di Firenze, non aveva i requisiti di accesso richiesti dal bando, disponendo di non procedere alla sua assunzione, della determinazione –dirigenziale 28.12.2001 n. 17478, per quanto occorrer possa, con cui è stata disposta l’assunzione di 110 agenti di Polizia Municipale nonché del bando del concorso in questione, approvato con determinazioni dirigenziali 12.10.2000 n. 10178 e 1.6.2001 n. 6586, in quanto occorra, in parte qua per i punti 5 e 9 dell’art. 3 e di tutti gli atti connessi;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;
Viste le memorie difensive presentate dalle parti;
Vista l’ordinanza cautelare 12.3.2002 n. 336 con cui questa Sezione ha respinto l’istanza di sospensione;
Vista l’ordinanza istruttoria 2.3.2006 n. 1139 con cui questa Sezione ha disposto l’acquisizione di ulteriore documentazione;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore designato il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia;
Uditi, alla pubblica udienza del 13 luglio 2006, gli avv.ti Marino Bianco e Sergio Peruzzi;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
F A T T O E D I R I T T O
Con determinazione dirigenziale 12.10.2000 n. 10178 il Comune di Firenze indisse il Corso-concorso pubblico per la copertura di 50 posti nel profilo di Agente di Polizia Municipale (Cat. C), cui partecipò il signor Palchetti Andrea collocandosi al 3° posto della graduatoria approvata con determinazione dirigenziale – Direz. Organizz. 28.12.2001 n. 17399; determinazione che, nel dare atto della validità triennale della graduatoria, disponeva (prima della stipula del contratto di lavoro) una “ulteriore verifica del possesso dei requisiti d’accesso dichiarati dai candidati nella domanda di concorso”.
A seguito di tale verifica con determinazione dirigenziale 28.12.2001 n. 17465 (in pari data rispetto all’approvazione degli atti del concorso) il Comune di Firenze, avendo rilevato che il sig. Palchetti aveva prestato servizio civile come obiettore di coscienza e, quindi, aveva un impedimento al porto ed all’uso dell’arma in dotazione della Polizia Municipale, stabiliva di non procedere alla sua assunzione in servizio per mancanza di uno dei requisiti al concorso.
Avverso la determinazione di esclusione dalla graduatoria, unitamente a quella in pari data n. 17478 con cui, invece, il Comune ha disposto l’assunzione di 110 Agenti di Polizia Municipale attingendo a quella graduatoria, nonché, ove occorra, le specifiche disposizioni del bando, art. 3 punto 5 e 9, relative ai requisiti di ammissione al concorso, l’interessato ha proposto il ricorso in epigrafe, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, per i seguenti motivi:
A) quanto alle determinazioni dirigenziali n. 17465/2001 e n. 17478/2001.
A.1. Violazione del bando di concorso e del principio di imparzialità e buon andamento, anche sotto il profilo della chiarezza e trasparenza nonché della legge n. 230/1998; eccesso di potere per travisamento e difetto di motivazione, nonché illegittimità derivata della determinazione dirig. N. 17478/2001.
Ad avviso del ricorrente, infatti, la determinazione dirigenziale che esclude dalla graduatoria e dall’assunzione il ricorrente non indicherebbe le norme di legge che gli impediscono il porto e l’uso dell’arma, ma richiama l’art. 15 comma 7 della legge 8.7.1998 n 230 sul servizio civile (sostitutivo di quello militare), mentre il bando di concorso per i requisiti di accesso faceva riferimento soltanto al Regolamento Comunale per l’armamento del Corpo di Polizia Municipale e, quindi, non avrebbe previsto l’impossibilità di accesso al concorso da parte degli obiettori di coscienza.
A.2 Con traddittorietà con precedente provvedimento, eccesso di potere e carenza di motivazione specifica per gli atti di autotutela, nonché violazione delle norme sul giusto procedimento e dei principi di buon andamento e di non aggravamento, violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990 ed illegittimità derivata della connessa determinazione dirig. n. 17478/2001.
L’esclusione del ricorrente dalla graduatoria e dall’assunzione costituirebbe un vero e proprio atto di autotutela per il quale, però, difetterebbe la richiesta motivazione circa la sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale all’annullamento dell’atto illegittimo; erroneamente, quindi, il Comune avrebbe qualificato come “errore materiale” l’ammissione del ricorrente al corso-concorso; infine sarebbe mancato qualsiasi avviso di avvio del procedimento di annullamento de quo nei suoi confronti.
B. Quanto al bando del corso-concorso, art. 3 punti 9 e 5.
B.1 Genericità ed indeterminatezza, ed eccesso di potere per travisamento ed irragionevolezza nonché violazione del Regolamento del Comune di Firenze per l’armamento della Polizia Municipale (delibera 12.1.1998 n. 48), della legge 7.3.1986 n. 65, della legge 8.7.1998 n. 230 e dei principi di imparzialità e buon andamento nonché illegittimità derivata delle determinaz.dirig. n. 17465 e n. 17478 del 28.12.2001.
Il bando del corso-concorso, ad avviso del ricorrente, non contemplerebbe il divieto di partecipazione degli obiettori di coscienza, ma le prescrizioni del punto 9 art. 3 del bando – ove avessero portata preclusiva-sarebbero comunque illegittime per violazione dello stesso Regolamento comunale per la disciplina dell’armamento del Corpo di Polizia Municipale sotto il profilo del travisamento e dell’erroneo presupposto nonché della legge quadro sull’ordinamento di Polizia Municipale 7.3.1986 n. 65, che non assimila automaticamente l’attività dell’agente di Polizia Municipale a quella dell’agente di Pubblica sicurezza ed, infine, anche della vigente legge sull’obiezione di coscienza n. 230/1998, art. 15, poiché le funzioni di agente della Polizia Municipale non comportano di per se stesse l’uso delle armi.
Infine il ricorrente, insistendo sulla equivocità delle prescrizioni del bando che avrebbero impedito l’ammissione al corso concorso di coloro che avessero prestato servizio civile, ha rilevato che soltanto l’esito negativo della procedura concorsuale ha fatto sorgere il suo interesse concreto ed attuale all’impugnazione del bando medesimo per gli esposti profili; pertanto le correlate censure sarebbero chiaramente tempestive.
1.1. Si è costituito in giudizio il Comune di Firenze, che ha eccepito la tardività delle censure formulate avverso il bando di concorso e l’inammissibilità di quelle avverso la determinazione di esclusione dalla graduatoria in quanto atto meramente esecutivo del bando stesso; nel merito, poi, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza 12.3.2002 n. 336 questa Sezione respinse l’istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati.
Con memoria difensiva del febbraio 2006 il ricorrente, insistendo per l’accoglimento del ricorso, ha, inoltre, fatto presente che – nelle more del giudizio – il Consiglio Comunale con delibera 16.6.2003 n. 347 aveva approvato una modifica al Regolamento Comunale per l’armamento della Polizia municipale, art. 4, che espressamente contemplava la previsione dell’impiego degli agenti-obiettori “in servizi compatibili con tale posizione”; si ricordava, poi, che nel frattempo dal gennaio 2005 era stata anche abolita la leva obbligatoria militare con la conseguente eliminazione della occasione che più frequentemente portava a formulare l’obiezione di coscienza.
Con memoria difensiva sempre del febbraio 2006 il Comune di Firenze, preliminarmente illustrata in maniera più articolata l’eccezione di tardiva impugnazione del bando di concorso, nel merito ha confermato la richiesta di rigetto del ricorso; poi ha ridepositato una relazione della direzione organizzazione e altra documentazione.
Con successiva ordinanza istruttoria n. 1139/2006 è stata disposta l’acquisizione della copia della domanda di partecipazione al concorso presentata dal ricorrente, ponendo tale incombente a carico del Comune di Firenze che ha provveduto con nota 20 aprile 2006.
Nell’imminenza della trattazione della causa con ulteriore memoria il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Alla pubblica udienza del 13 luglio 2006, uditi i difensori presenti per le parti, la causa è passata in decisione.
2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto la controversia concerne principalmente la dedotta illegittimità del provvedimento con cui il ricorrente, inserito al 3° posto in graduatoria del corso-concorso per 50 posti di agente di polizia municipale presso il Comune di Firenze, è stato poi escluso dal concorso (in quanto obiettore di coscienza), nonché del bando del concorso medesimo, in parte qua, limitatamente alla clausola dell’art. 3, punto 9, relativa all’assenza di situazioni personali preclusive del porto e dell’uso dell’arma “in dotazione obbligatoria a tutti gli appartenenti alla Polizia municipale”.
Comunque in via preliminare va esaminata l’eccezione di tardività dell’impugnazione del bando (effettuata soltanto all’esito delle prove concorsuali il 22.2.2002), nonché di inammissibilità delle censure formulate avverso il provvedimento di esclusione in quanto atto meramente esecutivo del bando stesso.
L’eccezione non appare condivisibile.
Invero la fattispecie all’esame presenta dei tratti peculiari per cui all’epoca di pubblicazione del bando non era configurabile in capo al ricorrente l’interesse ad impugnarlo.
Infatti, in primo luogo, il candidato Palchetti è stato regolarmente ammesso al concorso con la determinazione dirigenziale 8.8.2001 n. 9681, allegato 2, numero progressivo 1.896 nell’elenco di quelli (2111) “in possesso dei requisiti previsti per l’ammissione al corso-concorso”, mentre, sotto altro profilo, il candidato medesimo ha dichiarato nella domanda di partecipazione di non avere impedimenti personali che limitassero il porto e l’uso dell’arma in dotazione obbligatoria.
Pertanto l’interesse del ricorrente all’impugnazione del bando è chiaramente sopravvenuto durante lo svolgimento della procedura concorsuale e cioè soltanto a seguito della esclusione dalla graduatoria dei vincitori (disposta con la determinazione dirigenziale 28.12.2001 n. 17465) a causa della asserita mancanza dei requisiti d’accesso al concorso medesimo.
