RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA E CAUSE IN CORSO

 

- Sentenza n. 3336 del 21 giugno 2007 del Consiglio di Stato, sez. V : è legittima l'assunzione di cittadino che ha svolto servizio civile sostitutivo se il bando di concorso o il regolamento comunale non prevedono l'armamento obbligatorio degli agenti di polizia municipale

- Ordinanza TAR Sardegna, Sez. II, n. 170 del 26/4/2007, di accoglimento della domanda cautelare di un cittadino ex-obiettore, con cui si ordina alla Regione Sardegna di procedere alla stipula del contratto del ricorrente, vincitore di concorso per agente nel Corpo Forestale Regionale Sardo, che era stato oggetto di provvedimento amministrativo di diniego di assunzione.

- Ordinanza n. 315 del 12/4/2007 del TAR Campania, Sezione di Salerno, che sospende decreto di annullamento di revoca dello status di o.d.c., già concessa in precedenza, per gravità del danno derivante da mancata partecipazione a procedure concorsuali.

- Sentenza TAR Abruzzo n. 64 del 22/1/2007, Sezione di Pescara, in materia di diritto al lavoro per gli ex-odc (caso di una guardia giurata di un servizio di vigilanza privata).

- Sentenza TAR Liguria n. 366 del 2/3/2007 su illegittimità annullamento revoca dello status di o.d.c. già concessa nel 2004 dall'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, in assenza di comunicazione di avvio procedimento.

- Sentenza TAR Toscana n. 8 del 15/1/2007 su illegittima preclusione della partecipazione a concorso per agente di polizia municipale, in comune munito di regolamento che non contempla l'armamento obbligatorio di tutti gli agenti indistintamente.

- Due ricorsi accolti dal TAR Marche (sentenze 842 e 843 del 25 ottobre 2006) sul diritto di rinuncia a status obiettore per agenti di polizia municipale in servizio.

- Sentenza TAR Lombardia n. 2150 del 13/11/2006 su legittimità rilascio qualifica agente di p.s. per agente di polizia municipale che presta servizio disarmato.

- Sentenza del TAR Trento n. 397 del 19/12/2005 sulla giurisdizione del giudice ordinario in materia di revoca dello status di obiettore ; la discussione della causa civile dello stesso ricorrente al Tribunale di Trento prosegue l' 11 aprile 2007.

- Sentenza Corte Costituzionale n. 141 del 3/4/2006 sull'assenza di cause ostative per ex o.d.c. nella professione di direttore di cava.


PRESENTATI DIECI RICORSI A TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI DA ALTRETTANTI EX OBIETTORI. IMPUGNATI I DINIEGHI UNSC .

Almeno dodici cittadini italiani (quelli coadiuvati dalla nostra associazione) hanno già impugnato al TAR della regione di rispettiva residenza il provvedimento di diniego, da parte dell'Uff. Naz. Servizio Civile,  della richiesta di revoca dello status di obiettore.

Questi  ricorrenti sono patrocinati dallo studio legale D. Granara in Genova e Chiavari, ed i ricorsi sono già stati notificati all'Ufficio Nazionale del Servizio Civile e al Ministero della Difesa.  Questo sito, pur rispettando la privacy dei ricorrenti, darà sommaria notizia degli sviluppi delle varie cause pendenti.

Siamo a conoscenza di altre due cause pendenti presso il TAR del Lazio, da parte di ulteriori ricorrenti non in diretto contatto con l'ATDEO.

I  ricorsi alla giustizia amministrativa coinvolgono 7 diversi TAR : Liguria, Marche, Toscana, Trentino, Lombardia, Lazio ed Emilia.

Auspichiamo che almeno uno dei TAR coinvolti sollevi la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 ,commi sesto e settimo, della Legge 230/98 e chiami ad esprimersi la Corte Costituzionale in relazione al diritto al lavoro e alla disparità di trattamento vigente (vincoli a posteriori per gli ex obiettori)  tra diverse "categorie" di cittadini che hanno assolto gli obblighi di leva ai sensi delle leggi vigenti.


          REPUBBLICA ITALIANA               

            IN NOME DEL POPOLO ITALIANO    

  N.  3336/07  REG.DEC.

Ricorsi N. 2771  e N. 3330.ANNO  2006

Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale,   Quinta  Sezione          

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sui ricorsi in appello n.2771/2006 e n.3330/2006 , proposti : il primo dal Comune di Pastorano, in persona del Sindaco pro tempore ,rappresentato  e difeso dall’Avv.Celestino Biagini ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma, via Belsiana n.90; il  secondo dal Sig. C. D. B., rappresentato e difesio dall’Avv. Luigi Parenti ed elettivamente domiciliato presso il medesimo in Roma, viale delle Milizie n.114;

contro

la signora M. V. , rappresentata e difesa dall’Avv.  Vincenzo Natale ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Maurizio Spinella in Roma, via Carlo Mirabello n.7

e nei confronti

del Sig. C. D. B. (ric. n..2771/2006) e del Comune di Pastorano (ric. N..330/2006), come sopra rappresentati, difesi e domiciliati;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli, sez.V , 17 gennaio 2006 n.673;

         Visto i ricorsi con i relativi allegati;

         Visto l'atto di costituzione in giudizio di Vendemia Maria;

         Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

         Visti gli atti tutti della causa;

         Relatore, alla pubblica udienza del 17 novembre 2006 , il Consigliere Caro Lucrezio Monticelli; uditi !Fine dell'espressione imprevista , altresì, l’Avv. Bianchi e l’Avv.G.F. Romanelli per delega dell’Avv. Parenti !Fine dell'espressione imprevista ;

         Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con delibera n. 15 del 01/02/01 la Giunta Comunale di Pastorano ha approvato la graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Agente di Polizia Municipale al quale ha partecipato la signora Maria Vendemia che si è classificata al terzo posto.

Con ricorso notificato il 02/04/01 e depositato il 13/04/01 la signora Vendemia ha impugnato il predetto atto, unitamente ai provvedimenti in virtù dei quali è stata disposta l’assunzione del secondo classificato sig. Claudio Di Bernardo, deducendone l’illegittimità in relazione ai vizi di violazione e falsa applicazione dell’art. 9 L . n. 772/72, come modificato dall’art. 15 L . n. 230/98, in relazione al capo e) del punto 1) e del punto 5) del bando di concorso pubblicato il 13/06/00, violazione e falsa applicazione dell’art. 5 L . n. 65/86, insussistenza dei requisiti, mancato accertamento, carenza di motivazione, erroneità dei presupposti e vizio del procedimento.

Il Comune di Pastorano ed il controinteressato sig. Claudio Di Bernardo, si sono costituiti in giudizio dinanzi al Tar ed hanno eccepito in via preliminare la tardività dell’impugnazione(il Comune di Pastorano) e il difetto di giurisdizione ( il controinteressato),concludendo poi nel merito per la reiezione del ricorso.

Con sentenza 17 gennaio 2006 n.673 il Tar Napoli,sezione V, dopo aver disatteso le suddette  eccezioni,ha accolto il ricorso ed ha annullato i provvedimenti impugnati.

Avverso detta sentenza hanno proposto appello il Comune di Pastorano (ric.2771/2006) ed il controinteressato sig. Claudio  Di Bernardo (ric. N.3330/2006), i quali  hanno chiesto che, in riforma della sentenza medesima, sia dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla presente controversia o che sia comunque respinto il  ricorso di primo grado.

DIRITTO

I due appelli in epigrafe, proposti dal Comune di Pastorano (ric. N. 2771/2006) e dal sig. Claudio Di Bernardo (ric.330/2006) vanno riuniti per essere stati entrambi proposti avverso la sentenza del Tar Campania , sezione V, 17 gennaio 2006 n. 673.

Gli appellanti ripropongono in via pregiudiziale l’ecccezione(già sollevata dinanzi al Tar e dal medesimo disattesa ) di difetto giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la  ricorrente in primo grado signora Maria Vendemia, che si era classificata terza nel concorso per due posti di agente di polizia municipale indetto in data 1° gennaio 2001 dal Comune di Pastorano,  avrebbe rivolto le sue censure nei confronti dell’atto di assunzione del secondo classificato  sig. Claudio Di Bernardo, e cioè nei confronti di un atto rispetto al quale è competente il giudice ordinario.