2.1. Nel merito il ricorso appare fondato con specifico riferimento alla violazione dell’obbligo di avviso di avvio di procedimento di cui alla legge n. 241/1990, art. 7, ed alla dedotta illegittimità derivata, nonché quanto all’art. 3 punto 9 del bando, con riferimento alla falsa applicazione della legge 8.7.1998 n. 230, art. 15, della legge 7.3.1986 n. 65 e del Regolamento del Comune di Firenze per la disciplina dell’armamento del Corpo di Polizia Municipale.
Come si è sopra accennato, il provvedimento di esclusione è stato motivato con riferimento all’art. 15 della legge 8.7.1998 n. 230 in materia di obiezione di coscienza che vieta a coloro che hanno prestato il servizio civile (gli obiettori) “di partecipare ai concorsi per l’arruolamento nelle forze armate, nell’arma dei Carabinieri, nel Corpo della Guardia di Finanza, nella Polizia di Stato nel Corpo di Polizia penitenziaria e nel Corpo Forestale dello Stato o per qualsiasi altro impiego che comporti l’uso delle armi”.
In realtà, invece, la suddetta preclusione, come la giurisprudenza ha avuto modo di precisare (vedi ex multis C.G.A. 12.6.2003 n. 240 nonché parere C.d.S., III, 25.3.2003 n. 964), non risulta applicabile anche ai concorsi di assunzione nella Polizia Municipale comunale poiché, ai sensi della legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale 7.3.1986 n. 65, art. 5, il personale di polizia municipale è abilitato a svolgere anche funzioni ausiliari di pubblica sicurezza soltanto previo conferimento da parte del competente Prefetto della qualità di agente di pubblica sicurezza; conferimento condizionato all’accertamento di specifi requisiti indicati nel medesimo art. 5 il cui venir meno comporta la perdita della suddetta qualità da disporsi con apposito provvedimento del Prefetto; lo stesso art. 5 citato, al comma 5, prevede che gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza possono portare anche fuori dal servizio le armi di cui “possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e modalità previsti dai rispettivi regolamenti”.
Con decreto del Ministero dell’Interno 4.3.1987 n. 145 (Norme concernenti l’armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza) è stato previsto (art.2) il rinvio ai regolamenti comunali per determinare “i servizi di polizia municipale per i quali gli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza, le armi di cui sono dotati, nonché i termini e le modalità del servizio prestato con armi”; infine, in attuazione del suddetto decreto ministeriale, con il regolamento comunale (approvato – nel testo vigente – con delibera consiliare 12.1.1998 n. 48) il Comune di Firenze disciplinò l’armamento del proprio Corpo di Polizia Municipale, stabilendo (art. 1) che i servizi prestati con armi possono essere eseguiti solo dagli appartenenti al Corpo che siano in possesso della qualità di agenti di pubblica sicurezza;
2.2. Dall’illustrato quadro normativo emerge, quindi, che lo status di agente di pubblica sicurezza costituisce una prerogativa accessoria ed eventuale (acquisibile solo a seguito di specifico procedimento di competenza del Prefetto) delle funzioni di servizio dell’agente di Polizia Municipale e che l’arma non è in ordinaria “dotazione obbligatoria” degli agenti di Polizia Municipale, poiché solo quelli in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza posso eseguire i servizi prestati con armi (vedi art. 1 Regolamento Comune di Firenze per l’armamento del Corpo di Polizia Municipale).
Conseguentemente risulta illegittima per violazione delle riportate fonti normative (legislative e regolamentari) e del principio di trasparenza nonché per travisamento (terzo motivo) la prescrizione del bando di concorso che, dando per presupposta la dotazione obbligatoria dell’arma per tutti gli appartenenti alla Polizia municipale ai sensi del vigente regolamento comunale sull’armamento della medesima, ha previsto all’art. 3, punto 9 (tra i requisiti per l’ammissione al corso concorso per agenti) che i candidati non avessero impedimenti al porto ed uso di armi “derivanti da norme di legge o regolamento ovvero da scelte personali”.
2.3. Parallelamente la determinazione dirigenziale n. 17465/2001 di esclusione del ricorrente dal concorso risulta illegittima non solo per illegittimità derivata da quella dell’art. 3, p. 9, del bando, ma in via autonoma anche per falsa applicazione della legge 8.7.1998 n . 230, art. 15 (primo motivo) e per violazione della legge n. 241/1990, art. 7.
Infatti, come si è detto, le funzioni appartenenti alla Polizia municipale di per se stesse non rientrano tra quelli che comportano l’uso di armi e, quindi, la partecipazione al concorso per tale impiego non rientra nell’ambito dello specifico divieto disposto dalla suddetta disposizione legislativa nei confronti degli obiettori di coscienza ammessi a prestare servizio civile; inoltre, per generale canone ermeneutico, le prescrizioni normative limitative della sfera giuridica del privato vanno interpretate ristrittivamente per l’evidente esigenza di garantire non solo la certezza del diritto, ma anche l’osservanza dei diritti fondamentali della persona riconosciuti a livello costituzionale.
2.3.1. Comunque, anche se la verifica “ulteriore” del possesso dei requisiti d’accesso al concorso era prevista nella stessa delibera 28.12.2001 n. 17399 di approvazione della graduatoria di merito cionondimeno l’amministrazione procedente (in osservanza dell’obbligo di avviso di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 legge n. 241/1990), avrebbe dovuto, comunque, comunicare al concorrente – vincitore che non avrebbe proceduto alla conseguente assunzione in servizio, avendo rilevato che l’ammissione al concorso in realtà sarebbe avvenuta “errore materiale”.
Invece illegittimamente il candidato non è stato posto in grado né di fornire le proprie controdeduzioni in ordine ai pretesi effetti preclusivi derivanti dalla propria posizione di obiettore, che (all’epoca del concorso) svolgeva il servizio civile, né tanto meno di partecipare al seguito del procedimento con cui il Comune di Firenze, escluso il ricorrente dalla graduatoria (unitamente ad altro candidato), con determinazione dirigenziale 17478 del 28.12.2001 ha deciso di procedere all’assunzione non solo dei 50 originari vincitori bensì di 112 unità di personale (attingendoli dalla stessa graduatoria avendo deciso di procedere alla copertura anche di altri 40 posti nel profilo di agente di Polizia Municipale resisi disponibili nelle more dello svolgimento del concorso in questione).
2.4. Va, infine, rilevato che la dichiarata illegittimità della esclusione del ricorrente dalla graduatoria (3° posto) comporta di necessità in via derivata l’invalidità in parte qua anche della determinazione 17478/2001 limitatamente alla parte in cui ha coperto con altro candidato uno dei 112 posti vacanti per il quale, invece, il ricorrente aveva titolo ad essere assunto.
2.5. Infine, per completezza del quadro regolamentare ed organizzativo relativo al Servizio di Polizia Municipale del Comune di Firenze, il collegio fa presente che – nelle more del giudizio – con delibera 16.6.2003 n. 347 il Consiglio Comunale ha apportato alcune modifiche al citato Regolamento per la disciplina dell’armamento del Corpo di polizia Municipale, prevedendo – tra l’altro – nel nuovo testo dell’art. 4 che “gli obiettori di coscienza eventualmente presenti nel Corpo della Polizia Municipale saranno impiegati, nel rispetto del presente regolamento, secondo le disposizioni del Comando in servizi compatibili con tale posizione di obiettore” (comma 2) e precisando (comma 7) che ogni appartenente al Corpo non dotato dell’arma “non può essere adibito ai servizi di guardia armata a sedi o palazzi, né a quelli di pronto intervento a bordo di veicoli, con esclusione degli altri servizi ordinari ovvero di viabilità e rilievo di incidenti stradali, effettuati anche in orario notturno”.
Pertanto, nell’attuale quadro regolamentare comunale, lo svolgimento del servizio di agente di Polizia Municipale da parte del ricorrente, quanto allo status di obiettore di coscienza, avverrebbe in presenza di specifiche indicazioni normative volte a garantire sia la piena efficienza sia la compatibilità con la pregressa dichiarazione di obiezione di coscienza.
3. Concludendo, assorbita ogni altra censura o profilo di censura per economia di mezzi e preliminarmente respinta l’eccezione di tardiva impugnazione del bando, nel merito di ricorso va accolto e, per l’effetto, vanno annullate (per quanto riguarda il ricorrente) le determinazioni dirigenziali n.17465 e n. 17478 entrambe del 28.12.2001, nonché il bando del corso-concorso in questione limitatamente al punto 9 dell’art. 3 nei sensi sopra illustrati (e cioè con riferimento all’asserito presupposto che l’arma è in dotazione obbligatoria a tutti gli appartenenti alla Polizia Municipale ai sensi del Regolamento del Comune di Firenze per la disciplina dell’armamento del Corpo di Polizia Municipale nel testo vigente nel 2001) con il conseguente obbligo del Comune di Firenze di assumere ogni iniziativa idonea a dare esecuzione alla presente sentenza.
Quanto alle spese di lite il Collegio ritiene che sussistono giusti motivi per compensarle in considerazione delle incertezze che per lungo tempo sono state connesse alla individuazione delle preclusioni derivanti in più campi dell’attività lavorativa dalla dichiarazione di obiezione di coscienza.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II^, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla in parte qua le determinazioni dirigenziali n. 17465 e n. 17478 entrambe del 28.12.2001, nonché il bando del corso-concorso in epigrafe meglio indicato quanto all’art. 3, punto 9, nei sensi e limiti illustrati in motivazione.
Oneri di lite compensati tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze, il 13 luglio 2006, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
Giuseppe PETRUZZELLI - Presidente
Lydia Ada Orsola SPIEZIA - Consigliere,est.
Roberto PUPILELLA - Consigliere
F.to Giuseppe Petruzzelli
F.to Lydia Ada Orsola Spiezia
F.to Silvana Nannucci - Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 15 GENNAIO 2007
Firenze, lì 15 GENNAIO 2007
Il Direttore della Segreteria
F.to Silvana Nannucci


 

N.00843/2006 REG. SEN.

N. 00193/2005 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 00193 del 2005, proposto da:
B...... M......., rappresentato e difeso dall’avv. Daniele Granara, elettivamente domiciliato in Ancona, presso la Segreteria del Tribunale

 

contro


la PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI, in persona del Presidente pro-tempore, ed il MINISTERO della DIFESA, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, presso il cui ufficio, alla Piazza Cavour n. 29, sono domiciliati ex lege;



per l'annullamento

del provvedimento del Direttore Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, prot. n. 2541/II/3 del 18.1.2005, avente ad oggetto diniego della revoca dello status di obiettore di coscienza, nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Difesa;

Vista la propria ordinanza 23 marzo 2005, n. 208;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 22/02/2006, il dott. Giuseppe Daniele e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Il sig. M.... B......., dopo aver svolto il servizio civile sostitutivo di cui all’art. 1 della L. 15 dicembre 1972, n. 772 nel periodo dal 21.8.1990 al 21.8.1991, ha intrapreso l’attività lavorativa di agente di polizia municipale presso il Comune di San ................

Recentemente, avendo mutato le proprie precedenti opinioni, è pervenuto al convincimento dell’assoluta necessità che ogni Stato sia dotato di un proprio apparato difensivo e come tale debba essere protetto dai propri cittadini.

Pertanto, con istanza in data 15.11.2004, ha chiesto la revoca del provvedimento dichiarativo dello status di obiettore di coscienza, anche in ragione della necessità di dotarsi dell’arma di ordinanza per svolgere in maniera adeguata la propria attuale attività lavorativa.

Tuttavia l’istanza è stata respinta dal Direttore Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, con provvedimento , prot. n. 2541/II/3 del 18.1.2005, sul rilievo che “il Consiglio di Stato, con parere n. 10425/04 espresso nell’Adunanza del 28.9.2004, ha ritenuto che l’attuale normativa non consenta l’adozione del provvedimento di revoca dello status di obiettore nei confronti di coloro che abbiano già svolto e completato il servizio civile”.

Il provvedimento è stato impugnato dall’interessato, con atto notificato il 18.2.2005, depositato l’8.3.2005, che ne ha chiesto l’annullamento, deducendo censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto molteplici profili, articolate in cinque distinti motivi.

Si sono costituiti in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della Difesa, che hanno dedotto la infondatezza dei motivi del ricorso, concludendo per la reiezione.

Con ordinanza 23 marzo 2005, n. 208, il Tribunale ha respinto l’istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.

DIRITTO

1.- Il ricorso deve essere accolto, risultando, fondate, ed assorbenti, le censure di violazione dell’art. 1 della legge 8 luglio 1998, n. 230 con esso dedotte.

Non ignora il Collegio che l’atto impugnato è stato emanato uniformandosi al parere espresso dal Consiglio di Stato, Sez. III, n. 10425/04; il Collegio ritiene peraltro di aderire alle conclusioni cui è pervenuto altro parere espresso dalla medesima Sezione del Consiglio di Stato (sez. III, n. 964/03), poiché maggiormente aderenti alla “ratio” della vigente normativa, e formulate in maniera più persuasiva.

Ed invero, la L. 8 luglio 1998, n. 230 ha espressamente riconosciuto al cittadino un diritto soggettivo all’obiezione di coscienza, il cui esercizio risulta soltanto subordinato al mero riscontro, da parte dell’Amministrazione, della mancanza delle cause ostative tassativamente indicate dall’art. 2 della legge stessa.

A differenza di quanto avveniva nel vigore della L. 15 dicembre 1972, n. 772 (secondo la quale la decisione sulla domanda di obiezione, di carattere discrezionale, si configurava come concessione di un beneficio ed aveva, quindi, carattere costitutivo), in base alle norme della L. n. 230 del 1998, attualmente vigente, l’intervento dell’Amministrazione ai fini dell’accesso del singolo cittadino al servizio civile, alternativo al servizio militare, si estrinseca attraverso l’adozione di un atto meramente vincolato, che viene posto in essere a seguito di domanda presentata dall’interessato e in base al semplice riscontro dell’assenza delle cause impeditive individuate dalla legge.

In questo contesto, l’intervento dell’Amministrazione nel procedimento in questione ha, unicamente, finalità accertativo – dichiarative della inesistenza, sul piano oggettivo, delle menzionate cause ostative all’esercizio del diritto di obiezione di coscienza, applicandosi in proposito, oltretutto, il meccanismo del silenzio – assenso, in base all’art. 5, comma 2, della legge.

Trattandosi, dunque, di un diritto il cui esercizio è rimesso alla libera disponibilità del titolare, deve conseguentemente ritenersi che, in base ai principi generali in materia e nel rispetto delle forme prescritte, la rinuncia di tale diritto sia ugualmente consentita al medesimo titolare non solo in momento antecedente alla relativa opzione, ma anche dopo l’avvenuta ammissione al servizio civile, atteso che detta ammissione non appare idonea, comunque, non solo a costituire, ma neppure a modificare o ad estinguere la titolarità del diritto in questione.

2.- Aggiungasi, come esattamente evidenziato dalla difesa del ricorrente, che l’atto impugnato si appalesa illegittimo anche in ragione della recente entrata in vigore della L. 23 agosto 2004, n. 226, che nell’ambito della progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale ha di fatto abolito il servizio militare obbligatorio, sospendendo le chiamate per l’esercizio del servizio di leva a decorrere dal 1° gennaio 2005.

Allo stato attuale, quindi il provvedimento dichiarativo dello status di obiettore di coscienza, di cui alla pregressa normativa, ha perso ogni significato, sicché se non è più necessario ottenere un provvedimento dichiarativo del proprio status di obiettore, non si vedono le ragioni per cui ne debba essere inibita la revoca, ove sussista il mutato convincimento in merito da parte del richiedente.

3.- Per le argomentazioni che precedono il ricorso deve essere pertanto accolto, con conseguente annullamento del provvedimento con esso impugnato, restando assorbite le censure non esaminate.