Il Tar aveva respinto l’eccezione sul rilievo che nella fattispecie , ove sono stai impugnati sia la graduatoria finale del concorso che il successivo atto di assunzione, la pretesa sostanziale era quella di far riconoscere l’illegittimità della partecipazione al concorso del sig. Di Bernardo, in quanto, essendo il medesimo obiettore di coscienza.(e, come tale, impossibilitato all’uso delle armi), sarebbe privo di un requisito espressamente richiesto dalla legge per lo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a concorso (pag. 3 del ricorso di primo grado).

Di conseguenza è stato ritenuto che la situazione giuridica soggettiva posta dalla ricorrente a fondamento della propria pretesa avesse natura d’interesse legittimo, correlandosi al dedotto illegittimo svolgimento della procedura concorsuale (in relazione alle cui controversie sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo come previsto dall'art. 63 comma 4° D. Lgs. n. 165/01) per la mancata esclusione dalla stessa del controinteressato, laddove la successiva assunzione del predetto è da considerarsi  atto meramente consequenziale, rispetto al quale non risultano peraltro proposte autonome censure.

Le affermazioni del Tar sulla giurisdizione, attese le argomentazioni svolte nel ricorso di primo grado,debbono essere condivise.

Va comunque fin d’ora precisato che , venendo in questa sede in esame solo la questione della legittimità della procedura concorsuale, non possono essere presi in considerazione fatti ed atti (come il regolamento di polizia municipale del Comune di Pastorano approvato il 24 marzo 2003) di epoca successiva all’espletamento di detta procedura e che, come tali, non possono ovviamente incidere sulla legittimità della  procedura stessa.

Ciò posto, va ora verificata la fondatezza della tesi degli appellanti  secondo cui contrariamente a quanto sostenuto dal Tar, il sig. Di Bernardo, nonostante fosse stato un obiettore di coscienza, avrebbe potuto    partecipare al concorso in parola.

Va al riguardo rilevato che, ai sensi dell’art. 15, settimo comma della legge 8 luglio 1998 n.230, ” A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile è vietato partecipare ai concorsi per l'arruolamento nelle Forze armate, nell'Arma dei Carabinieri, nel Corpo della Guardia di Finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di Polizia Penitenziaria e nel Corpo forestale dello Stato o per qualsiasi altro impiego che comporti l'uso delle armi”.

Si tratta dunque di accertare se  il posto messo a concorso comportasse o meno l’uso delle armi.

In proposito va subito precisato che, venendo in considerazione una restrizione al principio fondamentale di libero accesso di ogni cittadino a impieghi pubblici, deve risultare chiara ed univoca la volontà del comune di porre a concorso un posto ove fosse necessario fare uso delle armi.

Una tale conclusione sarebbe inevitabile qualora il nostro ordinamento preveda in via generale che l’agente di polizia municipale , nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali , debba necessariamente far uso delle armi.

Ciò è tuttavia da escludere perché l’art.5, della legge 7 marzo 1986 n. 65 prevede (comma quinto) l’uso delle armi solo per gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza e tale qualità è attribuita dal Prefetto unicamente a quegli agenti che vengono segnalati dal Sindaco(comma secondo).

Occorre allora verificare se l’obbligo in questione derivasse da specifiche scelte organizzative effettuate dal Comune di Pastorano.

Il Tar ha dato a tale quesito risposta positiva sulla base delle seguenti considerazione.

In primo luogo ha affermato che l’agente di polzia municipale, cui sia stata conferita la qualifica di  agente di pubblica sicurezza, deve in ogni caso svolgere servizio armato.

In secondo luogo ha asserito che la concreta disciplina che il Comune di Pastorano aveva previsto per le mansioni del posto di agente di polizia municipale messo a concorso comportasse necessariamente l’espletamento delle funzioni di pubblica sicurezza.

Tale asserito  ineludibile nesso tra le funzioni di pubblica sicurezza (e la connessa necessità di uso delle armi) e le mansioni del posto di agente di polizia municipale aveva  indotto il Tar a ritenere che il signor Di Bernardo, non potendo espletare le prime stante il divieto, sul predetto gravante in quanto obiettore di coscienza, di uso delle armi previsto dall’ art. 15 L . n. 230/98, non avrebbe potuto partecipare al concorso e, comunque, avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura selettiva.

Le conclusioni cui è giunto il Tar non possono essere condivise.

Si può prescindere dall’approfondimento del primo assunto secondo cui vi sarebbe un nesso inscindibile tra esercizio di mansioni di pubblica sicurezza da parte dell’agente di polizia municipale e uso delle armi, anche se possono nutrirsi fondati dubbi al riguardo, dato che il citato comma quinto della legge n. 65/1986 prevede la semplice possibilità, previa deliberazione in tal senso del Consiglio Comunale, e non l’obbligo di portare le armi per coloro che sono investiti della qualità di agenti di pubblica sicurezza ( del resto, come ha evidenziato il signor Di Bernardo, lo stesso Prefetto di Caserta ha ritenuto nel 2004 di consentire che il medesimo svolgesse mansioni di pubblica sicurezza senza essere armato).

Quel che invece più conta, ai fini della decisione, è che non si può concordare con l’affermazione del Tar, secondo cui vi sarebbero elementi che comproverebbero una volontà del Comune di voler assumere tramite concorso un agente di polizia municipale che necessariamente dovesse far uso delle armi.

Tali elementi sarebbero i seguenti.

Il bando di concorso, dopo avere specificato che il profilo professionale del posto messo a concorso è quello di Agente di Polizia Municipale – categoria C1, ha precisato che lo stesso, tra l’altro, “svolge tutte le funzioni attribuite dal vigente regolamento di polizia municipale”.

Il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi, vigente al momento dell’indizione del concorso (il regolamento di polizia municipale, come si è già sottolineato, è stato approvato in epoca successiva con la delibera n. 56 del 24/03/03), ricomprende nelle attribuzioni dell’Ufficio di Polizia Municipale anche i “rapporti con gli organi di sicurezza pubblica”, riferimento che deve essere interpretato coerentemente all’obbligo, previsto dall’art. 3 L . n. 65/86, per gli addetti di polizia municipale, di collaborare “nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità”.

Con riferimento specifico al profilo professionale del vigile urbano, individuato ai sensi dell’art. 3 comma 6° del C.C.N.L. relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto delle “Regioni-Autonomie Locali”, ivi espressamente richiamato, il Regolamento Organico del Comune di Pastorano stabilisce che tale figura, tra l’altro, “svolge attività di vigilanza in materia di Polizia Amministrativa, Commerciale, Stradale, Giudiziaria, Regolamenti di Polizia Locale e quant’altro afferente la sicurezza pubblica, nei limiti e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti”.

Senonchè i suddetti elementi si riferiscono genericamente alle mansioni  della polizia municipale, ma di per se non evidenziano in modo univoco l’esigenza che i neoassunti debbano anche  necessariamente svolgere  compiti di pubblica sicurezza in servizio armato.

In tal caso si sarebbe dovuto far espresso riferimento ad una tale necessità, considerato che sono numerose e prevalenti le mansioni dell’agente di polizia municipale che possono essere svolte senza uso dele armi.

D’altra parte non è emerso in alcun modo dagli atti del processo che vi fosse una carenza di agenti di polizia municipale utilizzabili quali agenti di pubblica sicurezza, tale da giustificare un bando che richiedesse i requisiti a questo fine necessari.

Di ciò è del resto consapevole la stessa resistente  signora Vendemia, che fonda infatti le sue difese principalmente sul successivo regolamento di polizia urbana ( che avrebbe previsto la necessità dell’esercizio di funzioni di pubblic asicurezza), ma si è già visto che detto regolamento non può assumere rilevanza ai fini del presente giudizio.