4.- Si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto, annulla il provvedimento del Direttore Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, prot. n. 2541/II/3 del 18.1.2005.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del giorno 22/02/2006, con l'intervento dei signori:

Vincenzo Sammarco, Presidente

Giuseppe Daniele, Consigliere, Estensore

Liana Tacchi, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/10/2006

(Art. 55, L . 27/4/1982, n. 186)

IL DIRIGENTE


T.A.R. Lombardia – Sent. n. 2150/06 del 13/11/2006

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Sezione  III

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1412/2005 proposto da T........ R..., rappresentato e difeso dagli avv.ti Monica Cabello e Alessandra Berra ed elettivamente domiciliato nello studio della seconda in Milano, via Pinerolo, n. 72;

contro

il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, nonché la Prefettura di Sondrio, in persona del prefetto pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano e domiciliati per legge nei suoi uffici in Milano, via Freguglia, n. 1;

per l'annullamento

del provvedimento del Prefetto della Provincia di Sondrio prot. n. 3888/Sett. I del giorno 11 marzo 2005, con il quale è stato annullato il decreto prefettizio n. 3888/Sett. II del 31 luglio 1992 attributivo al ricorrente della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

VISTO il ricorso con i relativi allegati;

VISTO l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Sondrio;

VISTE le memorie delle parti;

VISTA l’ordinanza n. 1425/05 con la quale la Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione;

VISTI gli atti tutti della causa;

Nominato relatore alla pubblica udienza del 19 ottobre 2006 il dr. Riccardo Giani;

Uditi, ai preliminari, l’avv. U. Pillitteri, in sostituzione dell’avv. M. Cabello, per parte ricorrente e l’avv. dello Stato F. Vignoli, per parte resistente;

Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

Il sig. T..... R....., vigile urbano del Comune di Chiesa in Valmalenco, ottenne con decreto del Prefetto di Sondrio del 31.7.1992, su istanza presentata dal Sindaco dell’Amministrazione civica, il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Se nella nota del 21 gennaio 2004, nel motivare il mancato conferimento della medesima qualifica ad altro agente di polizia municipale dello stesso Comune, la Prefettura di Sondrio confermava la correttezza dell’attribuzione fatta al ricorrente, successivamente avviava, tuttavia, procedimento volto ad annullare siffatto riconoscimento, che si concludeva con provvedimento di annullamento del decreto prefettizio del 31.7.1992.

Contro il suddetto atto il ricorrente agisce in giudizio formulando le seguenti censure:

1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8, 10 e 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, nonché per contraddittorietà, erroneità dei presupposti e travisamento. Non sarebbe stato consentito al ricorrente di partecipare effettivamente al procedimento, dal momento che tra la comunicazione di avvio e l’adozione dell’atto qui impugnato è decorsa solo una settimana, né avrebbe potuto dirsi che sussistevano ragioni di urgenza, in sede di annullamento di un provvedimento assunto ben 13 anni prima. Per altro si sarebbe con ciò violato il disposto dell’art. 21 nonies della legge 241/90 ove prescrive che, ai fini dell’adozione di un provvedimento di annullamento di un atto illegittimo, debbano configurarsi ragioni di pubblico interesse, che l’adozione dell’atto avvenga entro un ragionevole termine e che siano apprezzati i concorrenti interessi dei destinatari;

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 disposizioni preliminari al Codice civile. Eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti atti della stessa Amministrazione procedente. La legge 230 del 1998, posta a fondamento dell’atto di autotutela, è entrata in vigore in epoca successiva all’attribuzione al ricorrente della qualifica contestata e non potrebbe avere effetto retroattivo, come per altro in precedenza riconosciuto dalla stessa Prefettura di Sondrio.

3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 5, della legge 7.3.1986, n. 65, come modificata dall’art. 17, comma 134, della legge 15.5.1997, n. 127, nonché dell’art. 18 della l.r. 4 del 14.4.2003. Contrasto sia con il regolamento dell’Unione dei Comuni della Valmalenco per gli armamenti degli appartenenti alla polizia locale sia con le direttive interpretative assunte in merito dal Ministero dell’Interno. La nomina ad agente di P.S., a seguito della modifica di cui alla legge 127/97, non comporterebbe necessariamente l’assegnazione di armamento, con il risultato che gli obiettori di coscienza ben potrebbero svolgere le funzioni di agente di P.S. senza tuttavia obbligo di porto d’arma.

Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Sondrio si sono costituiti in giudizio per resistere all’impugnazione.

Con ordinanza n. 1452 del 2005 la Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione avanzata da parte ricorrente, e il Consiglio di Stato, con ordinanza della sez. VI, n. 5966 del 2005, ha confermato il provvedimento assunto in primo grado.

Alla pubblica udienza del 19 ottobre 2006, relatore il dr. Riccardo Giani, i difensori hanno insistito nelle rispettive posizioni e la causa è stata quindi trattenuta dal Collegio per la decisione.

DIRITTO

Con il primo motivo il ricorrente avanza due distinte censure, con la prima dolendosi del breve lasso di tempo intercorso tra la comunicazione dell’avvio del procedimento e l’adozione dell’atto, da cui sarebbe conseguita la vanificazione della comunicazione stessa, mentre con la seconda censura evidenzia la violazione dell’art. 21-nonies della legge 241 del 1990.

Entrambe le censure sono fondate.

La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo a più riprese di evidenziare come, sebbene l’art. 7 della legge 241 del 1990 non preveda un termine minimo che debba necessariamente intercorrere tra comunicazione di avvio del procedimento ed effettiva adozione dell’atto, tuttavia l’esigenza di concedere al destinatario della comunicazione un congruo spazio temporale per lo svolgimento delle proprie attività difensive (prendere visione degli atti del procedimento, predisporre e presentare specifiche memorie scritte) s’impone in forza della ratio dell’istituto della comunicazione di avvio, pena la riduzione di tale adempimento ad un mero simulacro formale privo di ogni possibile effettiva utilità (T.A.R. Marche, 7 febbraio 2006, n. 14;  T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 19 dicembre 2005, n. 2441; T.A.R. Molise, 19 settembre 2005 , n. 874). Nella specie l’Amministrazione non ha invero concesso al ricorrente un termine sufficiente per poter apprestare e svolgere le proprie attività difensive, mortificando quindi la dialettica endoprocedimentale e costringendo l’istante a far valere le proprie ragioni solo nella sede giurisdizionale. Infatti a fronte di una comunicazione di avvio del procedimento datata 2 marzo 2005, e pervenuta all’interessato il successivo 4 marzo 2005, il provvedimento qui gravato è stato adottato in data 11 marzo 2005, a distanza di una settimana dal ricevimento dell’avviso, termine obiettivamente troppo esiguo per rendere effettiva l’esplicazione dei diritti dei partecipanti al procedimento di cui all’art. 8 della legge 241 del 1990.

Quanto al secondo profilo, l’art. 21-nonies della legge 241 del 1990, introdotto dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, codificando principi già elaborati dalla giurisprudenza, ha previsto che l’annullamento d’ufficio del provvedimento illegittimo debba avvenire “sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati”. Il provvedimento di annullamento d’ufficio qui impugnato, in primo luogo, è stato adottato dall’Amministrazione a quasi tredici anni dalla data di adozione dell’atto annullato, violando quindi la previsione normativa relativa al rispetto di un “termine ragionevole” intercorrente tra l’atto amministrativo e l’intervento in autotutela. Si osservi, in più, che la conclusione non cambia anche allorquando, in aderenza alla prospettazione dell’Amministrazione, si volesse prendere a riferimento la data di entrata in vigore della legge 8 luglio 1998, n. 230, anche in questo caso la p.a. avendo atteso ben sette anni prima dell’adozione dell’annullamento d’ufficio, termine certamente non riconducibile al concetto giuridico a contenuto indeterminato di “ragionevolezza”, che può dirsi pertanto in questa sede oggettivamente insussistente. Peraltro il provvedimento qui gravato è stato adottato al chiaro scopo di ripristinare, secondo gli assunti dell’Amministrazione, la legalità violata, senza che l’atto stesso sia stato sorretto da una adeguata motivazione né in ordine all’interesse pubblico che giustifica tale ripristino – tanto più necessaria a fronte di una effettiva esplicazione ultradecennale da parte del ricorrente della funzione di agente di P.S. – né in punto di interesse del destinatario dell’atto e dell’Amministrazione civica, di cui lo stesso è dipendente, al mantenimento dell’atto annullato. In sostanza la Prefettura di Sondrio ha adottato l’atto di annullamento in forza esclusivamente della sua asserita contrarietà a legge, senza procedere ad alcuna valutazione e specifica motivazione in punto di interessi (pubblico, del destinatario dell’atto e dei controinteressati), così come richiesto dal tradizionale inquadramento dell’atto di annullamento d’ufficio nell’autotutela, e quindi nell’ambito delle funzioni di amministrazione attiva, ed ora come imposto direttamente dall’art. 21-nonies della legge 241 del 1990.

Con il terzo motivo il ricorrente si duole invece del contenuto dell’atto impugnato, cioè della valutazione sulla cui base la Prefettura di Sondrio ha ritenuto di dover adottare l’atto di annullamento del precedente decreto prefettizio che attribuiva al ricorrente la qualifica di agente di P.S.. L’Amministrazione ha provveduto ad adottare l’atto di autotutela qui gravato sul rilievo che, da un lato, la legge 8 luglio 1998, n. 230 ha stabilito la incompatibilità tra l’obiezione di coscienza e gli impieghi che comportino l’uso delle armi, mentre, dall’altro, la legge 7 marzo 1986, n. 65 stabilisce che la qualifica di agente di pubblica sicurezza comporta il diritto di portare le armi senza licenza, discendendone “l’insussistenza dei presupposti di legittimità e di opportunità del mantenimento in vigore del decreto prefettizio” che ha attribuito al ricorrente, vigile urbano già obiettore di coscienza, la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

La censura è fondata.

L’art. 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65 stabiliva che “gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purchè nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza”. Tale norma sembrava in effetti porre un rapporto di consequenzialità necessaria tra il conferimento all’agente di polizia  municipale della qualifica di agente di P.S. e il porto delle armi nei termini previsti dal regolamento municipale. Tuttavia la norma citata è stata novellata dall’art. 17, comma 134, della legge 15 maggio 1997, n. 127, adesso disponendo che “gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti”, ove spicca l’apportata riforma in ordine alla “possibilità” che i vigili urbani cui è conferita la qualifica di agente di P.S. portino le armi, in conformità alle deliberazioni in tal senso del Consiglio comunale. In tal modo, come rilevato anche dal Consiglio di Stato nell’ordinanza di conferma del provvedimento cautelare assunto dalla Sezione (Cons. Stato, sez. VI, ord. 5966/2005), “al riconoscimento nei confronti dell’addetto al servizio municipale della qualifica di agente di P.S. non segue, in rapporto di consequenzialità e obbligatorietà, l’onere di prestazione del servizio armato. Per altro, nella specie, il regolamento comunale fa espresso divieto agli operatori di polizia locale che hanno scelto l’obiezione di coscienza di portare armi di qualsiasi natura. Alla luce delle svolte considerazioni il ricorrente ben potrà svolgere le funzioni di agente di P.S., come peraltro ha fatto già per molti anni, nei limiti in cui le stesse non richiedano l’adempimento di compiti presupponenti il possesso delle armi.

La fondatezza degli esaminati motivi, che evidenziano la illegittimità dell’atto impugnato sia in termini procedimentali che di contenuto, esimono il Collegio dall’esaminare il secondo motivo, attinente alla censurata lesione del principio di irretroattività, che può ritenersi assorbito.

Il ricorso deve quindi essere accolto. L’Amministrazione resistente deve quindi, come di regola, essere condannata al pagamento delle spese di giudizio che sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia , Sez. III, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero degli Interni al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 2.500 (duemilacinquecento/00), oltre Iva e Cap,  per spese, diritti ed onorari.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 19 ottobre 2006, con l'intervento dei magistrati:

Francesco Mariuzzo             -  Presidente

Riccardo Giani                     -  Referendario est.

Luca Monteferrante             -  Referendario  


SENTENZA N. 141

ANNO 2006

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Annibale                           MARINI                                Presidente

- Franco                              BILE                                     Giudice

- Giovanni Maria              FLICK                                        

- Francesco                       AMIRANTE                                 

- Ugo                                    DE SIERVO                          

- Romano                           VACCARELLA                           

- Paolo                 MADDALENA               

- Alfio                    FINOCCHIARO                                        

- Alfonso                              QUARANTA                         

- Franco                              GALLO                                   

- Luigi                   MAZZELLA                                     

- Gaetano                           SILVESTRI                       

- Sabino                              CASSESE                      

- Maria Rita                        SAULLE                                   

- Giuseppe                         TESAURO                       

 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lettera a), e 15, comma 6, della legge 8 luglio 1998 n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza) promosso con ordinanza del 3 settembre 2005 dal Tribunale amministrativo regionale del Piemonte ed iscritta al n. 542 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 2005.

            Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

            udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 2006 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.

 

Ritenuto in fatto

    1. − Con ordinanza depositata il 3 settembre 2005 il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lettera a), e 15, comma 6, della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza), nella parte in cui stabilisce che i soggetti ammessi a prestare il servizio civile non possono detenere né usare le armi indicate dagli artt. 28 e 30 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), né assumere ruoli imprenditoriali o direttivi nella fabbricazione e commercializzazione di armi e materiali esplodenti, e vieta alle autorità di pubblica sicurezza di rilasciare o rinnovare ai medesimi soggetti qualsiasi autorizzazione relativa all'esercizio delle predette attività.

    1.1. − Il giudice rimettente è investito del ricorso presentato da O... G..... per ottenere l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento emanato dalla Provincia di Cuneo − area funzionale del territorio, ufficio polizia mineraria − con il quale è stata disposta «l'immediata sospensione dell'idoneità all'impiego di esplosivi nelle attività estrattive» a suo tempo rilasciata al ricorrente, nonché l'annullamento di ogni altro atto connesso e, in particolare, della comunicazione inviata dalla Questura di Torino − divisione di polizia amministrativa e sociale, sezione armi ed esplosivi − alla Provincia di Cuneo, riguardante l'assolvimento degli obblighi militari da parte del ricorrente e la conseguente incompatibilità all'uso di esplosivi.

    1.2. − Il giudice a quo riferisce, in punto di fatto, che il ricorrente, in qualità di legale rappresentante della EGO s.r.l., società avente ad oggetto prevalentemente la coltivazione di cave di pietra, ha chiesto alla Provincia di Cuneo il nulla osta per l'acquisto del materiale esplosivo necessario all'esecuzione di lavori di estrazione di blocchi lapidei nella cava sita in Comune di Rorà (TO), allegando, tra l'altro, l'attestato di idoneità all'impiego di esplosivi nell'attività estrattiva. Con il provvedimento oggetto di impugnazione la Provincia di Cuneo ha comunicato al ricorrente di aver ricevuto segnalazione dalla Questura di Torino secondo cui la scelta del servizio civile sostitutivo, a suo tempo effettuata dal ricorrente medesimo, è incompatibile con il possesso dell'attestato di idoneità all'uso di esplosivi, ed ha, quindi, proceduto a sospendere l'efficacia dell'attestato medesimo.

    Nel giudizio a quo la difesa del ricorrente ha prospettato il dubbio di costituzionalità della normativa applicata dalla Provincia di Cuneo, chiedendo al giudice di sollevare la relativa questione.

    1.3. − Il rimettente condivide il dubbio prospettato dalla parte ricorrente, sul rilievo che il richiamo contenuto nell'art. 2, comma 1, lettera a), della legge n. 230 del 1998, agli artt. 28 e 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, comporterebbe l'equiparazione del materiale esplodente alle armi, ai fini del divieto stabilito nel successivo art. 15, comma 6, della medesima legge n. 230 del 1998.

    In punto di non manifesta infondatezza, il rimettente evidenzia l'irragionevolezza della normativa impugnata là dove stabilisce un divieto indiscriminato all'uso degli esplosivi, per i soggetti che abbiano esercitato il diritto di obiezione di coscienza, senza distinguere tra le diverse possibili destinazioni del materiale esplodente. Sarebbe di tutta evidenza, a parere del rimettente, che l'utilizzo di tale materiale per fini estrattivi non si ponga in alcun modo in conflitto con la scelta di ripudio delle armi, alla quale l'ordinamento collega il diritto all'obiezione di coscienza, con la conseguenza che il comportamento in esame non rientrerebbe tra quelli che il legislatore ha inteso vietare per la sola ragione che essi risultano «incoerenti» con la scelta dell'obiezione.

    Ritiene il rimettente, inoltre, che la previsione contenuta nell'art. 2, comma 1, lettera a), della legge n. 230 del 1998, risulti intrinsecamente contraddittoria, in quanto, mentre con riferimento alle armi introduce la distinzione fondata sulla «offensività», là dove stabilisce che non incide sull'esercizio del diritto di obiezione di coscienza la titolarità di licenze o autorizzazioni relative ad armi o strumenti che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona, richiamando il disposto dell'art. 2, primo comma, lettera h), e terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), tralascia di operare analoga distinzione con riguardo ai diversi possibili usi del materiale esplodente.

    Ulteriore elemento di censura è individuato dal rimettente nella ingiustificata disparità di trattamento, sotto il profilo della limitazione del diritto al lavoro, che la normativa impugnata produrrebbe tra coloro i quali, essendo nati dopo il 1° gennaio 1985, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 226 (Sospensione anticipata del servizio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore), non sono più chiamati a svolgere il servizio di leva obbligatorio, e coloro i quali, essendo nati prima di tale data, sono stati costretti a rendere palese la propria convinzione contraria all'uso delle armi, con la conseguenza di essere assoggettati alle limitazioni e restrizioni in ambito lavorativo previste dalle norme in esame.