In verità la signora Vendemia nell’atto di costituzione fa altresì riferimento ad una clausola del bando che richiedeva il possesso dei requisiti previsti dall’art 5 , comma secondo dela legge n. 65/1986 , requisiti richiesti per il conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza.

Si tratta tuttavia di requisiti che non sono strettamente attinenti all’uso delle armi ( godimento dei diritti civili e politici;  non aver subito condanna a pena detentiva per delito non colposo o non essre stato sottoposto a misura di prevenzione;  non essere stato espulso dalle forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici;) sicchè un tale riferimento, in assenza di una espressa menzione dell’obbligo di far uso delle armi,  non è di per se decisivo ,perché potrebbe aver solo il significato di pretendere detti  requisiti per ogni agente di polizia municipale, in considerazione della delicatezza delle mansioni che sono comunque dallo stesso  esercitate.

Gli appelli debbono dunque essere accolti e conseguentemente, in riforma dell’impugnata sentenza, va respinto il ricorso di primo grado.

Sussistono tuttavia ragioni, in considerazione della complessità della controversia , per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese dei due gradi di giudizio.

P.   Q.   M.

         Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) accoglie , previa loro riunione, gli appelli  in epigrafe e, in  riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado;

         Compensa interamente fra le parti le spese dei due gradi del giudizio;

         Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

         Così deciso in Roma, addì 17 novembre 2006 , dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. V) riunito in camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati:

Raffaele Jannotta                                               PRESIDENTE

Raffaele Carboni                                                CONSIGLERE

Marco Lipari                                                     CONSIGLIERE

Caro Lucrezio Monticelli est.                              CONSIGLIERE

Aniello Cerreto                                                  CONSIGLIERE

L'ESTENSORE                                IL PRESIDENTE

f.to Caro Lucrezio Monticelli                       f.to Raffaele Iannotta

IL SEGRETARIO

f.to Antonietta Fancello

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21-06-2007

(Art. 55. L . 27/4/1982, n. 186)

IL  DIRIGENTE

F.to Antonio Natale


REPUBBLICA  ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA

SEZIONE  SECONDA 

 

Registro Ordinanze: 170/2007

                                                              Registro Generale:              305/2007

nelle persone dei Signori:

ROSA PANUNZIO Presidente f.f.

FRANCESCO SCANO Cons.

GRAZIA FLAIM Cons. , relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio  del 26 Aprile 2007

VISTO il ricorso 305/2007  proposto da B. V.  rappresentato e difeso dall’avvocato DANIELE GRANARA  con domicilio eletto in CAGLIARI, VIA SASSARI  N.17  presso la SEGRETERIA del T.A.R. SARDEGNA;  

contro

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, rappresentata e difesa da: GIAN PIERO CONTU con domicilio eletto in CAGLIARI VIALE TRENTO  N.69 presso UFFICIO LEGALE REGIONE SARDA; 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO  con domicilio eletto in CAGLIARI VIA DANTE  N.23 presso la sua sede;

MINISTERO DIFESA, rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO  con domicilio eletto in CAGLIARI VIA DANTE  N.23 presso la sua sede;

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE SARDA, non costituitosi in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

dell’atto del Direttore del Servizio Reclutamento e mobilità della Direzione generale dell’organizzazione e del personale  dell’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione Sardegna, prot. n. 2779 del 13/2/2007, avente ad oggetto diniego alla instaurazione di rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 11 del bando concorsuale del concorso per esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 104 unità di personale da impiegare in attività lavorative ascrivibile a quelle dell’area A – livello retributivo A1 “Agente”;

del decreto del Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna, prot. 339/16.4.19 del 12/2/07 di diniego del riconoscimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza;

dell’atto del dirigente dell’Ufficio Nazionale per il servizio civile del Ministero della Solidarietà Sociale – Presidenza del Consiglio di Ministri, prot. n. 6258/II/3 dell’8/2/2007;

del provvedimento del Direttore – Generale Vicario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. n. UNSC/35178/II/3 del 4/8/2006 di non accoglimento dell’istanza di revoca dello status di obiettore;

di ogni altro atto presupposto, inerente e conseguente.

            VISTO il ricorso, con i relativi allegati, e la contestuale domanda cautelare;

            VISTI gli atti di costituzione in giudizio di: MINISTERO DIFESA, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  e REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA;

            VISTI gli atti tutti della causa;

            NOMINATO relatore per la Camera di Consiglio il Consigliere GRAZIA FLAIM, uditi altresì gli avvocati delle parti, come da separato verbale;

VISTO l'art. 21, commi ottavo ed undicesimo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificata dall'art. 3, comma primo, della legge 21 luglio 2000, n. 205;

CONSIDERATI i precedenti giurisprudenziali esistenti, favorevoli al principio di revocabilità della domanda di obiezione di coscienza (TAR Abruzzo-Pescara n. 64 del 22.1.2007; TAR Marche n. 842 del 25.10.2006; C.d.S., III 964/2003);

RILEVATA l’importanza, in termini di danno grave, per il ricorrente alla stipulazione del contratto di lavoro a seguito di favorevole svolgimento della procedura concorsuale di agente forestale.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SARDEGNA

accoglie la domanda cautelare, con ammissione del ricorrente alla stipulazione del contratto di lavoro.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

CAGLIARI , li 26 Aprile 2007

 

L’Estensore                                                                      Il Presidente

 

 

                                                                                         Il Segretario

 

Depositata in segreteria il 27/04/2007

            IL DIRETTORE DI SEZIONE

 


REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER LA CAMPANIA
SALERNO

SECONDA SEZIONE

Registro Ordinanze: 315/2007
Registro Generale: 472/2007


nelle persone dei Signori:
SABATO GUADAGNO Presidente, relatore
FRANCESCO MELE Cons.
GIOVANNI GRASSO Ref.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 12 Aprile 2007

Visto il ricorso 472/2007 proposto da:
L. S.

rappresentato e difeso da:
BONADUCE AVV. FRANCESCO
GRANATO AVV. GIANLUCA
con domicilio eletto in SALERNO
L.GO MOSCATI,7 C/O FOCCILLO

contro

UFFICIO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE

PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA STATO
con domicilio eletto in SALERNO
CORSO VITTORIO EMANUELE N.58
presso la sua sede


MINISTERO DELLA DIFESA

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del decreto . 20/06 relativa a rvoca status di obiettore di coscienza;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI

Udito il relatore Cons. SABATO GUADAGNO e uditi gli avvocati presenti come da verbale;
-Considerata la gravità del danno derivante dalla mancata partecipazione a specifiche procedure concorsuali;
Visto l’art. 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, così come modificato dall’art.3 della legge n.205/2000;
Ritenuto che sussistono le ragioni previste dal citato art. 21 della legge 6.12.1971 n.1034;

P.Q.M.

ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

SALERNO, lì 12 aprile 2007

Il Presidente est.

Il segretario


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’ABRUZZO

Sezione staccata di Pescara
N.D.....64/07
N.R.G.7/2007
composto dai magistrati:
-Antonio CATONI presidente
-Miclele ELIANTONIO consigliere
-Dino NAZZARO consigliere relatore
ha pronunciato, ai sensi degli artt. 21, comma 10^, e 26 L. 1034/1971, la seguente
SENTENZA
Nel giudizio proposto con ric. n. 7 del 2007, da B... L..., costituito con l’avv. Giulio CERCEO, come in ricorso;
CONTRO
IL MINISTERO DELL’INTERNO – Prefettura di Pescara – Questura di Pescara, quali rappresentati, in giudizio con l’Avvocatura dello Stato;
PER L’ANNULLAMENTO
-del decreto prefettizio di revoca del porto d’armi (24.11.2006 prot. N. ......) e del divieto di detenzione di armi e munizioni (5.12.2006 prot. N. ....................);
visto il ricorso, la costituzione dell’Avvocatura, le memorie ed i documenti depositati;
udito alla camera di consiglio dell’11 gennaio 2007 il consigliere Dino NAZZARO e gli avv. G. CERCEO e L. DI BARTOLOMEO;
visto le conclusioni rassegnate;
ritenuta la causa per la decisione, previo avvertimento alle parti della possibilità di una sentenza immediata, con ordine di relativa verbalizzazione, e considerato, quanto segue, in
FATTO e DIRITTO
-il ricorrente, guardia giurata in servizio presso un istituto di vigilanza privata, si è visto revocare la licenza, relativa alla pistola di servizio, in quanto è stato, a suo tempo, obiettore di coscienza. Si sostiene che la richiesta e la concessione della licenza importava anche il superamento dello stato di obiettore e che quanto mai opportuno era nella fattispecie l’avviso dell’avvio del procedimento di revoca.
L’Avvocatura dello Stato ricorda che si è in presenza di un atto “vincolato” (art. 15, comma 6^) e che l’obiezione di coscienza non può avere una funzione strumentale.
***
-La questione è meritevole di considerazione, ponendo in posizione conflittuale il diritto di libertà di coscienza (artt. 19, 21 e 22 cost.) con quello allo svolgimento del “lavoro scelto” (art. 4 cost.).La legge n. 230/8.7.1998, che ha abrogato la L. n. 772/15.12.1972 (art. 23), configura l’obiezione di coscienza come l’esercizio di un diritto di libertà, parificando il servizio civile sostitutivo al “dovere costituzionale di difesa della Patria”; essa, peraltro, pone delle preclusioni ai soggetti che siano titolari di autorizzazioni all’uso delle armi (artt. 28 e 30 T.U. L. P.S., r.d. n. 773/18.6.1931), precisando (art. 2, lett. a) che il rilascio del porto d’armi comporta rinuncia ad esercitare il diritto di obiezione di coscienza; esso rappresenta un ammonimento per coloro che sono ancora soggetti all’obbligo di leva, mentre, se l’interessato ha già svolto il servizio civile sostitutivo di quello militare, al medesimo è vietato detenere ed usare le armi; all’autorità di pubblica sicurezza, inoltre, è fatto divieto di rilasciare o rinnovare qualsiasi autorizzazione relativa all’esercizio delle attività con uso di armi, così come ai medesimi è inibita la partecipazione ai concorsi per le FF.AA., Arma dei Carabinieri, Polizia dello Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato o per qualsiasi impiego che comporti l’uso delle armi (art. 15, comma 6^ e 7^ L. 230/98).
Tale parte preclusiva della normativa ha a presupposto il persistere della qualità di obiettore di coscienza, che, invero, dovrebbe venir meno in base alla semplice richiesta di parte di essere autorizzato al porto d’armi.
La Corte costituzionale (sent. n. 141/7.4.2006), nel respingere la questione di costituzionalità della normativa di specie, ha ritenuto che il divieto dà effettività e serietà alla scelta fatta in punto di “ripudio delle armi” e, quindi, la inibizione delle attività, che hanno ad oggetto un uso delle stesse contro altro eventuale soggetto, si pone su un piano di coerenza logica.
La Corte non ha affrontato la problematica relativa al “diritto al lavoro” ed alla stessa libertà di pensiero che è “ambulatoria usque ad supremum exitum vitae”; la possibilità di un cambiamento di idee e/o di rinuncia “postuma” alla stessa obiezione di coscienza, non è, pertanto, esclusa ed essa, se non implica la vanificazione dell’espletato servizio civile (factum infectum fieri nequit), comporta la sottoposizione dell’interessato agli effetti ulteriori di cui all’art. 15 comma 4^, L. n. 230/98 (richiamo alle armi per mobilitazione per i soggetti per i quali sono sopravvenute le condizioni ostative, per l’obiezione di coscienza, di cui all’art. 2 della stessa legge).
Il giudicante, peraltro, ritiene che la presente fattispecie, che vede il ricorrente svolgere l’attività (prettamente civile) di guardia giurata con l’uso di un’arma, non per offendere, bensì per difendere, possa essere decisa senza alcun ulteriore incidente di costituzionalità, mediante una valutazione ermeneutica conforme ai valori costituzionali.
Tralasciando gli aspetti procedimentale – partecipativi (art. 7 L. 241/1990), che trovano superamento da parte dell’art. 21 octies, comma 2^, L. 241/1990, aggiornato dalla L. n. 15/2005 (cd. fase processuale preclusiva dell’annullamento), il discorso va portato sui binari della “ragionevolezza”.
Se è esatto che l’obiezione di coscienza presuppone una precisa scelta ideale, con il rifiuto della violenza e, quindi, delle armi, e che la stessa potrebbe essere utilizzata strumentalmente dal soggetto per svolgere il servizio militare in forma “civile”, fatto da stigmatizzare e punire, non è possibile, una volta che l’obbligatorietà del servizio di leva sia venuto meno, sia pure nella forma della sospensione (art. 2, comma 1^, lett. f, L. n. 331/14.11.2000), con la istituzione del “militare professionalizzato”, fare della “obiezione di coscienza accolta” una “gabbia” limitativa delle possibilità del cittadino, libero di cambiare idee politiche e/o etiche, nonché avente diritto a svolgere l’attività lavorativa che si è scelta; del resto, quel che è essenziale è l’accertamento delle condizioni di legge al momento della richiesta ed ogni altra disposizione ha una validità “rebus sic stantibus”.
Che la normativa non sia così assoluta lo si ricava dal richiamato art. 15, comma 4^, L. 230/1998, che consente di mobilitare in armi anche i cittadini che abbiano prestato servizio civile e poi, nei fatti, si siano comportati in modo diverso, per qualsiasi ragione, ivi compresa la “rinuncia postuma” esplicita e/o per “facta concludentia”, quale appunto la richiesta di porto d’armi (regolarmente accolta e rinnovata senza alcun nascondimento dell’attività da svolgere da parte dell’interessato) ed il tipo di lavoro scelto.
Pur volendo considerare, nonostante fondate perplessità, quello di obiettore di coscienza uno “status” particolare, fondamentale è la possibilità di rinunciarvi e recuperare il proprio diritto costituzionale al lavoro ed alla sua libera scelta; la normativa, come illustrato, consente, sia pure indirettamente, tale possibilità e non pone alcun problema di costituzionalità.
La stessa obiezione di coscienza al servizio militare ha assunto, infine, sul piano socio – politico e giuridico, un ridimensionamento a problema etico individuale con la L. 23.8.2004 n. 226, che ha sospeso, dal 1.1.2005, il servizio di leva obbligatorio nell’ambito di una progressiva trasformazione professionale della figura del militare.
La logica della “coerenza” ha sempre un valore “rebus sic stantibus” e mai assoluto, né può essere vincolata ad atti formali e/o procedurali, essendo sufficiente, per il venir meno della riconosciuta qualità, il porre in essere di situazioni ostative al suo mantenimento; né va dimenticato che l’obiezione di coscienza è riconosciuta dall’ordinamento in maniera tassativa e per prestazioni personali normativamente imposte, risultanti conflittuali con particolari valori morali, meritevoli di salvaguardia anche da parte del diritto secolarizzato.
L’obiezione di coscienza è un diritto di natura personalissima e connesso anche all’evolversi della personalità del soggetto ed al suo spiegarsi nell’ambito sociale e lavorativo; esso, quindi, è nella piena disponibilità dell’interessato, che può farvi rinuncia come e quando ritiene, in forma anche implicita, ponendo in essere comportamenti “non coerenti”, ovvero, come nel caso in esame, intraprendendo un’attività lavorativa di “guardia giurata” e chiedendo alla Prefettura l’autorizzazione al porto d’armi.
La normativa non tratta espressamente della rinuncia all’obiezione di coscienza, proprio perché non ha ritenuto di doverla circondare di formalità, al pari del riconoscimento, essendo sufficiente il sopravvenire di “condizioni ostative” (art. 15, comma 4^, L. 230/1998).
Conclusivamente il ricorso va accolto
; la novità della fattispecie, ermeneuticamente complessa, giustifica la compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara,
-accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla gli atti impugnati;
-spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa e manda alla Segreteria per le relative comunicazioni.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio dell’11 gennaio 2007.
-Antonio CATONI presidente

-Dino NAZZARO consigliere estensore
IL Segretario di udienza

Pubblicata mediante deposito in segreteria in data 22.01.2007
Il Direttore di Segreteria