    1.4. − In punto di rilevanza il rimettente evidenzia che, risultando l'attestato di idoneità all'utilizzo di esplosivi a fini estrattivi indispensabile per lo svolgimento dell'attività lavorativa del ricorrente, ed essendo altresì l'atto impugnato corrispondente al paradigma normativo delineato dalla legge in materia di obiezione di coscienza, l'accoglimento della questione di costituzionalità sarebbe pregiudiziale all'annullamento di tale atto.

    2. − è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la declaratoria di manifesta infondatezza della questione.

    A parere della difesa erariale, i divieti previsti dalle disposizioni impugnate sarebbero coerenti con la ratio dell'istituto dell'obiezione di coscienza, che valorizza la convinzione personale del cittadino il quale − per ragioni di pensiero, morali o religiose − rifiuti l'uso delle armi, consentendogli per ciò solo di sottrarsi all'arruolamento, e con esso allo status di militare, in deroga al principio sancito dall'art. 52 della Costituzione.

    La scelta di coscienza non ammetterebbe eccezioni, come desumibile dal tenore letterale dell'art. 1 della legge n. 230 del 1998, e come già affermato da questa Corte nelle sentenze numeri 470 e 409 del 1989, essendo obiettore di coscienza colui il quale rifiuta qualsiasi rapporto con le armi.

    Su questa premessa la difesa dello Stato esclude che l'obiettore possa trovarsi nella condizione di dover fare uso delle armi, sicché mancherebbe il presupposto della necessità di averne la disponibilità, al quale l'ordinamento subordina la concessione delle licenze e autorizzazioni in materia.

    La difesa erariale contesta, inoltre, la fondatezza della censura prospettata dal rimettente sotto il profilo della mancata distinzione, nelle norme impugnate, tra le possibili diverse destinazioni dei materiali esplodenti, evidenziando che questi ultimi si caratterizzano per la permanente potenzialità offensiva, a differenza di quanto avviene per le tipologie di armi individuate nell'art. 2, comma 3, della legge n. 110 del 1975, le quali, per caratteristiche intrinseche, non hanno «attitudine a recare offesa alla persona».

    Con riferimento, infine, alla denunciata disparità di trattamento, che deriverebbe dall'applicazione della normativa censurata, tra soggetti nati prima e dopo l'anno 1985, essendo soltanto i primi destinatari dei divieti e della conseguente compressione del diritto al lavoro, la difesa erariale segnala l'erroneità del presupposto dal quale muove il rilievo del rimettente, secondo cui il servizio di leva obbligatorio sarebbe stato abolito, mentre in realtà la riforma di settore ha soltanto sospeso tale servizio, prevedendo che esso possa essere ripristinato alle condizioni indicate nell'art. 2, comma 1, lettera f), della legge 14 novembre 2000, n. 331 (Norme per l'istituzione del servizio militare professionale).

    Pertanto, secondo la difesa dello Stato, il divieto di ottenere licenze ed autorizzazioni concernenti l'uso di armi ed esplosivi riguarderebbe anche i soggetti nati dopo il 1985, nell'ipotesi in cui costoro intendano conservare il diritto ad esercitare l'obiezione di coscienza al servizio militare in caso di ripristino del servizio di leva obbligatorio. Tale divieto discende dalla previsione contenuta nell'art. 2, comma 1, lettera a), della legge n. 230 del 1998, che preclude l'esercizio del diritto di obiezione di coscienza ai titolari di licenze e autorizzazioni in materia di armi ed esplosivi.

 

Considerato in diritto

 

    1. – Il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lettera a), e 15, comma 6, della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza), nella parte in cui stabilisce che i soggetti ammessi a prestare il servizio civile non possono detenere né usare le armi indicate dagli artt. 28 e 30 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), né assumere ruoli imprenditoriali o direttivi nella fabbricazione e commercializzazione di armi e materiali esplodenti, e vieta alle autorità di pubblica sicurezza di rilasciare o rinnovare ai medesimi soggetti qualsiasi autorizzazione relativa all'esercizio delle predette attività.

    2. – La questione non è fondata nei sensi di seguito esposti.

    2.1. – La norma impugnata vieta a coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile di detenere e usare le armi di cui agli artt. 28 e 30 del r.d. n. 773 del 1931 nonché di assumere ruoli imprenditoriali o direttivi nella fabbricazione e commercializzazione, anche a mezzo di rappresentanti, delle predette armi, delle munizioni e dei materiali esplodenti.

    La ratio del divieto è evidente. I soggetti che ottengono di prestare il servizio civile sostitutivo di quello militare esercitano una facoltà che l'ordinamento riconosce loro in quanto «per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, opponendosi all'uso delle armi, non accettano l'arruolamento nelle Forze armate e nei Corpi armati dello Stato» (art. 1, comma 1, della legge n. 230 del 1998). Il diritto all'obiezione di coscienza fa perno dunque sul rifiuto, da parte di alcuni cittadini, di usare «le armi» per motivi ideali o religiosi, che il legislatore ritiene meritevoli di tutela.

    La stessa ratio posta a fondamento del diritto impone che i soggetti beneficiari mantengano integra, almeno in foro externo, quella coerenza morale, ideale e religiosa che ha motivato il loro rifiuto di prestare il servizio militare. Il divieto loro imposto, a carattere generalizzato e permanente, di usare o detenere armi, è volto a dare effettività e serietà ad una scelta di ripudio della violenza che, se contraddetta da comportamenti successivi incompatibili con le alte ragioni etiche e religiose addotte, perderebbe, in tutto o in parte, la sua natura ideale, e rivelerebbe una probabile funzione strumentale.

    Il legislatore ha altresì aggiunto al divieto di uso o detenzione delle armi anche quello di svolgere, con ruoli imprenditoriali o direttivi, attività industriali o commerciali nel settore delle armi stesse oltre che degli esplosivi. Si tratta di conseguenza logica del divieto principale, giacché non avrebbe senso vietare l'uso e la detenzione delle armi agli obiettori di coscienza, se si consentisse loro di svolgere attività, anche redditizie, in posizione non subordinata o meramente esecutiva, nella produzione e distribuzione di oggetti o sostanze aventi la medesima natura.

    Le armi sono qualificate come tali in quanto la loro «destinazione naturale è l'offesa alla persona», come testualmente recita il primo comma dell'art. 30 del r.d. n. 773 del 1931 a proposito delle armi proprie. Il secondo comma della stessa disposizione estende la definizione di arma anche alle «bombe» ed a «qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, ovvero i gas asfissianti o accecanti».

    Quest'ultima norma si riferisce, con tutta evidenza, a quelli che, nel linguaggio comune, vengono denominati «ordigni bellici», dotati di uguale, se non superiore, capacità di offesa alla persona. Si tratta cioè di una nozione specifica, esattamente calibrata sull'attuale e immediata predisposizione del materiale esplodente per fini di offesa alla persona.

    2.2. – Da quanto sinora detto si deduce che l'intento del legislatore è quello di circoscrivere in modo preciso il concetto di «arma», che risulta complessivamente integrato dal primo e dal secondo comma del citato art. 30 del r.d. n. 773 del 1931. A questo proposito, giova notare che lo stesso testo unico delle leggi di pubblica sicurezza detta, con distinte norme, la disciplina sugli esplosivi che non siano contenuti in «macchine» o «involucri», che non siano cioè ordigni bellici. L'art. 46 del citato t.u. stabilisce che «Senza licenza del Ministro dell'interno è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare dinamite e prodotti affini negli effetti esplosivi, fulminati, picrati, artifici contenenti miscele detonanti, ovvero elementi solidi e liquidi destinati alla composizione di esplosivi nel momento dell'impiego. È vietato altresì, senza licenza del Ministro dell'interno, fabbricare polveri contenenti nitrocellulosa o nitroglicerina». Il successivo art. 47 estende il divieto alle «polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo […] compresi i fuochi artificiali e i prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti».

    La normativa sopra richiamata distingue tra esplosivi riconducibili alle armi, vale a dire ordigni bellici costituiti da macchine o involucri destinati ad essere utilizzati a fini offensivi, ed esplosivi in sé considerati, assoggettati ad una disciplina restrittiva di pubblica sicurezza (artt. 46-57 del r.d. n. 773 del 1931) diversa da quella riguardante le armi (artt. 28 e 30 del medesimo t.u.), oltre che, naturalmente, a disposizioni penali di carattere generale che riguardano tutti i cittadini indistintamente.

    2.3. – La conseguenza della ricognizione normativa prima effettuata è che il divieto contenuto nella norma impugnata, poiché prevede, in stretta sequenza, le armi, le munizioni e i materiali esplodenti, riguarda questi ultimi in quanto predisposti per l'offesa alla persona. Si deve trattare di ordigni bellici assimilabili – sia ai fini di pubblica sicurezza, sia ai fini specifici della legge sull'obiezione di coscienza – alle armi in senso stretto. Restano esclusi da tale ambito gli esplosivi destinati inequivocabilmente ed esclusivamente a fini civili, quali quelli utilizzati, ad esempio, in cave, miniere, fuochi artificiali e simili, che, per le caratteristiche del loro confezionamento e le modalità del loro impiego, non sono destinati a recare offesa alle persone.

    Giova ricordare che la fabbricazione, la commercializzazione e l'utilizzazione delle sostanze esplodenti non è libera, ma è assoggettata, come già s'è detto, a precise autorizzazioni da parte dell'autorità di pubblica sicurezza e a particolari cautele, volte a prevenire, come si legge nella rubrica del capo V del r.d. n. 773 del 1931, «infortuni e disastri». Il rigoroso regime di autorizzazioni e cautele previsto dalla legge serve proprio a mantenere e garantire la non offensività degli esplosivi utilizzati per fini civili.

    Dipende dalla finalità dichiarata e documentata dall'interessato, nell'istanza volta al rilascio della prescritta autorizzazione, l'applicabilità o meno del divieto di cui all'art. 15, comma 6, della legge n. 230 del 1998. È appena il caso di aggiungere che l'autorità di pubblica sicurezza deve accertare l'attendibilità della dichiarazione e vigilare sull'uso effettivo degli esplosivi da parte del soggetto autorizzato. Ciò non attiene però alla norma, ma alla sua applicazione.

    3. – In conclusione, le disposizioni impugnate devono essere interpretate alla luce della finalità del legislatore di vietare l'uso e la detenzione di «armi» da parte di soggetti che, per effetto del ripudio di quelle stesse armi, hanno ottenuto di sostituire il servizio civile a quello militare. Le proposizioni normative impugnate non solo non conducono necessariamente all'interpretazione adottata dal giudice rimettente, ma implicano viceversa, secondo una loro lettura sistematica, la restrizione del divieto agli esplosivi che siano classificabili come armi o parti di esse. Gli obiettori di coscienza che, muniti delle prescritte autorizzazioni, detengono o usano materiali esplosivi destinati esclusivamente e inequivocabilmente a fini civili, o assumono ruoli imprenditoriali o direttivi nella fabbricazione e commercializzazione, anche mediante rappresentanti, degli stessi, non entrano in contraddizione con la scelta fatta al momento della richiesta di svolgere il servizio civile, ma si limitano ad esercitare, nei modi e nei limiti previsti dalla legge, un'attività o una professione di natura prettamente civile.

    L'esito interpretativo fin qui illustrato non solo non è contraddetto dall'art. 2, comma 1, lettera a), della legge n. 230 del 1998, ma da questo riceve ulteriore conferma. Tale norma esclude dal divieto per gli obiettori di coscienza le «armi di cui al primo comma, lettera h), nonché al terzo comma dell'art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36». Si tratta – dopo le ulteriori modifiche apportate dalla legge 21 dicembre 1999, n. 526 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 1999) all'art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) – delle «repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890, fatta eccezione per quelle a colpo singolo» e delle «armi comuni da sparo […] denominate “da bersaglio da sala”, o ad emissione di gas, nonché [de] le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule, e [de] gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi o strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'art. 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona».

    Il legislatore ha voluto esplicitamente escludere dal divieto imposto agli obiettori di coscienza gli oggetti indicati da tali norme perché gli stessi sono classificati dalla legge come «armi e munizioni comuni da sparo» (art. 2, comma 1, della legge n. 110 del 1975). In mancanza di tale espressa sottrazione al divieto, quest'ultimo si sarebbe loro esteso in modo automatico in base alla comune denominazione di «armi». Ciò riceve conferma dalla sottrazione in via generale al regime giuridico delle armi di quelle, pur così comunemente chiamate, ma considerate, previa valutazione degli organi competenti, prive di attitudine a recare offesa alle persone. In altre parole, a fini generali il legislatore ha incluso tra le «armi» quelle ad aria compressa, i lanciarazzi e simili, giacché dotati di una potenziale capacità offensiva, anche se ridotta, ed ha escluso, sempre in linea generale, quelle che non possiedono tale capacità. Inoltre ha escluso, con la norma impugnata, ai limitati fini del divieto per gli obiettori di coscienza, anche le suddette «armi», equiparando così la minore offensività alla sua mancanza. Non solo tale esplicita esclusione non dimostra a contrario l'inclusione nel divieto degli esplosivi destinati a fini civili, come ritiene il giudice a quo, ma mette in luce la vigenza nel diritto positivo del criterio della non offensività per la persona come ratio della legislazione specifica in materia e quindi come canone per la sua interpretazione.

    4. – La corretta ricostruzione ermeneutica delle disposizioni impugnate esonera dall'esame di tutte le censure di legittimità costituzionale contenute nell'ordinanza di rimessione, che devono essere pertanto rigettate.

 

per questi motivi

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

    dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lettera a), e 15, comma 6, della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Piemonte con l'ordinanza citata in epigrafe.

    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 2006.

 

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 aprile 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

 


Ordinanza emessa il 3 settembre 2005 dal Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte sul ricorso proposto da O... G..... contro Provincia di Cuneo ed altra . Servizio militare - Soggetti ammessi a prestare servizio civile - Divieto di assumere ruoli imprenditoriali e direttivi nella fabbricazione e commercializzazione di armi e materie esplodenti - Conseguente diniego di autorizzazione da parte delle autorita' di pubblica sicurezza all'esercizio di attivita' di direttore di cave ai soggetti che abbiano prestato servizio civile in quanto obiettori di coscienza - Irragionevolezza - Ingiustificato deteriore trattamento dei soggetti nati entro l'anno 1985, rispetto a quelli nati successivamente non obbligati all'espletamento di servizio militare o civile - Incidenza sul diritto al lavoro e sul principio di tutela del lavoro. - Legge 8 luglio 1998, n. 230, artt. 2, comma, lett. a), e 15, comma 6. - Costituzione, artt. 3, 4 e 35. (Gazz.Uff. , serie speciale Corte Cost., n. 46 del 16-11-2005 )

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Reg. Ord. n. 29/05

Reg. Gen. n. 976/05

R E P U B B L I C A   I T A L I A N A

Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte - prima sezione - composto dai

Signori:

- Giuseppe       CALVO          -          Presidente

- Roberta         VIGOTTI        -          Consigliere, relatore ed estensore

- Richard         GOSO             -          Referendario

ha pronunciato la presente

O R D I N A N Z A

nella camera di consiglio del 2 settembre 2005

            Visto l’art. 21 della legge 6.12.1971, n. 1034, nel testo modificato dalla legge 21.7.2000, n. 205 e l’art. 36 del Regolamento 17.8.1907, n. 642;

            Visto il ricorso n. 976/05 proposto da O... Gi...., rappresentato e difeso dall’avv. Manuela Sanvido, elettivamente domiciliato in Torino, via Grassi n. 9 presso lo studio dello stesso;

- ricorrente

contro

la provincia di Cuneo – area funzionale del territorio, ufficio polizia mineraria, in persona del legale rappresentante pro tempore;

- intimata, non costituita

la questura di Torino – divisione di polizia amministrativa e sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore;

- intimata, non costituita

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,

-         del provvedimento della provincia di Cuneo – area funzionale del territorio, ufficio polizia mineraria, comunicato al sig. Gianluca Odetto e, per conoscenza, alla Questura di Torino con nota 27.4.2005, prot. n. 21836/6-13-7, inviata il 3.5.2005, con cui è stata disposta nei confronti dell’ing. Odetto Gianluca “l’immediata sospensione dell’idoneità all’impiego di esplosivi nelle attività estrattive” a suo tempo rilasciata dalla provincia di Cuneo al medesimo ing. Odetto;

-         di ogni altro atto comunque connesso, precedente o successivo, presupposto o consequenziale e, in particolare, della comunicazione della questura di Torino – divisione di polizia amministrativa e sociale, I sezione aa.gg. armi esplosivi, inviata alla provincia di Cuneo “relativamente all’assolvimento degli obblighi militari” e citata nella suddetta nota 27.4.2005 prot. n. 21 838/6-13-7 della provincia di Cuneo.

            Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

            Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dal ricorrente;

            Uditi, nella camera di consiglio del 2 settembre 2005, relatore il consigliere Roberta Vigotti, l’avv. A. Congiu su delega dell’avv. Sanvido; Ritenuto e considerato quanto segue:

FATTO

Odetto Gianluca, legale rappresentante della società EGO s.r.l., che si occupa prevalentemente della coltivazione di cave di pietra, espone di aver chiesto il nulla osta per l’acquisto di materiale esplosivo necessario per l’esecuzione di lavori di estrazione di blocchi lapidei nella cava sita nel comune di Rorà, da prelevarsi entro il 14 giugno 2005, allegando la documentazione necessaria, ed in particolare l’attestato di idoneità all’impiego degli esplosivi nelle attività estrattive. Con il provvedimento impugnato la provincia di Cuneo ha comunicato al ricorrente di aver ricevuto segnalazione dalla questura di Torino che la scelta del servizio civile per l’assolvimento dell’obbligo di leva, operata dal ricorrente, è incompatibile con il possesso dell’attestato di idoneità, e ne ha sospeso l’efficacia.