N. 00366/2007 REG.SENTENZE

N. 00135/2007 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 135 del 2007, proposto dal signor L. I., rappresentato e difeso dall’avvocato professor Daniele Granara, con domicilio eletto presso di lui a Genova in via Bosco 31/4;
contro
Ministero della Difesa, in persona del ministro in carica
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del presidente in carica,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, con domicilio presso l’ufficio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto 28.12.2006, prot. ...... con cui è stato revocato il già disposto accoglimento della domanda di rinuncia dell’interessato allo status di obiettore di coscienza
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni statali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 01/03/2007 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti gli avvocati Daniele Granara e Gianmario Rocchitta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Il signor L. I. riferisce di aver prestato il servizio civile sostitutivo di quello militare negli anni 1988-1989, e di aver mutato nel tempo le originarie convinzioni circa il rapporto dell’uomo con le armi. Su tali presupposti egli chiese ed ottenne la revoca (atto ....2004, prot. ....XXX...) dello status acquisito al momento della formulazione della dichiarazione di obiezione di coscienza, cosa che tra l’altro gli consentì di entrare a far parte della polizia provinciale di La Spezia, che munisce di armi da fuoco i propri appartenenti. Per ciò l’interessato si ritiene leso dal provvedimento comunicatogli con missiva 10.1.2007, prot. ....... con cui l’ufficio nazionale per il servizio civile ha revocato la precedente revoca dello status di obiettore, ed ha così notificato l’atto 1.2.2007, depositato il 15.2.2007 con cui denuncia:
violazione dell’art. 1 della legge 8.7.1998, n. 230 in relazione ai principi generali in materia di acquisizione di status e di tutela dell’affidamento. Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifesta.
violazione e falsa applicazione degli artt. 7 ed 8 della legge 7.8.1990, n. 241, violazione dei principi in materia di giusto procedimento, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, e per illogicità manifesta.
violazione dell’art. 3 della legge 7.8.1990, n. 241, eccesso di potere per difetto ed erroneità della motivazione e per contraddittorietà ed illogicità manifeste, violazione dei principi generali in materia di obiezione di coscienza, perplessità.
violazione dell’art. 1 della legge 8.7.1998, n. 230 in relazione ai principi generali della revoca degli atti amministrativi, eccesso di potere per difetto del presupposto e per contraddittorietà ed illogicità manifeste.
violazione dell’art. 1 della legge 8.7.1998, n. 230 in relazione alla violazione degli artt. 2, 3, 21 e 97 Cost., ed agli artt. 9 e 10 della CEDU. Eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti e per contraddittorietà ed illogicità manifeste. Ingiustizia grave e manifesta.
Illegittimità derivata dalla illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 8.7.1998, n. 230 per violazione degli artt. 2, 3 e 21 Cost.
Illegittimità derivata dalla illegittimità costituzionale dell’art. 15 in relazione agli artt. 2, 3, 25 e 51 Cost.
E’ chiesta la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.
DIRITTO
Il ricorrente lamenta la revoca intervenuta ad opera dell’amministrazione della sua posizione di rinunciante all’opzione di obiettore di coscienza.
Il collegio può prescindere dalla valutazione della questione di giurisdizione, altra volta ritenuta dirimente dal giudice amministrativo, e ritenere fondato il ricorso sotto l’assorbente profilo - dedotto con il secondo motivo di ricorso - con il quale si lamenta l’omessa comunicazione di avvio del procedimento di revoca ex art. 7 L. 241/1990, nonché la violazione dei principi generali in materia di giusto procedimento.
Per costante e concorde giurisprudenza, infatti, “la preventiva comunicazione di avvio del procedimento prevista dall'art. 7. l. n. 241 del 1990 rappresenta un principio generale dell'agere amministrativo, soprattutto quando si tratta di casi di autotutela a mezzo di revoca o annullamento di precedenti provvedimenti favorevoli” (T.A.R. Campania-Napoli, III, 9.5.2006, n. 4026; nello stesso senso Cons. di St., VI, 27.2.2006, n. 821).
Né soccorre il disposto dell’art. 21-octies comma 2 secondo periodo della L. 241/1990 (“il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”).
La circostanza stessa che la decisione di giungere alla revoca del precedente provvedimento di accoglimento dell’istanza di rinuncia allo status di obiettore di coscienza dipenda dalla soluzione di un’opinabile questione interpretativa (risolta con esiti alterni dallo stesso Consiglio di Stato) esclude che l’amministrazione possa fornire in giudizio la prova che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in € 1.500,00 (millecinquecento), oltre I.V.A. e C.P.A.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 01/03/2007 con l'intervento dei signori:
Enzo Di Sciascio, Presidente
Paolo Peruggia, Consigliere, Estensore
Pierpaolo Grauso, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/03/2007
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE


N. 8 REG. SENT. ANNO 2007
N. 422 REG. RIC. ANNO 2002

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- II^ SEZIONE -


ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 422/02 proposto da P... A......, rappresentato e difeso dall’avv. Marino Bianco, nel cui studio in Firenze è domiciliato in Via Nazionale n. 57 (già in Via Santa Reparata n. 40);
c o n t r o
- il COMUNE DI FIRENZE, in persona del Sindaco pro tempore, nonché del dirigente della Direzione Organizzazione, quanto a quest’ultimo, - su delega del Sindaco – rappresentato e difeso dall’avv. Sergio Peruzzi e dall’avv. Alessandra Cappelletti, domiciliato a Piazza della Signoria (Palazzo Vecchio);
e nei confronti di:
- VANNINI MARCO, NON COSTITUITOSI IN GIUDIZIO;
P E R L ‘ A N N U L L A M E N T O, PREVIA SOSPENSIONE
della determinazione dirigenziale 28.12.2001 n. 17465 (comunicata con nota 9.1.2002 n. 256) con la quale il dirigente della Direzione organizzazione ha preso atto che il ricorrente, vincitore del concorso pubblico a 50 posti di agente di Polizia Municipale del Comune di Firenze, non aveva i requisiti di accesso richiesti dal bando, disponendo di non procedere alla sua assunzione, della determinazione –dirigenziale 28.12.2001 n. 17478, per quanto occorrer possa, con cui è stata disposta l’assunzione di 110 agenti di Polizia Municipale nonché del bando del concorso in questione, approvato con determinazioni dirigenziali 12.10.2000 n. 10178 e 1.6.2001 n. 6586, in quanto occorra, in parte qua per i punti 5 e 9 dell’art. 3 e di tutti gli atti connessi;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;
Viste le memorie difensive presentate dalle parti;
Vista l’ordinanza cautelare 12.3.2002 n. 336 con cui questa Sezione ha respinto l’istanza di sospensione;
Vista l’ordinanza istruttoria 2.3.2006 n. 1139 con cui questa Sezione ha disposto l’acquisizione di ulteriore documentazione;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore designato il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia;
Uditi, alla pubblica udienza del 13 luglio 2006, gli avv.ti Marino Bianco e Sergio Peruzzi;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
F A T T O E D I R I T T O
Con determinazione dirigenziale 12.10.2000 n. 10178 il Comune di Firenze indisse il Corso-concorso pubblico per la copertura di 50 posti nel profilo di Agente di Polizia Municipale (Cat. C), cui partecipò il signor Palchetti Andrea collocandosi al 3° posto della graduatoria approvata con determinazione dirigenziale – Direz. Organizz. 28.12.2001 n. 17399; determinazione che, nel dare atto della validità triennale della graduatoria, disponeva (prima della stipula del contratto di lavoro) una “ulteriore verifica del possesso dei requisiti d’accesso dichiarati dai candidati nella domanda di concorso”.
A seguito di tale verifica con determinazione dirigenziale 28.12.2001 n. 17465 (in pari data rispetto all’approvazione degli atti del concorso) il Comune di Firenze, avendo rilevato che il sig. Palchetti aveva prestato servizio civile come obiettore di coscienza e, quindi, aveva un impedimento al porto ed all’uso dell’arma in dotazione della Polizia Municipale, stabiliva di non procedere alla sua assunzione in servizio per mancanza di uno dei requisiti al concorso.
Avverso la determinazione di esclusione dalla graduatoria, unitamente a quella in pari data n. 17478 con cui, invece, il Comune ha disposto l’assunzione di 110 Agenti di Polizia Municipale attingendo a quella graduatoria, nonché, ove occorra, le specifiche disposizioni del bando, art. 3 punto 5 e 9, relative ai requisiti di ammissione al concorso, l’interessato ha proposto il ricorso in epigrafe, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, per i seguenti motivi:
A) quanto alle determinazioni dirigenziali n. 17465/2001 e n. 17478/2001.
A.1. Violazione del bando di concorso e del principio di imparzialità e buon andamento, anche sotto il profilo della chiarezza e trasparenza nonché della legge n. 230/1998; eccesso di potere per travisamento e difetto di motivazione, nonché illegittimità derivata della determinazione dirig. N. 17478/2001.
Ad avviso del ricorrente, infatti, la determinazione dirigenziale che esclude dalla graduatoria e dall’assunzione il ricorrente non indicherebbe le norme di legge che gli impediscono il porto e l’uso dell’arma, ma richiama l’art. 15 comma 7 della legge 8.7.1998 n 230 sul servizio civile (sostitutivo di quello militare), mentre il bando di concorso per i requisiti di accesso faceva riferimento soltanto al Regolamento Comunale per l’armamento del Corpo di Polizia Municipale e, quindi, non avrebbe previsto l’impossibilità di accesso al concorso da parte degli obiettori di coscienza.
A.2 Con traddittorietà con precedente provvedimento, eccesso di potere e carenza di motivazione specifica per gli atti di autotutela, nonché violazione delle norme sul giusto procedimento e dei principi di buon andamento e di non aggravamento, violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990 ed illegittimità derivata della connessa determinazione dirig. n. 17478/2001.
L’esclusione del ricorrente dalla graduatoria e dall’assunzione costituirebbe un vero e proprio atto di autotutela per il quale, però, difetterebbe la richiesta motivazione circa la sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale all’annullamento dell’atto illegittimo; erroneamente, quindi, il Comune avrebbe qualificato come “errore materiale” l’ammissione del ricorrente al corso-concorso; infine sarebbe mancato qualsiasi avviso di avvio del procedimento di annullamento de quo nei suoi confronti.
B. Quanto al bando del corso-concorso, art. 3 punti 9 e 5.
B.1 Genericità ed indeterminatezza, ed eccesso di potere per travisamento ed irragionevolezza nonché violazione del Regolamento del Comune di Firenze per l’armamento della Polizia Municipale (delibera 12.1.1998 n. 48), della legge 7.3.1986 n. 65, della legge 8.7.1998 n. 230 e dei principi di imparzialità e buon andamento nonché illegittimità derivata delle determinaz.dirig. n. 17465 e n. 17478 del 28.12.2001.
Il bando del corso-concorso, ad avviso del ricorrente, non contemplerebbe il divieto di partecipazione degli obiettori di coscienza, ma le prescrizioni del punto 9 art. 3 del bando – ove avessero portata preclusiva-sarebbero comunque illegittime per violazione dello stesso Regolamento comunale per la disciplina dell’armamento del Corpo di Polizia Municipale sotto il profilo del travisamento e dell’erroneo presupposto nonché della legge quadro sull’ordinamento di Polizia Municipale 7.3.1986 n. 65, che non assimila automaticamente l’attività dell’agente di Polizia Municipale a quella dell’agente di Pubblica sicurezza ed, infine, anche della vigente legge sull’obiezione di coscienza n. 230/1998, art. 15, poiché le funzioni di agente della Polizia Municipale non comportano di per se stesse l’uso delle armi.
Infine il ricorrente, insistendo sulla equivocità delle prescrizioni del bando che avrebbero impedito l’ammissione al corso concorso di coloro che avessero prestato servizio civile, ha rilevato che soltanto l’esito negativo della procedura concorsuale ha fatto sorgere il suo interesse concreto ed attuale all’impugnazione del bando medesimo per gli esposti profili; pertanto le correlate censure sarebbero chiaramente tempestive.
1.1. Si è costituito in giudizio il Comune di Firenze, che ha eccepito la tardività delle censure formulate avverso il bando di concorso e l’inammissibilità di quelle avverso la determinazione di esclusione dalla graduatoria in quanto atto meramente esecutivo del bando stesso; nel merito, poi, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza 12.3.2002 n. 336 questa Sezione respinse l’istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati.
Con memoria difensiva del febbraio 2006 il ricorrente, insistendo per l’accoglimento del ricorso, ha, inoltre, fatto presente che – nelle more del giudizio – il Consiglio Comunale con delibera 16.6.2003 n. 347 aveva approvato una modifica al Regolamento Comunale per l’armamento della Polizia municipale, art. 4, che espressamente contemplava la previsione dell’impiego degli agenti-obiettori “in servizi compatibili con tale posizione”; si ricordava, poi, che nel frattempo dal gennaio 2005 era stata anche abolita la leva obbligatoria militare con la conseguente eliminazione della occasione che più frequentemente portava a formulare l’obiezione di coscienza.
Con memoria difensiva sempre del febbraio 2006 il Comune di Firenze, preliminarmente illustrata in maniera più articolata l’eccezione di tardiva impugnazione del bando di concorso, nel merito ha confermato la richiesta di rigetto del ricorso; poi ha ridepositato una relazione della direzione organizzazione e altra documentazione.
Con successiva ordinanza istruttoria n. 1139/2006 è stata disposta l’acquisizione della copia della domanda di partecipazione al concorso presentata dal ricorrente, ponendo tale incombente a carico del Comune di Firenze che ha provveduto con nota 20 aprile 2006.
Nell’imminenza della trattazione della causa con ulteriore memoria il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Alla pubblica udienza del 13 luglio 2006, uditi i difensori presenti per le parti, la causa è passata in decisione.
2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto la controversia concerne principalmente la dedotta illegittimità del provvedimento con cui il ricorrente, inserito al 3° posto in graduatoria del corso-concorso per 50 posti di agente di polizia municipale presso il Comune di Firenze, è stato poi escluso dal concorso (in quanto obiettore di coscienza), nonché del bando del concorso medesimo, in parte qua, limitatamente alla clausola dell’art. 3, punto 9, relativa all’assenza di situazioni personali preclusive del porto e dell’uso dell’arma “in dotazione obbligatoria a tutti gli appartenenti alla Polizia municipale”.
Comunque in via preliminare va esaminata l’eccezione di tardività dell’impugnazione del bando (effettuata soltanto all’esito delle prove concorsuali il 22.2.2002), nonché di inammissibilità delle censure formulate avverso il provvedimento di esclusione in quanto atto meramente esecutivo del bando stesso.
L’eccezione non appare condivisibile.
Invero la fattispecie all’esame presenta dei tratti peculiari per cui all’epoca di pubblicazione del bando non era configurabile in capo al ricorrente l’interesse ad impugnarlo.
Infatti, in primo luogo, il candidato Palchetti è stato regolarmente ammesso al concorso con la determinazione dirigenziale 8.8.2001 n. 9681, allegato 2, numero progressivo 1.896 nell’elenco di quelli (2111) “in possesso dei requisiti previsti per l’ammissione al corso-concorso”, mentre, sotto altro profilo, il candidato medesimo ha dichiarato nella domanda di partecipazione di non avere impedimenti personali che limitassero il porto e l’uso dell’arma in dotazione obbligatoria.
Pertanto l’interesse del ricorrente all’impugnazione del bando è chiaramente sopravvenuto durante lo svolgimento della procedura concorsuale e cioè soltanto a seguito della esclusione dalla graduatoria dei vincitori (disposta con la determinazione dirigenziale 28.12.2001 n. 17465) a causa della asserita mancanza dei requisiti d’accesso al concorso medesimo.
2.1. Nel merito il ricorso appare fondato con specifico riferimento alla violazione dell’obbligo di avviso di avvio di procedimento di cui alla legge n. 241/1990, art. 7, ed alla dedotta illegittimità derivata, nonché quanto all’art. 3 punto 9 del bando, con riferimento alla falsa applicazione della legge 8.7.1998 n. 230, art. 15, della legge 7.3.1986 n. 65 e del Regolamento del Comune di Firenze per la disciplina dell’armamento del Corpo di Polizia Municipale.
Come si è sopra accennato, il provvedimento di esclusione è stato motivato con riferimento all’art. 15 della legge 8.7.1998 n. 230 in materia di obiezione di coscienza che vieta a coloro che hanno prestato il servizio civile (gli obiettori) “di partecipare ai concorsi per l’arruolamento nelle forze armate, nell’arma dei Carabinieri, nel Corpo della Guardia di Finanza, nella Polizia di Stato nel Corpo di Polizia penitenziaria e nel Corpo Forestale dello Stato o per qualsiasi altro impiego che comporti l’uso delle armi”.
In realtà, invece, la suddetta preclusione, come la giurisprudenza ha avuto modo di precisare (vedi ex multis C.G.A. 12.6.2003 n. 240 nonché parere C.d.S., III, 25.3.2003 n. 964), non risulta applicabile anche ai concorsi di assunzione nella Polizia Municipale comunale poiché, ai sensi della legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale 7.3.1986 n. 65, art. 5, il personale di polizia municipale è abilitato a svolgere anche funzioni ausiliari di pubblica sicurezza soltanto previo conferimento da parte del competente Prefetto della qualità di agente di pubblica sicurezza; conferimento condizionato all’accertamento di specifi requisiti indicati nel medesimo art. 5 il cui venir meno comporta la perdita della suddetta qualità da disporsi con apposito provvedimento del Prefetto; lo stesso art. 5 citato, al comma 5, prevede che gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza possono portare anche fuori dal servizio le armi di cui “possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e modalità previsti dai rispettivi regolamenti”.
Con decreto del Ministero dell’Interno 4.3.1987 n. 145 (Norme concernenti l’armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza) è stato previsto (art.2) il rinvio ai regolamenti comunali per determinare “i servizi di polizia municipale per i quali gli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza, le armi di cui sono dotati, nonché i termini e le modalità del servizio prestato con armi”; infine, in attuazione del suddetto decreto ministeriale, con il regolamento comunale (approvato – nel testo vigente – con delibera consiliare 12.1.1998 n. 48) il Comune di Firenze disciplinò l’armamento del proprio Corpo di Polizia Municipale, stabilendo (art. 1) che i servizi prestati con armi possono essere eseguiti solo dagli appartenenti al Corpo che siano in possesso della qualità di agenti di pubblica sicurezza;
2.2. Dall’illustrato quadro normativo emerge, quindi, che lo status di agente di pubblica sicurezza costituisce una prerogativa accessoria ed eventuale (acquisibile solo a seguito di specifico procedimento di competenza del Prefetto) delle funzioni di servizio dell’agente di Polizia Municipale e che l’arma non è in ordinaria “dotazione obbligatoria” degli agenti di Polizia Municipale, poiché solo quelli in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza posso eseguire i servizi prestati con armi (vedi art. 1 Regolamento Comune di Firenze per l’armamento del Corpo di Polizia Municipale).
Conseguentemente risulta illegittima per violazione delle riportate fonti normative (legislative e regolamentari) e del principio di trasparenza nonché per travisamento (terzo motivo) la prescrizione del bando di concorso che, dando per presupposta la dotazione obbligatoria dell’arma per tutti gli appartenenti alla Polizia municipale ai sensi del vigente regolamento comunale sull’armamento della medesima, ha previsto all’art. 3, punto 9 (tra i requisiti per l’ammissione al corso concorso per agenti) che i candidati non avessero impedimenti al porto ed uso di armi “derivanti da norme di legge o regolamento ovvero da scelte personali”.
2.3. Parallelamente la determinazione dirigenziale n. 17465/2001 di esclusione del ricorrente dal concorso risulta illegittima non solo per illegittimità derivata da quella dell’art. 3, p. 9, del bando, ma in via autonoma anche per falsa applicazione della legge 8.7.1998 n . 230, art. 15 (primo motivo) e per violazione della legge n. 241/1990, art. 7.
Infatti, come si è detto, le funzioni appartenenti alla Polizia municipale di per se stesse non rientrano tra quelli che comportano l’uso di armi e, quindi, la partecipazione al concorso per tale impiego non rientra nell’ambito dello specifico divieto disposto dalla suddetta disposizione legislativa nei confronti degli obiettori di coscienza ammessi a prestare servizio civile; inoltre, per generale canone ermeneutico, le prescrizioni normative limitative della sfera giuridica del privato vanno interpretate ristrittivamente per l’evidente esigenza di garantire non solo la certezza del diritto, ma anche l’osservanza dei diritti fondamentali della persona riconosciuti a livello costituzionale.
2.3.1. Comunque, anche se la verifica “ulteriore” del possesso dei requisiti d’accesso al concorso era prevista nella stessa delibera 28.12.2001 n. 17399 di approvazione della graduatoria di merito cionondimeno l’amministrazione procedente (in osservanza dell’obbligo di avviso di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 legge n. 241/1990), avrebbe dovuto, comunque, comunicare al concorrente – vincitore che non avrebbe proceduto alla conseguente assunzione in servizio, avendo rilevato che l’ammissione al concorso in realtà sarebbe avvenuta “errore materiale”.
Invece illegittimamente il candidato non è stato posto in grado né di fornire le proprie controdeduzioni in ordine ai pretesi effetti preclusivi derivanti dalla propria posizione di obiettore, che (all’epoca del concorso) svolgeva il servizio civile, né tanto meno di partecipare al seguito del procedimento con cui il Comune di Firenze, escluso il ricorrente dalla graduatoria (unitamente ad altro candidato), con determinazione dirigenziale 17478 del 28.12.2001 ha deciso di procedere all’assunzione non solo dei 50 originari vincitori bensì di 112 unità di personale (attingendoli dalla stessa graduatoria avendo deciso di procedere alla copertura anche di altri 40 posti nel profilo di agente di Polizia Municipale resisi disponibili nelle more dello svolgimento del concorso in questione).
2.4. Va, infine, rilevato che la dichiarata illegittimità della esclusione del ricorrente dalla graduatoria (3° posto) comporta di necessità in via derivata l’invalidità in parte qua anche della determinazione 17478/2001 limitatamente alla parte in cui ha coperto con altro candidato uno dei 112 posti vacanti per il quale, invece, il ricorrente aveva titolo ad essere assunto.
2.5. Infine, per completezza del quadro regolamentare ed organizzativo relativo al Servizio di Polizia Municipale del Comune di Firenze, il collegio fa presente che – nelle more del giudizio – con delibera 16.6.2003 n. 347 il Consiglio Comunale ha apportato alcune modifiche al citato Regolamento per la disciplina dell’armamento del Corpo di polizia Municipale, prevedendo – tra l’altro – nel nuovo testo dell’art. 4 che “gli obiettori di coscienza eventualmente presenti nel Corpo della Polizia Municipale saranno impiegati, nel rispetto del presente regolamento, secondo le disposizioni del Comando in servizi compatibili con tale posizione di obiettore” (comma 2) e precisando (comma 7) che ogni appartenente al Corpo non dotato dell’arma “non può essere adibito ai servizi di guardia armata a sedi o palazzi, né a quelli di pronto intervento a bordo di veicoli, con esclusione degli altri servizi ordinari ovvero di viabilità e rilievo di incidenti stradali, effettuati anche in orario notturno”.
Pertanto, nell’attuale quadro regolamentare comunale, lo svolgimento del servizio di agente di Polizia Municipale da parte del ricorrente, quanto allo status di obiettore di coscienza, avverrebbe in presenza di specifiche indicazioni normative volte a garantire sia la piena efficienza sia la compatibilità con la pregressa dichiarazione di obiezione di coscienza.
3. Concludendo, assorbita ogni altra censura o profilo di censura per economia di mezzi e preliminarmente respinta l’eccezione di tardiva impugnazione del bando, nel merito di ricorso va accolto e, per l’effetto, vanno annullate (per quanto riguarda il ricorrente) le determinazioni dirigenziali n.17465 e n. 17478 entrambe del 28.12.2001, nonché il bando del corso-concorso in questione limitatamente al punto 9 dell’art. 3 nei sensi sopra illustrati (e cioè con riferimento all’asserito presupposto che l’arma è in dotazione obbligatoria a tutti gli appartenenti alla Polizia Municipale ai sensi del Regolamento del Comune di Firenze per la disciplina dell’armamento del Corpo di Polizia Municipale nel testo vigente nel 2001) con il conseguente obbligo del Comune di Firenze di assumere ogni iniziativa idonea a dare esecuzione alla presente sentenza.
Quanto alle spese di lite il Collegio ritiene che sussistono giusti motivi per compensarle in considerazione delle incertezze che per lungo tempo sono state connesse alla individuazione delle preclusioni derivanti in più campi dell’attività lavorativa dalla dichiarazione di obiezione di coscienza.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II^, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla in parte qua le determinazioni dirigenziali n. 17465 e n. 17478 entrambe del 28.12.2001, nonché il bando del corso-concorso in epigrafe meglio indicato quanto all’art. 3, punto 9, nei sensi e limiti illustrati in motivazione.
Oneri di lite compensati tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze, il 13 luglio 2006, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
Giuseppe PETRUZZELLI - Presidente
Lydia Ada Orsola SPIEZIA - Consigliere,est.
Roberto PUPILELLA - Consigliere
F.to Giuseppe Petruzzelli
F.to Lydia Ada Orsola Spiezia
F.to Silvana Nannucci - Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 15 GENNAIO 2007
Firenze, lì 15 GENNAIO 2007
Il Direttore della Segreteria
F.to Silvana Nannucci