Tale provvedimento, che applica il combinato disposto degli artt. 2 comma 1 lett. a) e 15, comma 6, legge n. 230 del 1998, viene censurato sotto il profilo dell’illegittimità costituzionale, in quanto le suddette norme contrasterebbero con gli artt. 3, 4 e 35 Cost., sotto il profilo che gli esplosivi, compresi testualmente tra le armi, sono necessari per l’attività di direttore di cave espletata dal ricorrente, mentre, d’altra parte, il concetto di “arma” avversato nel rifiutare il servizio militare è radicalmente diverso da quello connesso all’uso civile di estrazione di materiali lapidei, ed ha attinenza all’uso della violenza rivolta contro altri esseri umani.

La norma evidenziata preclude al ricorrente, senza il supporto di alcuna ragionevolezza, la possibilità di provvedere ad adempimenti che costituiscono parte fondamentale della propria attività professionale, comprimendo così il suo diritto al lavoro; né tale compressione può trovare giustificazione in una presunta volontà di sottrarsi al dovere sancito dall’art. 52 Cost., posto che l’adempimento agli obblighi di leva può essere assolto, a norma dell’art. 1 legge n. 230 del 1998, prestando un servizio civile sostitutivo del servizio militare.

Il combinato disposto dagli artt. 2 comma 1 lett. a) e 15 comma 6 legge n. 230 del 1998 confligge poi, secondo il ricorrente, con l’art. 3 Cost., dal momento che l’art. 7 d.lgs. n. 215 del 2001, come mod. dall’art. 1 legge n. 226 del 2004, ha previsto la sospensione a decorrere dall’1.1.2005 delle chiamate per il servizio di leva: da tale data, quindi, nessuno è più chiamato a svolgere il servizio di leva, mentre, tra i soggetti chiamati anteriormente, sono obbligati solo i soggetti nati entro il 1985. Dal primo gennaio 2005 nessuno è pertanto tenuto ad operare la scelta tra servizio militare e servizio civile sostitutivo: si determina così una diversità di trattamento tra chi, come il ricorrente, chiamato alla leva prima dell’1.1.2005, è stato costretto a manifestare le proprie convinzioni circa l’uso delle armi, e coloro che, in base al disposto dell’art. 7 cit., non sono più tenuti a palesare la propria idea al riguardo e, quindi, possono esercitare liberamente le attività precluse al ricorrente solo in quanto nato dopo il 1985. A parità di condizioni, i nati dopo tale data avranno possibilità lavorative che i primi non hanno, non essendo sottoposti alla limitazione in discorso per ottenere l’autorizzazione all’utilizzo di esplosivi a scopi civili.

Il ricorrente conclude perché il Tribunale, previa rimessione della questione alla Corte Costituzionale in quanto rilevante e non manifestamente infondata, annulli i provvedimenti impugnati e ne sospenda interinalmente l’efficacia.

All’odierna camera di consiglio l’incidente cautelare è passato in decisione.

DIRITTO

Il ricorrente, direttore di cava in diverse attività per le quali l’idoneità all’utilizzo di esplosivi a fini estrattivi di materiale lapideo è indispensabile, ed in possesso dei relativi provvedimenti autorizzativi, impugna la sospensione disposta dalla provincia di Cuneo dell’idoneità suddetta a motivo della scelta a suo tempo operata di svolgere il servizio civile sostitutivo di quello militare.

Tale provvedimento è giustificato in base al combinato disposto degli artt. 2 comma 1 lett. a) e 15 comma 6, legge n. 230 del 1998, in forza dei quali i soggetti ammessi a prestare il servizio civile non possono detenere ed usare armi e materiali esplodenti, come definiti dagli artt. 28 e 30 TULPS (tra le quali rientra “qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti”) né assumere ruoli imprenditoriali o direttivi nella fabbricazione e commercializzazione degli stessi, ed è fatto divieto alle autorità di pubblica sicurezza di rilasciare o rinnovare ai medesimi qualsiasi autorizzazione relativa all’esercizio delle attività di cui sopra. Non è dubbio, e lo stesso ricorrente lo ammette, che l’atto impugnato corrisponda al paradigma normativo così delineato.

Tuttavia, il Collegio dubita della corrispondenza al dettato costituzionale del combinato disposto costituito dalle norme citate; la questione, oltre ad essere rilevante (poiché il suo accoglimento da parte della Corte Costituzionale determinerebbe l’annullamento del provvedimento impugnato in principalità, che su di esso elusivamente si basa), è anche non manifestamente infondata, sotto i seguenti profili:

1) pare innanzitutto contrastante con l’art. 3 Cost. l’indistinta considerazione operata dalla norma, ai fini che ne occupano, di tutti gli usi possibili delle armi (o meglio, del materiale esplodente): se è vero, come la giurisprudenza ha osservato, che il divieto di rilascio di porto d’arma per uso caccia a coloro che sono stati ammessi al servizio civile sostitutivo trova legittimazione della corrispondenza necessaria con la intima convinzione di coscienza che porta il soggetto interessato al ripudio di ogni rapporto con l’arma e non solo dell’uso della stessa contro esseri umani, ciò non è sufficiente a ritenere assimilabile nella questione di coscienza anche l’uso del materiale per fini di mera utilizzazione estrattiva. Assimilando un tale uso al fine di definire il possibile oggetto dell’obiezione di coscienza, attinente a convinzioni religiose o di pensiero, la norma mostra di assimilare sotto il concetto di “arma” fattispecie diverse, sia materialmente che funzionalmente, e dotate di una notevole diversità di valore sociale. Sotto questo profilo, la norma appare anche contraddittoria, dal momento che si preoccupa di esentare dalla conseguenza comune le “armi di cui al primo comma, lett. h), nonché al terzo comma dell’art. 2 della legge n. 110 del 1975, come sostituito dall’art. 1 comma 1, della legge n. 36 del 1990” modificato dall’art. 11 legge n. 526 del 1999, e cioè anche le armi ad aria compressa per le quali la speciale commissione abbia escluso “in base alle rispettive caratteristiche, l’attitudine a recare offesa alla persona”.

Se dunque la stessa norma che pone il divieto generalizzato di autorizzabilità all’uso degli esplosivi per chi abbia optato per l’obiezione di coscienza si preoccupa di escludere esplicitamente una categoria di armi, in base alla mancanza di attitudine ad offendere la persona, appare contraddittorio non distinguere anche, tra le materie esplodenti, quelle il cui uso sia destinato ad usi non offensivi, eventualmente previo accertamento caso per caso e con l’apprestamento di adeguati controlli.

Come argomenta il ricorrente, le norme in discorso determinano anche una evidente disparità di trattamento tra coloro che, per essere nati dopo il primo gennaio 1985, in base all’art. 1 legge n. 226 del 2004, non sono più chiamati a svolgere il servizio obbligatorio di leva, e coloro che, nati prima di tale data, sono stati obbligati a rendere palese la propria eventuale scelta per il servizio sostitutivo, con la conseguenza di essere soggetti alle limitazioni sopra viste, che hanno conseguenze rilevanti anche al fine dell’attività lavorativa: questo è il caso del ricorrente che, ingegnere responsabile di imprese che svolgono attività estrattive, si vede sospendere, per essere stato obiettore di coscienza, l’autorizzazione necessaria allo svolgimento della propria attività lavorativa.

La questione dell’infrazione agli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione appare pertanto, oltre che rilevante al fine del decidere, non manifestamente infondata, in quanto le norme in discorso paiono da un lato assimilare ingiustificatamente fattispecie diverse, e, dall’altro, determinare una diversità di trattamento tra situazioni assimilabili negli elementi rilevanti, inoltre, esse sembrano discriminare ingiustificatamente, in base al mero dato anagrafico, il diritto al lavoro di una categoria di soggetti.

La risoluzione della questione di costituzionalità deve pertanto essere rimessa alla Corte Costituzionale, mentre il giudizio deve essere sospeso in attesa della decisione, necessaria al fine della decisione anche dell’incidente cautelare

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte - prima sezione –

-    sospende il giudizio in corso;

-         ordina la trasmissione della presente ordinanza e degli atti del giudizio alla Corte Costituzionale;

-         ordina la notificazione dell’ordinanza stessa alle parti in causa e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la sua comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 2 settembre 2005.

IL PRESIDENTE                                      IL CONSIGLIERE ESTENSORE

f.to. Giuseppe Calvo                                          F.to R. Vigotti

il Direttore di segreteria

f.to M. Luisa Cerrato Soave

Depositata in segreteria a sensi di legge

il 3 settembre 2005

il Direttore di segreteria

f.to M. Luisa Cerrato Soave