 

N.00843/2006 REG. SEN.

N. 00193/2005 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 00193 del 2005, proposto da:
B...... M......., rappresentato e difeso dall’avv. Daniele Granara, elettivamente domiciliato in Ancona, presso la Segreteria del Tribunale

 

contro


la PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI, in persona del Presidente pro-tempore, ed il MINISTERO della DIFESA, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, presso il cui ufficio, alla Piazza Cavour n. 29, sono domiciliati ex lege;



per l'annullamento

del provvedimento del Direttore Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, prot. n. 2541/II/3 del 18.1.2005, avente ad oggetto diniego della revoca dello status di obiettore di coscienza, nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Difesa;

Vista la propria ordinanza 23 marzo 2005, n. 208;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 22/02/2006, il dott. Giuseppe Daniele e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Il sig. M.... B......., dopo aver svolto il servizio civile sostitutivo di cui all’art. 1 della L. 15 dicembre 1972, n. 772 nel periodo dal 21.8.1990 al 21.8.1991, ha intrapreso l’attività lavorativa di agente di polizia municipale presso il Comune di San ................

Recentemente, avendo mutato le proprie precedenti opinioni, è pervenuto al convincimento dell’assoluta necessità che ogni Stato sia dotato di un proprio apparato difensivo e come tale debba essere protetto dai propri cittadini.

Pertanto, con istanza in data 15.11.2004, ha chiesto la revoca del provvedimento dichiarativo dello status di obiettore di coscienza, anche in ragione della necessità di dotarsi dell’arma di ordinanza per svolgere in maniera adeguata la propria attuale attività lavorativa.

Tuttavia l’istanza è stata respinta dal Direttore Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, con provvedimento , prot. n. 2541/II/3 del 18.1.2005, sul rilievo che “il Consiglio di Stato, con parere n. 10425/04 espresso nell’Adunanza del 28.9.2004, ha ritenuto che l’attuale normativa non consenta l’adozione del provvedimento di revoca dello status di obiettore nei confronti di coloro che abbiano già svolto e completato il servizio civile”.

Il provvedimento è stato impugnato dall’interessato, con atto notificato il 18.2.2005, depositato l’8.3.2005, che ne ha chiesto l’annullamento, deducendo censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto molteplici profili, articolate in cinque distinti motivi.

Si sono costituiti in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della Difesa, che hanno dedotto la infondatezza dei motivi del ricorso, concludendo per la reiezione.

Con ordinanza 23 marzo 2005, n. 208, il Tribunale ha respinto l’istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.

DIRITTO

1.- Il ricorso deve essere accolto, risultando, fondate, ed assorbenti, le censure di violazione dell’art. 1 della legge 8 luglio 1998, n. 230 con esso dedotte.

Non ignora il Collegio che l’atto impugnato è stato emanato uniformandosi al parere espresso dal Consiglio di Stato, Sez. III, n. 10425/04; il Collegio ritiene peraltro di aderire alle conclusioni cui è pervenuto altro parere espresso dalla medesima Sezione del Consiglio di Stato (sez. III, n. 964/03), poiché maggiormente aderenti alla “ratio” della vigente normativa, e formulate in maniera più persuasiva.

Ed invero, la L. 8 luglio 1998, n. 230 ha espressamente riconosciuto al cittadino un diritto soggettivo all’obiezione di coscienza, il cui esercizio risulta soltanto subordinato al mero riscontro, da parte dell’Amministrazione, della mancanza delle cause ostative tassativamente indicate dall’art. 2 della legge stessa.

A differenza di quanto avveniva nel vigore della L. 15 dicembre 1972, n. 772 (secondo la quale la decisione sulla domanda di obiezione, di carattere discrezionale, si configurava come concessione di un beneficio ed aveva, quindi, carattere costitutivo), in base alle norme della L. n. 230 del 1998, attualmente vigente, l’intervento dell’Amministrazione ai fini dell’accesso del singolo cittadino al servizio civile, alternativo al servizio militare, si estrinseca attraverso l’adozione di un atto meramente vincolato, che viene posto in essere a seguito di domanda presentata dall’interessato e in base al semplice riscontro dell’assenza delle cause impeditive individuate dalla legge.

In questo contesto, l’intervento dell’Amministrazione nel procedimento in questione ha, unicamente, finalità accertativo – dichiarative della inesistenza, sul piano oggettivo, delle menzionate cause ostative all’esercizio del diritto di obiezione di coscienza, applicandosi in proposito, oltretutto, il meccanismo del silenzio – assenso, in base all’art. 5, comma 2, della legge.

Trattandosi, dunque, di un diritto il cui esercizio è rimesso alla libera disponibilità del titolare, deve conseguentemente ritenersi che, in base ai principi generali in materia e nel rispetto delle forme prescritte, la rinuncia di tale diritto sia ugualmente consentita al medesimo titolare non solo in momento antecedente alla relativa opzione, ma anche dopo l’avvenuta ammissione al servizio civile, atteso che detta ammissione non appare idonea, comunque, non solo a costituire, ma neppure a modificare o ad estinguere la titolarità del diritto in questione.

2.- Aggiungasi, come esattamente evidenziato dalla difesa del ricorrente, che l’atto impugnato si appalesa illegittimo anche in ragione della recente entrata in vigore della L. 23 agosto 2004, n. 226, che nell’ambito della progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale ha di fatto abolito il servizio militare obbligatorio, sospendendo le chiamate per l’esercizio del servizio di leva a decorrere dal 1° gennaio 2005.

Allo stato attuale, quindi il provvedimento dichiarativo dello status di obiettore di coscienza, di cui alla pregressa normativa, ha perso ogni significato, sicché se non è più necessario ottenere un provvedimento dichiarativo del proprio status di obiettore, non si vedono le ragioni per cui ne debba essere inibita la revoca, ove sussista il mutato convincimento in merito da parte del richiedente.

3.- Per le argomentazioni che precedono il ricorso deve essere pertanto accolto, con conseguente annullamento del provvedimento con esso impugnato, restando assorbite le censure non esaminate.

4.- Si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto, annulla il provvedimento del Direttore Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, prot. n. 2541/II/3 del 18.1.2005.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del giorno 22/02/2006, con l'intervento dei signori:

Vincenzo Sammarco, Presidente

Giuseppe Daniele, Consigliere, Estensore

Liana Tacchi, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE