RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA E CAUSE IN CORSO
- Sentenza TAR Liguria n. 366 del 2/3/2007 su illegittimità annullamento revoca dello status di o.d.c. già concessa nel 2004 dall'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, in assenza di comunicazione di avvio procedimento.
- Due ricorsi accolti dal TAR Marche (sentenze 842 e 843 del 25 ottobre 2006) sul diritto di rinuncia a status obiettore per agenti di polizia municipale in servizio.
- Sentenza del TAR Trento n. 397 del 19/12/2005 sulla giurisdizione del giudice ordinario in materia di revoca dello status di obiettore ; la discussione della causa civile dello stesso ricorrente al Tribunale di Trento prosegue l' 11 aprile 2007.
PRESENTATI DIECI RICORSI A TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI DA ALTRETTANTI EX OBIETTORI. IMPUGNATI I DINIEGHI UNSC .
Almeno dodici cittadini italiani (quelli coadiuvati dalla nostra associazione) hanno già impugnato al TAR della regione di rispettiva residenza il provvedimento di diniego, da parte dell'Uff. Naz. Servizio Civile, della richiesta di revoca dello status di obiettore.
Questi ricorrenti sono patrocinati dallo studio legale D. Granara in Genova e Chiavari, ed i ricorsi sono già stati notificati all'Ufficio Nazionale del Servizio Civile e al Ministero della Difesa. Questo sito, pur rispettando la privacy dei ricorrenti, darà sommaria notizia degli sviluppi delle varie cause pendenti.
Siamo a conoscenza di altre due cause pendenti presso il TAR del Lazio, da parte di ulteriori ricorrenti non in diretto contatto con l'ATDEO.
I ricorsi alla giustizia amministrativa coinvolgono 7 diversi TAR : Liguria, Marche, Toscana, Trentino, Lombardia, Lazio ed Emilia.
Auspichiamo che almeno uno dei
TAR coinvolti sollevi la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15
,commi sesto e settimo, della Legge 230/98 e chiami ad esprimersi la Corte
Costituzionale in relazione al diritto al lavoro e alla disparità di
trattamento vigente (vincoli a posteriori per gli ex obiettori) tra
diverse "categorie" di cittadini che hanno assolto gli obblighi di
leva ai sensi delle leggi vigenti.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 3336/07 REG.DEC.
Ricorsi N. 2771 e N. 3330.ANNO 2006
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sui ricorsi in appello n.2771/2006 e n.3330/2006 , proposti : il primo dal
Comune di Pastorano, in persona del Sindaco pro tempore ,rappresentato
e difeso dall’Avv.Celestino Biagini ed elettivamente domiciliato presso
lo studio del medesimo in Roma, via Belsiana n.90; il
secondo dal Sig. C. D. B., rappresentato e difesio dall’Avv. Luigi
Parenti ed elettivamente domiciliato presso il medesimo in Roma, viale delle
Milizie n.114;
contro
la
signora M. V. , rappresentata e difesa dall’Avv.
Vincenzo Natale ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.
Maurizio Spinella in Roma, via Carlo Mirabello n.7
e nei confronti
del
Sig. C. D. B. (ric. n..2771/2006) e del Comune di Pastorano (ric. N..330/2006),
come sopra rappresentati, difesi e domiciliati;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli,
sez.V , 17 gennaio 2006 n.673;
Visto i ricorsi con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Vendemia Maria;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 17 novembre 2006
, il Consigliere Caro Lucrezio
Monticelli; uditi
!Fine dell'espressione imprevista
, altresì, l’Avv. Bianchi e l’Avv.G.F.
Romanelli per delega dell’Avv. Parenti
!Fine dell'espressione imprevista
;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con delibera n. 15 del 01/02/01
Con ricorso notificato il 02/04/01 e depositato il 13/04/01 la signora Vendemia
ha impugnato il predetto atto, unitamente ai provvedimenti in virtù dei quali
è stata disposta l’assunzione del secondo classificato sig. Claudio Di
Bernardo, deducendone l’illegittimità in relazione ai vizi di violazione e
falsa applicazione dell’art.
Il Comune di Pastorano ed il controinteressato sig. Claudio Di Bernardo, si sono costituiti in giudizio dinanzi al Tar ed hanno eccepito in via preliminare la tardività dell’impugnazione(il Comune di Pastorano) e il difetto di giurisdizione ( il controinteressato),concludendo poi nel merito per la reiezione del ricorso.
Con sentenza 17 gennaio 2006 n.673 il Tar Napoli,sezione V, dopo aver disatteso le suddette eccezioni,ha accolto il ricorso ed ha annullato i provvedimenti impugnati.
Avverso detta sentenza hanno proposto appello il Comune di Pastorano (ric.2771/2006) ed il controinteressato sig. Claudio Di Bernardo (ric. N.3330/2006), i quali hanno chiesto che, in riforma della sentenza medesima, sia dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla presente controversia o che sia comunque respinto il ricorso di primo grado.
DIRITTO
I due appelli in epigrafe, proposti dal Comune di Pastorano (ric. N. 2771/2006) e dal sig. Claudio Di Bernardo (ric.330/2006) vanno riuniti per essere stati entrambi proposti avverso la sentenza del Tar Campania , sezione V, 17 gennaio 2006 n. 673.
Gli appellanti ripropongono in via pregiudiziale l’ecccezione(già sollevata dinanzi al Tar e dal medesimo disattesa ) di difetto giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la ricorrente in primo grado signora Maria Vendemia, che si era classificata terza nel concorso per due posti di agente di polizia municipale indetto in data 1° gennaio 2001 dal Comune di Pastorano, avrebbe rivolto le sue censure nei confronti dell’atto di assunzione del secondo classificato sig. Claudio Di Bernardo, e cioè nei confronti di un atto rispetto al quale è competente il giudice ordinario.
Il Tar aveva respinto l’eccezione sul rilievo che nella fattispecie , ove sono
stai impugnati sia la graduatoria finale del concorso che il successivo atto di
assunzione, la pretesa sostanziale era quella di far riconoscere
l’illegittimità della partecipazione al concorso del sig. Di Bernardo, in
quanto, essendo il medesimo obiettore di coscienza.(e,
come tale, impossibilitato all’uso delle armi), sarebbe privo di un requisito
espressamente richiesto dalla legge per lo svolgimento delle mansioni relative
al posto messo a concorso (pag. 3 del ricorso di primo grado).
Di conseguenza è stato ritenuto che la situazione giuridica soggettiva posta
dalla ricorrente a fondamento della propria pretesa avesse natura d’interesse
legittimo, correlandosi al dedotto illegittimo svolgimento della procedura
concorsuale (in relazione alle cui controversie sussiste la giurisdizione del
giudice amministrativo come previsto dall'art. 63 comma 4° D. Lgs. n. 165/01)
per la mancata esclusione dalla stessa del controinteressato, laddove la
successiva assunzione del predetto è da considerarsi
atto meramente consequenziale, rispetto al quale non risultano peraltro
proposte autonome censure.
Le affermazioni del Tar sulla giurisdizione, attese le argomentazioni svolte nel
ricorso di primo grado,debbono essere condivise.
Va comunque fin d’ora precisato che , venendo in questa sede in esame solo la
questione della legittimità della procedura concorsuale, non possono essere
presi in considerazione fatti ed atti (come il regolamento di polizia municipale
del Comune di Pastorano approvato il 24 marzo 2003) di epoca successiva
all’espletamento di detta procedura e che, come tali, non possono ovviamente
incidere sulla legittimità della procedura
stessa.
Ciò posto, va ora verificata la fondatezza della tesi degli appellanti
secondo cui contrariamente a quanto sostenuto dal Tar, il sig. Di
Bernardo, nonostante fosse stato un obiettore di coscienza, avrebbe potuto
partecipare al concorso in parola.
Va al riguardo rilevato che, ai sensi dell’art. 15, settimo comma della legge
8 luglio 1998 n.230, ” A coloro che
sono stati ammessi a prestare servizio civile è vietato partecipare ai concorsi
per l'arruolamento nelle Forze armate, nell'Arma dei Carabinieri, nel Corpo
della Guardia di Finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di Polizia
Penitenziaria e nel Corpo forestale dello Stato o per qualsiasi altro impiego
che comporti l'uso delle armi”.
Si tratta dunque di accertare se il
posto messo a concorso comportasse o meno l’uso delle armi.
In proposito va subito precisato che, venendo in considerazione una restrizione
al principio fondamentale di libero accesso di ogni cittadino a impieghi
pubblici, deve risultare chiara ed univoca la volontà del comune di porre a
concorso un posto ove fosse necessario fare uso delle armi.
Una tale conclusione sarebbe inevitabile qualora il nostro ordinamento preveda
in via generale che l’agente di polizia municipale , nell’esercizio delle
sue funzioni istituzionali , debba necessariamente far uso delle armi.
Ciò è tuttavia da escludere perché l’art.5, della legge 7 marzo 1986 n. 65
prevede (comma quinto) l’uso delle armi solo per gli addetti al servizio di
polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica
sicurezza e tale qualità è attribuita dal Prefetto unicamente a quegli agenti
che vengono segnalati dal Sindaco(comma secondo).
Occorre allora verificare se l’obbligo in questione derivasse da specifiche
scelte organizzative effettuate dal Comune di Pastorano.
Il Tar ha dato a tale quesito risposta positiva sulla base delle seguenti
considerazione.
In primo luogo ha affermato che l’agente di polzia municipale, cui sia stata
conferita la qualifica di agente di
pubblica sicurezza, deve in ogni caso svolgere servizio armato.
In secondo luogo ha asserito che la concreta disciplina che il Comune di
Pastorano aveva previsto per le mansioni del posto di agente di polizia
municipale messo a concorso comportasse necessariamente l’espletamento delle
funzioni di pubblica sicurezza.
Tale asserito ineludibile nesso tra
le funzioni di pubblica sicurezza (e la connessa necessità di uso delle armi) e
le mansioni del posto di agente di polizia municipale aveva
indotto il Tar a ritenere che il signor Di Bernardo, non potendo
espletare le prime stante il divieto, sul predetto gravante in quanto obiettore
di coscienza, di uso delle armi previsto dall’ art.
Le conclusioni cui è giunto il Tar non possono essere condivise.
Si può prescindere dall’approfondimento del primo assunto secondo cui vi
sarebbe un nesso inscindibile tra esercizio di mansioni di pubblica sicurezza da
parte dell’agente di polizia municipale e uso delle armi, anche se possono
nutrirsi fondati dubbi al riguardo, dato che il citato comma quinto della legge
n. 65/1986 prevede la semplice possibilità, previa deliberazione in tal senso
del Consiglio Comunale, e non l’obbligo di portare le armi per coloro che sono
investiti della qualità di agenti di pubblica sicurezza ( del resto, come ha
evidenziato il signor Di Bernardo, lo stesso Prefetto di Caserta ha ritenuto nel
2004 di consentire che il medesimo svolgesse mansioni di pubblica sicurezza
senza essere armato).
Quel che invece più conta, ai fini della decisione, è che non si può
concordare con l’affermazione del Tar, secondo cui vi sarebbero elementi che
comproverebbero una volontà del Comune di voler assumere tramite concorso un
agente di polizia municipale che necessariamente dovesse far uso delle armi.
Tali elementi sarebbero i seguenti.
Il bando di concorso, dopo avere specificato che il profilo professionale del posto messo a concorso è quello di Agente di Polizia Municipale – categoria C1, ha precisato che lo stesso, tra l’altro, “svolge tutte le funzioni attribuite dal vigente regolamento di polizia municipale”.
Il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi, vigente al momento
dell’indizione del concorso (il regolamento di polizia municipale, come si è
già sottolineato, è stato approvato in epoca successiva con la delibera n. 56
del 24/03/03), ricomprende nelle attribuzioni dell’Ufficio di Polizia
Municipale anche i “rapporti con gli organi di sicurezza pubblica”,
riferimento che deve essere interpretato coerentemente all’obbligo, previsto
dall’art.
Con riferimento specifico al profilo professionale del vigile urbano, individuato ai sensi dell’art. 3 comma 6° del C.C.N.L. relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto delle “Regioni-Autonomie Locali”, ivi espressamente richiamato, il Regolamento Organico del Comune di Pastorano stabilisce che tale figura, tra l’altro, “svolge attività di vigilanza in materia di Polizia Amministrativa, Commerciale, Stradale, Giudiziaria, Regolamenti di Polizia Locale e quant’altro afferente la sicurezza pubblica, nei limiti e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti”.
Senonchè i suddetti elementi si riferiscono genericamente alle mansioni della polizia municipale, ma di per se non evidenziano in modo univoco l’esigenza che i neoassunti debbano anche necessariamente svolgere compiti di pubblica sicurezza in servizio armato.
In tal caso si sarebbe dovuto far espresso riferimento ad una tale necessità, considerato che sono numerose e prevalenti le mansioni dell’agente di polizia municipale che possono essere svolte senza uso dele armi.
D’altra parte non è emerso in alcun modo dagli atti del processo che vi fosse una carenza di agenti di polizia municipale utilizzabili quali agenti di pubblica sicurezza, tale da giustificare un bando che richiedesse i requisiti a questo fine necessari.
Di ciò è del resto consapevole la stessa resistente signora Vendemia, che fonda infatti le sue difese principalmente sul successivo regolamento di polizia urbana ( che avrebbe previsto la necessità dell’esercizio di funzioni di pubblic asicurezza), ma si è già visto che detto regolamento non può assumere rilevanza ai fini del presente giudizio.
In verità la signora Vendemia nell’atto di costituzione fa altresì riferimento ad una clausola del bando che richiedeva il possesso dei requisiti previsti dall’art 5 , comma secondo dela legge n. 65/1986 , requisiti richiesti per il conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza.
Si tratta tuttavia di requisiti che non sono strettamente attinenti all’uso delle armi ( godimento dei diritti civili e politici; non aver subito condanna a pena detentiva per delito non colposo o non essre stato sottoposto a misura di prevenzione; non essere stato espulso dalle forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici;) sicchè un tale riferimento, in assenza di una espressa menzione dell’obbligo di far uso delle armi, non è di per se decisivo ,perché potrebbe aver solo il significato di pretendere detti requisiti per ogni agente di polizia municipale, in considerazione della delicatezza delle mansioni che sono comunque dallo stesso esercitate.
Gli appelli debbono dunque essere accolti e conseguentemente, in riforma dell’impugnata sentenza, va respinto il ricorso di primo grado.
Sussistono tuttavia ragioni, in considerazione della complessità della controversia , per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese dei due gradi di giudizio.
P. Q.
M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) accoglie , previa
loro riunione, gli appelli in
epigrafe e, in riforma della
sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado;
Compensa interamente fra le parti le spese dei due gradi del giudizio;
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 17 novembre 2006
, dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez.
V) riunito in camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati:
Raffaele Jannotta
PRESIDENTE
Raffaele Carboni
CONSIGLERE
Marco Lipari
CONSIGLIERE
Caro Lucrezio Monticelli est.
CONSIGLIERE
Aniello Cerreto
CONSIGLIERE
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
f.to Caro Lucrezio Monticelli
f.to Raffaele Iannotta
IL SEGRETARIO
f.to Antonietta Fancello
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21-06-2007
(Art.
IL DIRIGENTE
F.to Antonio Natale
TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA
Registro
Ordinanze: 170/2007
Registro Generale:
305/2007
nelle persone dei Signori:
ROSA
PANUNZIO Presidente f.f.
FRANCESCO
SCANO Cons.
GRAZIA
FLAIM Cons. , relatore
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella
Camera di Consiglio del
26
Aprile 2007
VISTO
il ricorso 305/2007 proposto
da B.
V.
rappresentato
e difeso dall’avvocato DANIELE
GRANARA con domicilio
eletto in CAGLIARI, VIA
SASSARI N.17 presso
la SEGRETERIA
del T.A.R. SARDEGNA;
contro
REGIONE
AUTONOMA DELLA SARDEGNA, rappresentata
e difesa da: GIAN PIERO CONTU con
domicilio eletto in CAGLIARI VIALE TRENTO N.69
presso UFFICIO LEGALE REGIONE SARDA;
PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, rappresentato
e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in CAGLIARI VIA DANTE
N.23 presso la sua sede;
MINISTERO
DIFESA, rappresentato
e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in CAGLIARI VIA DANTE
N.23 presso la sua sede;
PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE SARDA, non costituitosi in giudizio;
per
l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
dell’atto
del Direttore del Servizio Reclutamento e mobilità della Direzione generale
dell’organizzazione e del personale dell’Assessorato
degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione Sardegna, prot. n. 2779
del 13/2/2007, avente ad oggetto diniego alla instaurazione di rapporto di
lavoro, ai sensi dell’art. 11 del bando concorsuale del concorso per esami per
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 104 unità di personale da impiegare
in attività lavorative ascrivibile a quelle dell’area A – livello
retributivo A1 “Agente”;
del
decreto del Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna, prot.
339/16.4.19 del 12/2/07 di diniego del riconoscimento della qualifica di Agente
di Pubblica Sicurezza;
dell’atto
del dirigente dell’Ufficio Nazionale per il servizio civile del Ministero
della Solidarietà Sociale – Presidenza del Consiglio di Ministri, prot. n.
6258/II/3 dell’8/2/2007;
del
provvedimento del Direttore – Generale Vicario della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, prot. n. UNSC/35178/II/3 del 4/8/2006 di non accoglimento
dell’istanza di revoca dello status di obiettore;
di
ogni altro atto presupposto, inerente e conseguente.
VISTO il ricorso, con i relativi
allegati, e la contestuale domanda cautelare;
VISTI gli atti di costituzione
in giudizio di: MINISTERO
DIFESA, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
e REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA;
VISTI gli atti tutti della
causa;
NOMINATO relatore per la Camera
di Consiglio il Consigliere GRAZIA FLAIM,
uditi altresì gli avvocati delle parti, come da separato verbale;
VISTO
l'art. 21, commi ottavo ed undicesimo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
come modificata dall'art. 3, comma primo, della legge 21 luglio 2000, n. 205;
CONSIDERATI
i precedenti giurisprudenziali
esistenti, favorevoli al principio di revocabilità della domanda di obiezione
di coscienza (TAR Abruzzo-Pescara n. 64 del 22.1.2007; TAR Marche n. 842 del
25.10.2006; C.d.S., III 964/2003);
RILEVATA
l’importanza,
in termini di danno grave, per il ricorrente alla stipulazione del contratto di
lavoro a seguito di favorevole svolgimento della procedura concorsuale di agente
forestale.
P.Q.M.
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SARDEGNA
accoglie
la domanda
cautelare, con ammissione del ricorrente alla stipulazione del contratto di
lavoro.
La
presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso
la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
CAGLIARI
, li 26
Aprile 2007
L’Estensore
Il Presidente
Il
Segretario
Depositata
in segreteria il 27/04/2007
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER LA CAMPANIA
SALERNO
SECONDA SEZIONE
Registro Ordinanze: 315/2007
Registro Generale: 472/2007
nelle persone dei Signori:
SABATO GUADAGNO Presidente, relatore
FRANCESCO MELE Cons.
GIOVANNI GRASSO Ref.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 12 Aprile 2007
Visto il ricorso 472/2007 proposto da:
L. S.
rappresentato e difeso da:
BONADUCE AVV. FRANCESCO
GRANATO AVV. GIANLUCA
con domicilio eletto in SALERNO
L.GO MOSCATI,7 C/O FOCCILLO
contro
UFFICIO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE
PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA STATO
con domicilio eletto in SALERNO
CORSO VITTORIO EMANUELE N.58
presso la sua sede
MINISTERO DELLA DIFESA
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del decreto . 20/06
relativa a rvoca status di obiettore di coscienza;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI
Udito il relatore Cons. SABATO GUADAGNO e uditi gli avvocati presenti come da
verbale;
-Considerata la gravità del danno
derivante dalla mancata partecipazione a specifiche procedure concorsuali;
Visto l’art. 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, così come modificato
dall’art.3 della legge n.205/2000;
Ritenuto che sussistono le ragioni previste dal citato art. 21 della legge
6.12.1971 n.1034;
P.Q.M.
ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata
presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle
parti.
SALERNO, lì 12 aprile 2007
Il Presidente est.
Il segretario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’ABRUZZO
Sezione staccata di Pescara
N.D.....64/07
N.R.G.7/2007
composto dai magistrati:
-Antonio CATONI presidente
-Miclele ELIANTONIO consigliere
-Dino NAZZARO consigliere relatore
ha pronunciato, ai sensi degli artt. 21, comma 10^, e 26 L. 1034/1971, la
seguente
SENTENZA
Nel giudizio proposto con ric. n. 7 del 2007, da B... L..., costituito con
l’avv. Giulio CERCEO, come in ricorso;
CONTRO
IL MINISTERO DELL’INTERNO – Prefettura di Pescara – Questura di Pescara,
quali rappresentati, in giudizio con l’Avvocatura dello Stato;
PER L’ANNULLAMENTO
-del decreto prefettizio di revoca del porto d’armi (24.11.2006 prot. N.
......) e del divieto di detenzione di armi e munizioni (5.12.2006 prot. N.
....................);
visto il ricorso, la costituzione dell’Avvocatura, le memorie ed i documenti
depositati;
udito alla camera di consiglio dell’11 gennaio 2007 il consigliere Dino
NAZZARO e gli avv. G. CERCEO e L. DI BARTOLOMEO;
visto le conclusioni rassegnate;
ritenuta la causa per la decisione, previo avvertimento alle parti della
possibilità di una sentenza immediata, con ordine di relativa verbalizzazione,
e considerato, quanto segue, in
FATTO e DIRITTO
-il ricorrente, guardia giurata in servizio presso un istituto di vigilanza
privata, si è visto revocare la licenza, relativa alla pistola di servizio, in
quanto è stato, a suo tempo, obiettore di coscienza. Si sostiene che la
richiesta e la concessione della licenza importava anche il superamento dello
stato di obiettore e che quanto mai opportuno era nella fattispecie l’avviso
dell’avvio del procedimento di revoca.
L’Avvocatura dello Stato ricorda che si è in presenza di un atto
“vincolato” (art. 15, comma 6^) e che l’obiezione di coscienza non può
avere una funzione strumentale.
***
-La questione è meritevole di considerazione, ponendo
in posizione conflittuale il diritto di libertà di coscienza (artt. 19, 21 e 22
cost.) con quello allo svolgimento del “lavoro scelto” (art. 4 cost.).La
legge n. 230/8.7.1998, che ha abrogato la L. n. 772/15.12.1972 (art. 23),
configura l’obiezione di coscienza come l’esercizio di un diritto di libertà,
parificando il servizio civile sostitutivo al “dovere costituzionale di difesa
della Patria”; essa, peraltro, pone delle preclusioni ai soggetti che siano
titolari di autorizzazioni all’uso delle armi (artt. 28 e 30 T.U. L. P.S.,
r.d. n. 773/18.6.1931), precisando (art. 2, lett. a) che il rilascio del porto
d’armi comporta rinuncia ad esercitare il diritto di obiezione di coscienza;
esso rappresenta un ammonimento per coloro che sono ancora soggetti
all’obbligo di leva, mentre, se l’interessato ha già svolto il servizio
civile sostitutivo di quello militare, al medesimo è vietato detenere ed usare
le armi; all’autorità di pubblica sicurezza, inoltre, è fatto divieto di
rilasciare o rinnovare qualsiasi autorizzazione relativa all’esercizio delle
attività con uso di armi, così come ai medesimi è inibita la partecipazione
ai concorsi per le FF.AA., Arma dei Carabinieri, Polizia dello Stato, Corpo di
polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato o per qualsiasi impiego che
comporti l’uso delle armi (art. 15, comma 6^ e 7^ L. 230/98).
Tale parte preclusiva della normativa ha a presupposto il persistere della
qualità di obiettore di coscienza, che, invero, dovrebbe venir meno in base
alla semplice richiesta di parte di essere autorizzato al porto d’armi.
La Corte costituzionale (sent. n. 141/7.4.2006), nel respingere la questione di
costituzionalità della normativa di specie, ha ritenuto che il divieto dà
effettività e serietà alla scelta fatta in punto di “ripudio delle armi”
e, quindi, la inibizione delle attività, che hanno ad oggetto un uso delle
stesse contro altro eventuale soggetto, si pone su un piano di coerenza logica.
La Corte non ha affrontato la problematica relativa al “diritto al lavoro”
ed alla stessa libertà di pensiero che è “ambulatoria usque ad supremum
exitum vitae”; la possibilità di un cambiamento di idee e/o di rinuncia
“postuma” alla stessa obiezione di coscienza, non è, pertanto, esclusa ed
essa, se non implica la vanificazione dell’espletato servizio civile (factum
infectum fieri nequit), comporta la sottoposizione dell’interessato agli
effetti ulteriori di cui all’art. 15 comma 4^, L. n. 230/98 (richiamo alle
armi per mobilitazione per i soggetti per i quali sono sopravvenute le
condizioni ostative, per l’obiezione di coscienza, di cui all’art. 2 della
stessa legge).
Il giudicante, peraltro, ritiene che la presente fattispecie, che vede il
ricorrente svolgere l’attività (prettamente civile) di guardia giurata con
l’uso di un’arma, non per offendere, bensì per difendere, possa essere
decisa senza alcun ulteriore incidente di costituzionalità, mediante una
valutazione ermeneutica conforme ai valori costituzionali.
Tralasciando gli aspetti procedimentale – partecipativi (art. 7 L. 241/1990),
che trovano superamento da parte dell’art. 21 octies, comma 2^, L. 241/1990,
aggiornato dalla L. n. 15/2005 (cd. fase processuale preclusiva
dell’annullamento), il discorso va portato sui binari della
“ragionevolezza”.
Se è esatto che l’obiezione di coscienza presuppone una precisa scelta
ideale, con il rifiuto della violenza e, quindi, delle armi, e che la stessa
potrebbe essere utilizzata strumentalmente dal soggetto per svolgere il servizio
militare in forma “civile”, fatto da stigmatizzare e punire, non è
possibile, una volta che l’obbligatorietà del servizio di leva sia venuto
meno, sia pure nella forma della sospensione (art. 2, comma 1^, lett. f, L. n.
331/14.11.2000), con la istituzione del “militare professionalizzato”, fare
della “obiezione di coscienza accolta” una “gabbia” limitativa delle
possibilità del cittadino, libero di cambiare idee politiche e/o etiche, nonché
avente diritto a svolgere l’attività lavorativa che si è scelta; del resto,
quel che è essenziale è l’accertamento delle condizioni di legge al momento
della richiesta ed ogni altra disposizione ha una validità “rebus sic
stantibus”.
Che la normativa non sia così assoluta lo si ricava dal richiamato art. 15,
comma 4^, L. 230/1998, che consente di mobilitare in armi anche i cittadini che
abbiano prestato servizio civile e poi, nei fatti, si siano comportati in modo
diverso, per qualsiasi ragione, ivi compresa la “rinuncia postuma” esplicita
e/o per “facta concludentia”, quale appunto la richiesta di porto d’armi
(regolarmente accolta e rinnovata senza alcun nascondimento dell’attività da
svolgere da parte dell’interessato) ed il tipo di lavoro scelto.
Pur volendo considerare, nonostante fondate perplessità, quello di obiettore di
coscienza uno “status” particolare, fondamentale è la possibilità di
rinunciarvi e recuperare il proprio diritto costituzionale al lavoro ed alla sua
libera scelta; la normativa, come illustrato, consente, sia pure indirettamente,
tale possibilità e non pone alcun problema di costituzionalità.
La stessa obiezione di coscienza al servizio militare ha assunto, infine, sul
piano socio – politico e giuridico, un ridimensionamento a problema etico
individuale con la L. 23.8.2004 n. 226, che ha sospeso, dal 1.1.2005, il
servizio di leva obbligatorio nell’ambito di una progressiva trasformazione
professionale della figura del militare.
La logica della “coerenza” ha sempre un valore “rebus sic stantibus” e
mai assoluto, né può essere vincolata ad atti formali e/o procedurali, essendo
sufficiente, per il venir meno della riconosciuta qualità, il porre in essere
di situazioni ostative al suo mantenimento; né va dimenticato che l’obiezione
di coscienza è riconosciuta dall’ordinamento in maniera tassativa e per
prestazioni personali normativamente imposte, risultanti conflittuali con
particolari valori morali, meritevoli di salvaguardia anche da parte del diritto
secolarizzato.
L’obiezione di coscienza è un diritto di natura
personalissima e connesso anche all’evolversi della personalità del soggetto
ed al suo spiegarsi nell’ambito sociale e lavorativo; esso, quindi, è nella
piena disponibilità dell’interessato, che può farvi rinuncia come e quando
ritiene, in forma anche implicita, ponendo in essere comportamenti “non
coerenti”, ovvero, come nel caso in esame, intraprendendo un’attività
lavorativa di “guardia giurata” e chiedendo alla Prefettura
l’autorizzazione al porto d’armi.
La normativa non tratta espressamente della rinuncia all’obiezione di
coscienza, proprio perché non ha ritenuto di doverla circondare di formalità,
al pari del riconoscimento, essendo sufficiente il sopravvenire di “condizioni
ostative” (art. 15, comma 4^, L. 230/1998).
Conclusivamente il ricorso va accolto; la novità della fattispecie,
ermeneuticamente complessa, giustifica la compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara,
-accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla gli atti impugnati;
-spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa e
manda alla Segreteria per le relative comunicazioni.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio dell’11 gennaio 2007.
-Antonio CATONI presidente
-Dino NAZZARO consigliere estensore
IL Segretario di udienza
Pubblicata mediante deposito in segreteria in data 22.01.2007
Il Direttore di Segreteria
N. 00366/2007 REG.SENTENZE
N. 00135/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 135 del 2007, proposto dal signor L. I.,
rappresentato e difeso dall’avvocato professor Daniele Granara, con domicilio
eletto presso di lui a Genova in via Bosco 31/4;
contro
Ministero della Difesa, in persona del ministro in carica
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del presidente in carica,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocatura distrettuale dello Stato di
Genova, con domicilio presso l’ufficio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto 28.12.2006, prot. ...... con cui è stato revocato il già disposto
accoglimento della domanda di rinuncia dell’interessato allo status di
obiettore di coscienza
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni statali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 01/03/2007 il dott. Paolo Peruggia
e uditi per le parti gli avvocati Daniele Granara e Gianmario Rocchitta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Il signor L. I. riferisce di aver prestato il servizio civile sostitutivo di
quello militare negli anni 1988-1989, e di aver mutato nel tempo le originarie
convinzioni circa il rapporto dell’uomo con le armi. Su tali presupposti egli
chiese ed ottenne la revoca (atto ....2004, prot. ....XXX...) dello status
acquisito al momento della formulazione della dichiarazione di obiezione di
coscienza, cosa che tra l’altro gli consentì di entrare a far parte della
polizia provinciale di La Spezia, che munisce di armi da fuoco i propri
appartenenti. Per ciò l’interessato si ritiene leso dal provvedimento
comunicatogli con missiva 10.1.2007, prot. ....... con cui l’ufficio nazionale
per il servizio civile ha revocato la precedente revoca dello status di
obiettore, ed ha così notificato l’atto 1.2.2007, depositato il 15.2.2007 con
cui denuncia:
violazione dell’art. 1 della legge 8.7.1998, n. 230 in relazione ai principi
generali in materia di acquisizione di status e di tutela dell’affidamento.
Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifesta.
violazione e falsa applicazione degli artt. 7 ed 8 della legge 7.8.1990, n. 241,
violazione dei principi in materia di giusto procedimento, eccesso di potere per
difetto di istruttoria e di motivazione, e per illogicità manifesta.
violazione dell’art. 3 della legge 7.8.1990, n. 241, eccesso di potere per
difetto ed erroneità della motivazione e per contraddittorietà ed illogicità
manifeste, violazione dei principi generali in materia di obiezione di
coscienza, perplessità.
violazione dell’art. 1 della legge 8.7.1998, n. 230 in relazione ai principi
generali della revoca degli atti amministrativi, eccesso di potere per difetto
del presupposto e per contraddittorietà ed illogicità manifeste.
violazione dell’art. 1 della legge 8.7.1998, n. 230 in relazione alla
violazione degli artt. 2, 3, 21 e 97 Cost., ed agli artt. 9 e 10 della CEDU.
Eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti e per contraddittorietà
ed illogicità manifeste. Ingiustizia grave e manifesta.
Illegittimità derivata dalla illegittimità costituzionale dell’art. 1 della
legge 8.7.1998, n. 230 per violazione degli artt. 2, 3 e 21 Cost.
Illegittimità derivata dalla illegittimità costituzionale dell’art. 15 in
relazione agli artt. 2, 3, 25 e 51 Cost.
E’ chiesta la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.
DIRITTO
Il ricorrente lamenta la revoca intervenuta ad opera dell’amministrazione
della sua posizione di rinunciante all’opzione di obiettore di coscienza.
Il collegio può prescindere dalla valutazione della questione di giurisdizione,
altra volta ritenuta dirimente dal giudice amministrativo, e ritenere fondato il
ricorso sotto l’assorbente profilo - dedotto con il secondo motivo di ricorso
- con il quale si lamenta l’omessa comunicazione di avvio del procedimento di
revoca ex art. 7 L. 241/1990, nonché la violazione dei principi generali in
materia di giusto procedimento.
Per costante e concorde giurisprudenza, infatti, “la preventiva comunicazione
di avvio del procedimento prevista dall'art. 7. l. n. 241 del 1990 rappresenta
un principio generale dell'agere amministrativo, soprattutto quando si tratta di
casi di autotutela a mezzo di revoca o annullamento di precedenti provvedimenti
favorevoli” (T.A.R. Campania-Napoli, III, 9.5.2006, n. 4026; nello stesso
senso Cons. di St., VI, 27.2.2006, n. 821).
Né soccorre il disposto dell’art. 21-octies comma 2 secondo periodo della L.
241/1990 (“il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per
mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione
dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto
essere diverso da quello in concreto adottato”).
La circostanza stessa che la decisione di giungere alla revoca del precedente
provvedimento di accoglimento dell’istanza di rinuncia allo status di
obiettore di coscienza dipenda dalla soluzione di un’opinabile questione
interpretativa (risolta con esiti alterni dallo stesso Consiglio di Stato)
esclude che l’amministrazione possa fornire in giudizio la prova che il
contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in
concreto adottato.
Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio,
che si liquidano in € 1.500,00 (millecinquecento), oltre I.V.A. e C.P.A.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 01/03/2007 con
l'intervento dei signori:
Enzo Di Sciascio, Presidente
Paolo Peruggia, Consigliere, Estensore
Pierpaolo Grauso, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/03/2007
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
N. 8 REG. SENT. ANNO 2007
N. 422 REG. RIC. ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- II^ SEZIONE -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 422/02 proposto da P... A......, rappresentato e difeso
dall’avv. Marino Bianco, nel cui studio in Firenze è domiciliato in Via
Nazionale n. 57 (già in Via Santa Reparata n. 40);
c o n t r o
- il COMUNE DI FIRENZE, in persona del Sindaco pro tempore, nonché del
dirigente della Direzione Organizzazione, quanto a quest’ultimo, - su delega
del Sindaco – rappresentato e difeso dall’avv. Sergio Peruzzi e dall’avv.
Alessandra Cappelletti, domiciliato a Piazza della Signoria (Palazzo Vecchio);
e nei confronti di:
- VANNINI MARCO, NON COSTITUITOSI IN GIUDIZIO;
P E R L ‘ A N N U L L A M E N T O, PREVIA SOSPENSIONE
della determinazione dirigenziale 28.12.2001 n. 17465 (comunicata con nota
9.1.2002 n. 256) con la quale il dirigente della Direzione organizzazione ha
preso atto che il ricorrente, vincitore del concorso pubblico a 50 posti di
agente di Polizia Municipale del Comune di Firenze, non aveva i requisiti di
accesso richiesti dal bando, disponendo di non procedere alla sua assunzione,
della determinazione –dirigenziale 28.12.2001 n. 17478, per quanto occorrer
possa, con cui è stata disposta l’assunzione di 110 agenti di Polizia
Municipale nonché del bando del concorso in questione, approvato con
determinazioni dirigenziali 12.10.2000 n. 10178 e 1.6.2001 n. 6586, in quanto
occorra, in parte qua per i punti 5 e 9 dell’art. 3 e di tutti gli atti
connessi;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;
Viste le memorie difensive presentate dalle parti;
Vista l’ordinanza cautelare 12.3.2002 n. 336 con cui questa Sezione ha
respinto l’istanza di sospensione;
Vista l’ordinanza istruttoria 2.3.2006 n. 1139 con cui questa Sezione ha
disposto l’acquisizione di ulteriore documentazione;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore designato il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia;
Uditi, alla pubblica udienza del 13 luglio 2006, gli avv.ti Marino Bianco e
Sergio Peruzzi;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
F A T T O E D I R I T T O
Con determinazione dirigenziale 12.10.2000 n. 10178 il Comune di Firenze indisse
il Corso-concorso pubblico per la copertura di 50 posti nel profilo di Agente di
Polizia Municipale (Cat. C), cui partecipò il signor Palchetti Andrea
collocandosi al 3° posto della graduatoria approvata con determinazione
dirigenziale – Direz. Organizz. 28.12.2001 n. 17399; determinazione che, nel
dare atto della validità triennale della graduatoria, disponeva (prima della
stipula del contratto di lavoro) una “ulteriore verifica del possesso dei
requisiti d’accesso dichiarati dai candidati nella domanda di concorso”.
A seguito di tale verifica con determinazione dirigenziale 28.12.2001 n. 17465
(in pari data rispetto all’approvazione degli atti del concorso) il Comune di
Firenze, avendo rilevato che il sig. Palchetti aveva prestato servizio civile
come obiettore di coscienza e, quindi, aveva un impedimento al porto ed
all’uso dell’arma in dotazione della Polizia Municipale, stabiliva di non
procedere alla sua assunzione in servizio per mancanza di uno dei requisiti al
concorso.
Avverso la determinazione di esclusione dalla graduatoria, unitamente a quella
in pari data n. 17478 con cui, invece, il Comune ha disposto l’assunzione di
110 Agenti di Polizia Municipale attingendo a quella graduatoria, nonché, ove
occorra, le specifiche disposizioni del bando, art. 3 punto 5 e 9, relative ai
requisiti di ammissione al concorso, l’interessato ha proposto il ricorso in
epigrafe, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, per i seguenti
motivi:
A) quanto alle determinazioni dirigenziali n. 17465/2001 e n. 17478/2001.
A.1. Violazione del bando di concorso e del principio di imparzialità e buon
andamento, anche sotto il profilo della chiarezza e trasparenza nonché della
legge n. 230/1998; eccesso di potere per travisamento e difetto di motivazione,
nonché illegittimità derivata della determinazione dirig. N. 17478/2001.
Ad avviso del ricorrente, infatti, la determinazione dirigenziale che esclude
dalla graduatoria e dall’assunzione il ricorrente non indicherebbe le norme di
legge che gli impediscono il porto e l’uso dell’arma, ma richiama l’art.
15 comma 7 della legge 8.7.1998 n 230 sul servizio civile (sostitutivo di quello
militare), mentre il bando di concorso per i requisiti di accesso faceva
riferimento soltanto al Regolamento Comunale per l’armamento del Corpo di
Polizia Municipale e, quindi, non avrebbe previsto l’impossibilità di accesso
al concorso da parte degli obiettori di coscienza.
A.2 Con traddittorietà con precedente provvedimento, eccesso di potere e
carenza di motivazione specifica per gli atti di autotutela, nonché violazione
delle norme sul giusto procedimento e dei principi di buon andamento e di non
aggravamento, violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990 ed illegittimità
derivata della connessa determinazione dirig. n. 17478/2001.
L’esclusione del ricorrente dalla graduatoria e dall’assunzione
costituirebbe un vero e proprio atto di autotutela per il quale, però,
difetterebbe la richiesta motivazione circa la sussistenza di un interesse
pubblico concreto ed attuale all’annullamento dell’atto illegittimo;
erroneamente, quindi, il Comune avrebbe qualificato come “errore materiale”
l’ammissione del ricorrente al corso-concorso; infine sarebbe mancato
qualsiasi avviso di avvio del procedimento di annullamento de quo nei suoi
confronti.
B. Quanto al bando del corso-concorso, art. 3 punti 9 e 5.
B.1 Genericità ed indeterminatezza, ed eccesso di potere per travisamento ed
irragionevolezza nonché violazione del Regolamento del Comune di Firenze per
l’armamento della Polizia Municipale (delibera 12.1.1998 n. 48), della legge
7.3.1986 n. 65, della legge 8.7.1998 n. 230 e dei principi di imparzialità e
buon andamento nonché illegittimità derivata delle determinaz.dirig. n. 17465
e n. 17478 del 28.12.2001.
Il bando del corso-concorso, ad avviso del ricorrente, non contemplerebbe il
divieto di partecipazione degli obiettori di coscienza, ma le prescrizioni del
punto 9 art. 3 del bando – ove avessero portata preclusiva-sarebbero comunque
illegittime per violazione dello stesso Regolamento comunale per la disciplina
dell’armamento del Corpo di Polizia Municipale sotto il profilo del
travisamento e dell’erroneo presupposto nonché della legge quadro
sull’ordinamento di Polizia Municipale 7.3.1986 n. 65, che non assimila
automaticamente l’attività dell’agente di Polizia Municipale a quella
dell’agente di Pubblica sicurezza ed, infine, anche della vigente legge
sull’obiezione di coscienza n. 230/1998, art. 15, poiché le funzioni di
agente della Polizia Municipale non comportano di per se stesse l’uso delle
armi.
Infine il ricorrente, insistendo sulla equivocità delle prescrizioni del bando
che avrebbero impedito l’ammissione al corso concorso di coloro che avessero
prestato servizio civile, ha rilevato che soltanto l’esito negativo della
procedura concorsuale ha fatto sorgere il suo interesse concreto ed attuale
all’impugnazione del bando medesimo per gli esposti profili; pertanto le
correlate censure sarebbero chiaramente tempestive.
1.1. Si è costituito in giudizio il Comune di Firenze, che ha eccepito la
tardività delle censure formulate avverso il bando di concorso e
l’inammissibilità di quelle avverso la determinazione di esclusione dalla
graduatoria in quanto atto meramente esecutivo del bando stesso; nel merito,
poi, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza 12.3.2002 n. 336 questa Sezione respinse l’istanza di
sospensione dei provvedimenti impugnati.
Con memoria difensiva del febbraio 2006 il ricorrente, insistendo per
l’accoglimento del ricorso, ha, inoltre, fatto presente che – nelle more del
giudizio – il Consiglio Comunale con delibera 16.6.2003 n. 347 aveva approvato
una modifica al Regolamento Comunale per l’armamento della Polizia municipale,
art. 4, che espressamente contemplava la previsione dell’impiego degli
agenti-obiettori “in servizi compatibili con tale posizione”; si ricordava,
poi, che nel frattempo dal gennaio 2005 era stata anche abolita la leva
obbligatoria militare con la conseguente eliminazione della occasione che più
frequentemente portava a formulare l’obiezione di coscienza.
Con memoria difensiva sempre del febbraio 2006 il Comune di Firenze,
preliminarmente illustrata in maniera più articolata l’eccezione di tardiva
impugnazione del bando di concorso, nel merito ha confermato la richiesta di
rigetto del ricorso; poi ha ridepositato una relazione della direzione
organizzazione e altra documentazione.
Con successiva ordinanza istruttoria n. 1139/2006 è stata disposta
l’acquisizione della copia della domanda di partecipazione al concorso
presentata dal ricorrente, ponendo tale incombente a carico del Comune di
Firenze che ha provveduto con nota 20 aprile 2006.
Nell’imminenza della trattazione della causa con ulteriore memoria il
ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Alla pubblica udienza del 13 luglio 2006, uditi i difensori presenti per le
parti, la causa è passata in decisione.
2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto la controversia concerne
principalmente la dedotta illegittimità del provvedimento con cui il
ricorrente, inserito al 3° posto in graduatoria del corso-concorso per 50 posti
di agente di polizia municipale presso il Comune di Firenze, è stato poi
escluso dal concorso (in quanto obiettore di coscienza), nonché del bando del
concorso medesimo, in parte qua, limitatamente alla clausola dell’art. 3,
punto 9, relativa all’assenza di situazioni personali preclusive del porto e
dell’uso dell’arma “in dotazione obbligatoria a tutti gli appartenenti
alla Polizia municipale”.
Comunque in via preliminare va esaminata l’eccezione di tardività
dell’impugnazione del bando (effettuata soltanto all’esito delle prove
concorsuali il 22.2.2002), nonché di inammissibilità delle censure formulate
avverso il provvedimento di esclusione in quanto atto meramente esecutivo del
bando stesso.
L’eccezione non appare condivisibile.
Invero la fattispecie all’esame presenta dei tratti peculiari per cui
all’epoca di pubblicazione del bando non era configurabile in capo al
ricorrente l’interesse ad impugnarlo.
Infatti, in primo luogo, il candidato Palchetti è stato regolarmente ammesso al
concorso con la determinazione dirigenziale 8.8.2001 n. 9681, allegato 2, numero
progressivo 1.896 nell’elenco di quelli (2111) “in possesso dei requisiti
previsti per l’ammissione al corso-concorso”, mentre, sotto altro profilo,
il candidato medesimo ha dichiarato nella domanda di partecipazione di non avere
impedimenti personali che limitassero il porto e l’uso dell’arma in
dotazione obbligatoria.
Pertanto l’interesse del ricorrente all’impugnazione del bando è
chiaramente sopravvenuto durante lo svolgimento della procedura concorsuale e
cioè soltanto a seguito della esclusione dalla graduatoria dei vincitori
(disposta con la determinazione dirigenziale 28.12.2001 n. 17465) a causa della
asserita mancanza dei requisiti d’accesso al concorso medesimo.
2.1. Nel merito il ricorso appare fondato con specifico riferimento alla
violazione dell’obbligo di avviso di avvio di procedimento di cui alla legge
n. 241/1990, art. 7, ed alla dedotta illegittimità derivata, nonché quanto
all’art. 3 punto 9 del bando, con riferimento alla falsa applicazione della
legge 8.7.1998 n. 230, art. 15, della legge 7.3.1986 n. 65 e del Regolamento del
Comune di Firenze per la disciplina dell’armamento del Corpo di Polizia
Municipale.
Come si è sopra accennato, il provvedimento di esclusione è stato motivato con
riferimento all’art. 15 della legge 8.7.1998 n. 230 in materia di obiezione di
coscienza che vieta a coloro che hanno prestato il servizio civile (gli
obiettori) “di partecipare ai concorsi per l’arruolamento nelle forze
armate, nell’arma dei Carabinieri, nel Corpo della Guardia di Finanza, nella
Polizia di Stato nel Corpo di Polizia penitenziaria e nel Corpo Forestale dello
Stato o per qualsiasi altro impiego che comporti l’uso delle armi”.
In realtà, invece, la suddetta preclusione, come la giurisprudenza ha avuto
modo di precisare (vedi ex multis C.G.A. 12.6.2003 n. 240 nonché parere C.d.S.,
III, 25.3.2003 n. 964), non risulta applicabile anche ai concorsi di assunzione
nella Polizia Municipale comunale poiché, ai sensi della legge quadro
sull’ordinamento della polizia municipale 7.3.1986 n. 65, art. 5, il personale
di polizia municipale è abilitato a svolgere anche funzioni ausiliari di
pubblica sicurezza soltanto previo conferimento da parte del competente Prefetto
della qualità di agente di pubblica sicurezza; conferimento condizionato
all’accertamento di specifi requisiti indicati nel medesimo art. 5 il cui
venir meno comporta la perdita della suddetta qualità da disporsi con apposito
provvedimento del Prefetto; lo stesso art. 5 citato, al comma 5, prevede che gli
addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di
agente di pubblica sicurezza possono portare anche fuori dal servizio le armi di
cui “possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e
modalità previsti dai rispettivi regolamenti”.
Con decreto del Ministero dell’Interno 4.3.1987 n. 145 (Norme concernenti
l’armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita
la qualità di agente di pubblica sicurezza) è stato previsto (art.2) il rinvio
ai regolamenti comunali per determinare “i servizi di polizia municipale per i
quali gli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza
portano, senza licenza, le armi di cui sono dotati, nonché i termini e le
modalità del servizio prestato con armi”; infine, in attuazione del suddetto
decreto ministeriale, con il regolamento comunale (approvato – nel testo
vigente – con delibera consiliare 12.1.1998 n. 48) il Comune di Firenze
disciplinò l’armamento del proprio Corpo di Polizia Municipale, stabilendo
(art. 1) che i servizi prestati con armi possono essere eseguiti solo dagli
appartenenti al Corpo che siano in possesso della qualità di agenti di pubblica
sicurezza;
2.2. Dall’illustrato quadro normativo emerge, quindi, che lo status di agente
di pubblica sicurezza costituisce una prerogativa accessoria ed eventuale
(acquisibile solo a seguito di specifico procedimento di competenza del
Prefetto) delle funzioni di servizio dell’agente di Polizia Municipale e che
l’arma non è in ordinaria “dotazione obbligatoria” degli agenti di
Polizia Municipale, poiché solo quelli in possesso della qualità di agente di
pubblica sicurezza posso eseguire i servizi prestati con armi (vedi art. 1
Regolamento Comune di Firenze per l’armamento del Corpo di Polizia
Municipale).
Conseguentemente risulta illegittima per violazione delle riportate fonti
normative (legislative e regolamentari) e del principio di trasparenza nonché
per travisamento (terzo motivo) la prescrizione del bando di concorso che, dando
per presupposta la dotazione obbligatoria dell’arma per tutti gli appartenenti
alla Polizia municipale ai sensi del vigente regolamento comunale
sull’armamento della medesima, ha previsto all’art. 3, punto 9 (tra i
requisiti per l’ammissione al corso concorso per agenti) che i candidati non
avessero impedimenti al porto ed uso di armi “derivanti da norme di legge o
regolamento ovvero da scelte personali”.
2.3. Parallelamente la determinazione dirigenziale n. 17465/2001 di esclusione
del ricorrente dal concorso risulta illegittima non solo per illegittimità
derivata da quella dell’art. 3, p. 9, del bando, ma in via autonoma anche per
falsa applicazione della legge 8.7.1998 n . 230, art. 15 (primo motivo) e per
violazione della legge n. 241/1990, art. 7.
Infatti, come si è detto, le funzioni appartenenti alla Polizia municipale di
per se stesse non rientrano tra quelli che comportano l’uso di armi e, quindi,
la partecipazione al concorso per tale impiego non rientra nell’ambito dello
specifico divieto disposto dalla suddetta disposizione legislativa nei confronti
degli obiettori di coscienza ammessi a prestare servizio civile; inoltre, per
generale canone ermeneutico, le prescrizioni normative limitative della sfera
giuridica del privato vanno interpretate ristrittivamente per l’evidente
esigenza di garantire non solo la certezza del diritto, ma anche l’osservanza
dei diritti fondamentali della persona riconosciuti a livello costituzionale.
2.3.1. Comunque, anche se la verifica “ulteriore” del possesso dei requisiti
d’accesso al concorso era prevista nella stessa delibera 28.12.2001 n. 17399
di approvazione della graduatoria di merito cionondimeno l’amministrazione
procedente (in osservanza dell’obbligo di avviso di avvio del procedimento ai
sensi dell’art. 7 legge n. 241/1990), avrebbe dovuto, comunque, comunicare al
concorrente – vincitore che non avrebbe proceduto alla conseguente assunzione
in servizio, avendo rilevato che l’ammissione al concorso in realtà sarebbe
avvenuta “errore materiale”.
Invece illegittimamente il candidato non è stato posto in grado né di fornire
le proprie controdeduzioni in ordine ai pretesi effetti preclusivi derivanti
dalla propria posizione di obiettore, che (all’epoca del concorso) svolgeva il
servizio civile, né tanto meno di partecipare al seguito del procedimento con
cui il Comune di Firenze, escluso il ricorrente dalla graduatoria (unitamente ad
altro candidato), con determinazione dirigenziale 17478 del 28.12.2001 ha deciso
di procedere all’assunzione non solo dei 50 originari vincitori bensì di 112
unità di personale (attingendoli dalla stessa graduatoria avendo deciso di
procedere alla copertura anche di altri 40 posti nel profilo di agente di
Polizia Municipale resisi disponibili nelle more dello svolgimento del concorso
in questione).
2.4. Va, infine, rilevato che la dichiarata illegittimità della esclusione del
ricorrente dalla graduatoria (3° posto) comporta di necessità in via derivata
l’invalidità in parte qua anche della determinazione 17478/2001 limitatamente
alla parte in cui ha coperto con altro candidato uno dei 112 posti vacanti per
il quale, invece, il ricorrente aveva titolo ad essere assunto.
2.5. Infine, per completezza del quadro regolamentare ed organizzativo relativo
al Servizio di Polizia Municipale del Comune di Firenze, il collegio fa presente
che – nelle more del giudizio – con delibera 16.6.2003 n. 347 il Consiglio
Comunale ha apportato alcune modifiche al citato Regolamento per la disciplina
dell’armamento del Corpo di polizia Municipale, prevedendo – tra l’altro
– nel nuovo testo dell’art. 4 che “gli obiettori di coscienza
eventualmente presenti nel Corpo della Polizia Municipale saranno impiegati, nel
rispetto del presente regolamento, secondo le disposizioni del Comando in
servizi compatibili con tale posizione di obiettore” (comma 2) e precisando
(comma 7) che ogni appartenente al Corpo non dotato dell’arma “non può
essere adibito ai servizi di guardia armata a sedi o palazzi, né a quelli di
pronto intervento a bordo di veicoli, con esclusione degli altri servizi
ordinari ovvero di viabilità e rilievo di incidenti stradali, effettuati anche
in orario notturno”.
Pertanto, nell’attuale quadro regolamentare comunale, lo svolgimento del
servizio di agente di Polizia Municipale da parte del ricorrente, quanto allo
status di obiettore di coscienza, avverrebbe in presenza di specifiche
indicazioni normative volte a garantire sia la piena efficienza sia la
compatibilità con la pregressa dichiarazione di obiezione di coscienza.
3. Concludendo, assorbita ogni altra censura o profilo di censura per economia
di mezzi e preliminarmente respinta l’eccezione di tardiva impugnazione del
bando, nel merito di ricorso va accolto e, per l’effetto, vanno annullate (per
quanto riguarda il ricorrente) le determinazioni dirigenziali n.17465 e n. 17478
entrambe del 28.12.2001, nonché il bando del corso-concorso in questione
limitatamente al punto 9 dell’art. 3 nei sensi sopra illustrati (e cioè con
riferimento all’asserito presupposto che l’arma è in dotazione obbligatoria
a tutti gli appartenenti alla Polizia Municipale ai sensi del Regolamento del
Comune di Firenze per la disciplina dell’armamento del Corpo di Polizia
Municipale nel testo vigente nel 2001) con il conseguente obbligo del Comune di
Firenze di assumere ogni iniziativa idonea a dare esecuzione alla presente
sentenza.
Quanto alle spese di lite il Collegio ritiene che sussistono giusti motivi per
compensarle in considerazione delle incertezze che per lungo tempo sono state
connesse alla individuazione delle preclusioni derivanti in più campi
dell’attività lavorativa dalla dichiarazione di obiezione di coscienza.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II^, accoglie il
ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla in parte qua le determinazioni
dirigenziali n. 17465 e n. 17478 entrambe del 28.12.2001, nonché il bando del
corso-concorso in epigrafe meglio indicato quanto all’art. 3, punto 9, nei
sensi e limiti illustrati in motivazione.
Oneri di lite compensati tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze, il 13 luglio 2006, dal Tribunale Amministrativo
Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
Giuseppe PETRUZZELLI - Presidente
Lydia Ada Orsola SPIEZIA - Consigliere,est.
Roberto PUPILELLA - Consigliere
F.to Giuseppe Petruzzelli
F.to Lydia Ada Orsola Spiezia
F.to Silvana Nannucci - Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 15 GENNAIO 2007
Firenze, lì 15 GENNAIO 2007
Il Direttore della Segreteria
F.to Silvana Nannucci
N. 00193/2005 REG. RIC.
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione
Prima)
ha
pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 00193 del 2005, proposto da:
B...... M......., rappresentato e difeso dall’avv. Daniele Granara,
elettivamente domiciliato in Ancona, presso
contro
per
l'annullamento
del
provvedimento del Direttore Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
– Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, prot. n. 2541/II/3 del 18.1.2005,
avente ad oggetto diniego della revoca dello status di obiettore di coscienza,
nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente.
Visto
il ricorso con i relativi allegati;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
del Ministero della Difesa;
Vista
la propria ordinanza 23 marzo 2005, n. 208;
Viste
le memorie difensive;
Visti
tutti gli atti della causa;
Relatore,
nell'udienza pubblica del giorno 22/02/2006, il dott. Giuseppe Daniele e uditi
per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;
Ritenuto
e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Il
sig. M.... B......., dopo aver svolto il servizio civile sostitutivo di cui
all’art. 1 della L. 15 dicembre 1972, n. 772 nel periodo dal 21.8.1990 al
21.8.1991, ha intrapreso l’attività lavorativa di agente di polizia
municipale presso il Comune di San ................
Recentemente,
avendo mutato le proprie precedenti opinioni, è pervenuto al convincimento
dell’assoluta necessità che ogni Stato sia dotato di un proprio apparato
difensivo e come tale debba essere protetto dai propri cittadini.
Pertanto,
con istanza in data 15.11.2004, ha chiesto la revoca del provvedimento
dichiarativo dello status di obiettore di coscienza, anche in ragione della
necessità di dotarsi dell’arma di ordinanza per svolgere in maniera adeguata
la propria attuale attività lavorativa.
Tuttavia
l’istanza è stata respinta dal Direttore Generale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, con
provvedimento , prot. n. 2541/II/3 del 18.1.2005, sul rilievo che “il
Consiglio di Stato, con parere n. 10425/04 espresso nell’Adunanza del
28.9.2004, ha ritenuto che l’attuale normativa non consenta l’adozione del
provvedimento di revoca dello status di obiettore nei confronti di coloro che
abbiano già svolto e completato il servizio civile”.
Il
provvedimento è stato impugnato dall’interessato, con atto notificato il
18.2.2005, depositato l’8.3.2005, che ne ha chiesto l’annullamento,
deducendo censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto molteplici
profili, articolate in cinque distinti motivi.
Si
sono costituiti in giudizio
Con
ordinanza 23 marzo 2005, n. 208, il Tribunale ha respinto l’istanza di
sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.
DIRITTO
1.-
Il ricorso deve essere accolto, risultando, fondate, ed assorbenti, le censure
di violazione dell’art. 1 della legge 8 luglio 1998, n. 230 con esso dedotte.
Non
ignora il Collegio che l’atto impugnato è stato emanato uniformandosi al
parere espresso dal Consiglio di Stato, Sez. III, n. 10425/04; il Collegio
ritiene peraltro di aderire alle conclusioni cui è pervenuto altro parere
espresso dalla medesima Sezione del Consiglio di Stato (sez. III, n. 964/03),
poiché maggiormente aderenti alla “ratio” della vigente normativa, e
formulate in maniera più persuasiva.
Ed
invero,
A
differenza di quanto avveniva nel vigore della L. 15 dicembre 1972, n. 772
(secondo la quale la decisione sulla domanda di obiezione, di carattere
discrezionale, si configurava come concessione di un beneficio ed aveva, quindi,
carattere costitutivo), in base alle norme della L. n. 230 del 1998, attualmente
vigente, l’intervento dell’Amministrazione ai fini dell’accesso del
singolo cittadino al servizio civile, alternativo al servizio militare, si
estrinseca attraverso l’adozione di un atto meramente vincolato, che viene
posto in essere a seguito di domanda presentata dall’interessato e in base al
semplice riscontro dell’assenza delle cause impeditive individuate dalla
legge.
In
questo contesto, l’intervento dell’Amministrazione nel procedimento in
questione ha, unicamente, finalità accertativo – dichiarative della
inesistenza, sul piano oggettivo, delle menzionate cause ostative
all’esercizio del diritto di obiezione di coscienza, applicandosi in
proposito, oltretutto, il meccanismo del silenzio – assenso, in base
all’art. 5, comma 2, della legge.
Trattandosi,
dunque, di un diritto il cui esercizio è rimesso alla libera disponibilità del
titolare, deve conseguentemente ritenersi che, in base ai principi generali in
materia e nel rispetto delle forme prescritte, la rinuncia di tale diritto sia
ugualmente consentita al medesimo titolare non solo in momento antecedente alla
relativa opzione, ma anche dopo l’avvenuta ammissione al servizio civile,
atteso che detta ammissione non appare idonea, comunque, non solo a costituire,
ma neppure a modificare o ad estinguere la titolarità del diritto in questione.
2.-
Aggiungasi, come esattamente evidenziato dalla difesa del ricorrente, che
l’atto impugnato si appalesa illegittimo anche in ragione della recente
entrata in vigore della L. 23 agosto 2004, n. 226, che nell’ambito della
progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale ha di fatto
abolito il servizio militare obbligatorio, sospendendo le chiamate per
l’esercizio del servizio di leva a decorrere dal 1° gennaio 2005.
Allo
stato attuale, quindi il provvedimento dichiarativo dello status di obiettore di
coscienza, di cui alla pregressa normativa, ha perso ogni significato, sicché
se non è più necessario ottenere un provvedimento dichiarativo del proprio
status di obiettore, non si vedono le ragioni per cui ne debba essere inibita la
revoca, ove sussista il mutato convincimento in merito da parte del richiedente.
3.-
Per le argomentazioni che precedono il ricorso deve essere pertanto accolto, con
conseguente annullamento del provvedimento con esso impugnato, restando
assorbite le censure non esaminate.
4.-
Si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche accoglie il ricorso in epigrafe
indicato e, per l’effetto, annulla il provvedimento del Direttore Generale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Nazionale per il
Servizio Civile, prot. n. 2541/II/3 del 18.1.2005.
Spese
compensate.
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così
deciso in Ancona, nella camera di consiglio del giorno 22/02/2006, con
l'intervento dei signori:
Vincenzo
Sammarco, Presidente
Giuseppe
Daniele, Consigliere, Estensore
Liana
Tacchi, Consigliere
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L'ESTENSORE |
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IL
PRESIDENTE |
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IL
SEGRETARIO |
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DEPOSITATA
IN SEGRETERIA
Il
25/10/2006
(Art.
IL
DIRIGENTE
T.A.R.
Lombardia – Sent. n. 2150/06 del 13/11/2006
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
Sezione
III
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
sul
ricorso n. 1412/2005 proposto da T........ R..., rappresentato e difeso dagli
avv.ti Monica Cabello e Alessandra Berra ed elettivamente domiciliato nello
studio della seconda in Milano, via Pinerolo, n. 72;
contro
il
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro
tempore, nonché
per
l'annullamento
del
provvedimento del Prefetto della Provincia di Sondrio prot. n. 3888/Sett. I del
giorno 11 marzo 2005, con il quale è stato annullato il decreto prefettizio n.
3888/Sett. II del 31 luglio 1992 attributivo al ricorrente della qualifica di
agente di pubblica sicurezza.
VISTO
il ricorso con i relativi allegati;
VISTO
l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della
Prefettura di Sondrio;
VISTE
le memorie delle parti;
VISTA
l’ordinanza n. 1425/05 con la quale
VISTI
gli atti tutti della causa;
Nominato
relatore alla pubblica udienza del 19 ottobre 2006 il dr. Riccardo Giani;
Uditi,
ai preliminari, l’avv. U. Pillitteri, in sostituzione dell’avv. M. Cabello,
per parte ricorrente e l’avv. dello Stato F. Vignoli, per parte resistente;
Considerato
in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
Il
sig. T..... R....., vigile urbano del Comune di Chiesa in Valmalenco, ottenne
con decreto del Prefetto di Sondrio del 31.7.1992, su istanza presentata dal
Sindaco dell’Amministrazione civica, il riconoscimento della qualifica di
agente di pubblica sicurezza.
Se
nella nota del 21 gennaio 2004, nel motivare il mancato conferimento della
medesima qualifica ad altro agente di polizia municipale dello stesso Comune,
Contro
il suddetto atto il ricorrente agisce in giudizio formulando le seguenti
censure:
1)
Violazione e falsa applicazione degli
artt. 7, 8, 10 e 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere
per difetto di istruttoria e di motivazione, nonché per contraddittorietà,
erroneità dei presupposti e travisamento. Non sarebbe stato consentito al
ricorrente di partecipare effettivamente al procedimento, dal momento che tra la
comunicazione di avvio e l’adozione dell’atto qui impugnato è decorsa solo
una settimana, né avrebbe potuto dirsi che sussistevano ragioni di urgenza, in
sede di annullamento di un provvedimento assunto ben 13 anni prima. Per altro si
sarebbe con ciò violato il disposto dell’art. 21 nonies
della legge 241/90 ove prescrive che, ai fini dell’adozione di un
provvedimento di annullamento di un atto illegittimo, debbano configurarsi
ragioni di pubblico interesse, che l’adozione dell’atto avvenga entro un
ragionevole termine e che siano apprezzati i concorrenti interessi dei
destinatari;
2)
Violazione e falsa applicazione
dell’art. 11 disposizioni preliminari al Codice civile. Eccesso di potere per
contraddittorietà con precedenti atti della stessa Amministrazione procedente. La
legge 230 del 1998, posta a fondamento dell’atto di autotutela, è entrata in
vigore in epoca successiva all’attribuzione al ricorrente della qualifica
contestata e non potrebbe avere effetto retroattivo, come per altro in
precedenza riconosciuto dalla stessa Prefettura di Sondrio.
3)
Violazione e falsa applicazione
dell’art. 5, comma 5, della legge 7.3.1986, n. 65, come modificata dall’art.
17, comma 134, della legge 15.5.1997, n. 127, nonché dell’art. 18 della l.r.
4 del 14.4.2003. Contrasto sia con il regolamento dell’Unione dei Comuni della
Valmalenco per gli armamenti degli appartenenti alla polizia locale sia con le
direttive interpretative assunte in merito dal Ministero dell’Interno. La
nomina ad agente di P.S., a seguito della modifica di cui alla legge 127/97, non
comporterebbe necessariamente l’assegnazione di armamento, con il risultato
che gli obiettori di coscienza ben potrebbero svolgere le funzioni di agente di
P.S. senza tuttavia obbligo di porto d’arma.
Il
Ministero dell’Interno e
Con
ordinanza n. 1452 del 2005
Alla
pubblica udienza del 19 ottobre 2006, relatore il dr. Riccardo Giani, i
difensori hanno insistito nelle rispettive posizioni e la causa è stata quindi
trattenuta dal Collegio per la decisione.
DIRITTO
Con
il primo motivo il ricorrente avanza due distinte censure, con la prima
dolendosi del breve lasso di tempo intercorso tra la comunicazione dell’avvio
del procedimento e l’adozione dell’atto, da cui sarebbe conseguita la
vanificazione della comunicazione stessa, mentre con la seconda censura
evidenzia la violazione dell’art. 21-nonies
della legge 241 del 1990.
Entrambe
le censure sono fondate.
La
giurisprudenza amministrativa ha avuto modo a più riprese di evidenziare come,
sebbene l’art. 7 della legge 241 del 1990 non preveda un termine minimo che
debba necessariamente intercorrere tra comunicazione di avvio del procedimento
ed effettiva adozione dell’atto, tuttavia l’esigenza di concedere al
destinatario della comunicazione un congruo spazio temporale per lo svolgimento
delle proprie attività difensive (prendere visione degli atti del procedimento,
predisporre e presentare specifiche memorie scritte) s’impone in forza della ratio
dell’istituto della comunicazione di avvio, pena la riduzione di tale
adempimento ad un mero simulacro formale privo di ogni possibile effettiva
utilità (T.A.R. Marche, 7 febbraio 2006, n. 14;
T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 19 dicembre 2005, n. 2441; T.A.R.
Molise, 19 settembre 2005 , n. 874). Nella specie l’Amministrazione non ha
invero concesso al ricorrente un termine sufficiente per poter apprestare e
svolgere le proprie attività difensive, mortificando quindi la dialettica
endoprocedimentale e costringendo l’istante a far valere le proprie ragioni
solo nella sede giurisdizionale. Infatti a fronte di una comunicazione di avvio
del procedimento datata 2 marzo 2005, e pervenuta all’interessato il
successivo 4 marzo 2005, il provvedimento qui gravato è stato adottato in data
11 marzo
Quanto
al secondo profilo, l’art. 21-nonies della
legge 241 del 1990, introdotto dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, codificando
principi già elaborati dalla giurisprudenza, ha previsto che l’annullamento
d’ufficio del provvedimento illegittimo debba avvenire “sussistendone
le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto
degli interessi dei destinatari e dei controinteressati”. Il provvedimento
di annullamento d’ufficio qui impugnato, in primo luogo, è stato adottato
dall’Amministrazione a quasi tredici anni dalla data di adozione dell’atto
annullato, violando quindi la previsione normativa relativa al rispetto di un
“termine ragionevole”
intercorrente tra l’atto amministrativo e l’intervento in autotutela. Si
osservi, in più, che la conclusione non cambia anche allorquando, in aderenza
alla prospettazione dell’Amministrazione, si volesse prendere a riferimento la
data di entrata in vigore della legge 8 luglio 1998, n. 230, anche in questo
caso la p.a. avendo atteso ben sette anni prima dell’adozione
dell’annullamento d’ufficio, termine certamente non riconducibile al
concetto giuridico a contenuto indeterminato di “ragionevolezza”,
che può dirsi pertanto in questa sede oggettivamente insussistente. Peraltro il
provvedimento qui gravato è stato adottato al chiaro scopo di ripristinare,
secondo gli assunti dell’Amministrazione, la legalità violata, senza che
l’atto stesso sia stato sorretto da una adeguata motivazione né in ordine
all’interesse pubblico che giustifica tale ripristino – tanto più
necessaria a fronte di una effettiva esplicazione ultradecennale da parte del
ricorrente della funzione di agente di P.S. – né in punto di interesse del
destinatario dell’atto e dell’Amministrazione civica, di cui lo stesso è
dipendente, al mantenimento dell’atto annullato. In sostanza
Con
il terzo motivo il ricorrente si duole invece del contenuto dell’atto
impugnato, cioè della valutazione sulla cui base
La
censura è fondata.
L’art.
5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65 stabiliva che “gli
addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di
agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza, le armi, di cui possono
essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità
previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purchè
nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza”. Tale norma sembrava
in effetti porre un rapporto di consequenzialità necessaria tra il conferimento
all’agente di polizia municipale
della qualifica di agente di P.S. e il porto delle armi nei termini previsti dal
regolamento municipale. Tuttavia la norma citata è
stata novellata dall’art. 17, comma 134, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
adesso disponendo che “gli addetti al
servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di
pubblica sicurezza possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio
comunale, portare, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in
relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai
rispettivi regolamenti”, ove spicca l’apportata riforma in ordine alla
“possibilità” che i vigili
urbani cui è conferita la qualifica di agente di P.S. portino le armi, in
conformità alle deliberazioni in tal senso del Consiglio comunale. In tal modo,
come rilevato anche dal Consiglio di Stato nell’ordinanza di conferma del
provvedimento cautelare assunto dalla Sezione (Cons. Stato, sez. VI, ord.
5966/2005), “al riconoscimento
nei confronti dell’addetto al servizio municipale della qualifica di agente di
P.S. non segue, in rapporto di consequenzialità e obbligatorietà, l’onere di
prestazione del servizio armato”. Per altro, nella specie, il
regolamento comunale fa espresso divieto agli operatori di polizia locale che
hanno scelto l’obiezione di coscienza di portare armi di qualsiasi natura.
Alla luce delle svolte considerazioni il ricorrente ben potrà svolgere le
funzioni di agente di P.S., come peraltro ha fatto già per molti anni, nei
limiti in cui le stesse non richiedano l’adempimento di compiti presupponenti
il possesso delle armi.
La
fondatezza degli esaminati motivi, che evidenziano la illegittimità dell’atto
impugnato sia in termini procedimentali che di contenuto, esimono il Collegio
dall’esaminare il secondo motivo, attinente alla censurata lesione del
principio di irretroattività, che può ritenersi assorbito.
Il
ricorso deve quindi essere accolto. L’Amministrazione resistente deve quindi,
come di regola, essere condannata al pagamento delle spese di giudizio che sono
liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per
Condanna
il Ministero degli Interni al pagamento delle spese di giudizio liquidate in
euro 2.500 (duemilacinquecento/00), oltre Iva e Cap,
per spese, diritti ed onorari.
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così
deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 19 ottobre 2006, con
l'intervento dei magistrati:
Francesco
Mariuzzo
- Presidente
Riccardo
Giani
- Referendario est.
Luca
Monteferrante
- Referendario
ANNO
2006
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta
dai signori:
-
Annibale
MARINI
Presidente
-
Franco
BILE
Giudice
-
Giovanni Maria
FLICK
”
-
Francesco
AMIRANTE
”
-
Ugo
DE SIERVO
”
-
Romano
VACCARELLA
”
-
Paolo
MADDALENA
”
-
Alfio
FINOCCHIARO
”
-
Alfonso
QUARANTA
”
-
Franco
GALLO
”
-
Luigi
MAZZELLA
”
-
Gaetano
SILVESTRI
”
-
Sabino
CASSESE
”
-
Maria Rita
SAULLE
”
-
Giuseppe
TESAURO
”
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2,
comma 1, lettera a), e 15, comma 6, della legge 8 luglio 1998 n. 230 (Nuove
norme in materia di obiezione di coscienza) promosso con ordinanza del 3
settembre 2005 dal Tribunale amministrativo regionale del Piemonte ed iscritta
al n. 542 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 2005.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 2006 il Giudice relatore
Gaetano Silvestri.
Ritenuto
in fatto
1. − Con ordinanza depositata il 3 settembre 2005 il Tribunale
amministrativo regionale del Piemonte ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,
4 e 35 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del
combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lettera a),
e 15, comma 6, della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di
obiezione di coscienza), nella parte in cui stabilisce che i soggetti ammessi a
prestare il servizio civile non possono detenere né usare le armi indicate
dagli artt. 28 e 30 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), né assumere ruoli
imprenditoriali o direttivi nella fabbricazione e commercializzazione di armi e
materiali esplodenti, e vieta alle autorità di pubblica sicurezza di rilasciare
o rinnovare ai medesimi soggetti qualsiasi autorizzazione relativa all'esercizio
delle predette attività.
1.1. − Il giudice rimettente è investito del ricorso presentato da
O... G..... per ottenere l'annullamento, previa sospensione, del
provvedimento emanato dalla Provincia di Cuneo − area funzionale del
territorio, ufficio polizia mineraria − con il quale è stata disposta «l'immediata
sospensione dell'idoneità all'impiego di esplosivi nelle attività estrattive»
a suo tempo rilasciata al ricorrente, nonché l'annullamento di ogni altro atto
connesso e, in particolare, della comunicazione inviata dalla Questura di Torino
− divisione di polizia amministrativa e sociale, sezione armi ed esplosivi
− alla Provincia di Cuneo, riguardante l'assolvimento degli obblighi
militari da parte del ricorrente e la conseguente incompatibilità all'uso di
esplosivi.
1.2. − Il giudice a quo riferisce,
in punto di fatto, che il ricorrente, in qualità di legale rappresentante della
EGO s.r.l., società avente ad oggetto prevalentemente la coltivazione di cave
di pietra, ha chiesto alla Provincia di Cuneo il nulla osta per l'acquisto del
materiale esplosivo necessario all'esecuzione di lavori di estrazione di blocchi
lapidei nella cava sita in Comune di Rorà (TO), allegando, tra l'altro,
l'attestato di idoneità all'impiego di esplosivi nell'attività estrattiva. Con
il provvedimento oggetto di impugnazione
Nel giudizio a quo la difesa
del ricorrente ha prospettato il dubbio di costituzionalità della normativa
applicata dalla Provincia di Cuneo, chiedendo al giudice di sollevare la
relativa questione.
1.3. − Il rimettente condivide il dubbio prospettato dalla parte
ricorrente, sul rilievo che il richiamo contenuto nell'art. 2, comma 1, lettera a),
della legge n. 230 del 1998, agli artt. 28 e 30 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, comporterebbe l'equiparazione del materiale esplodente alle
armi, ai fini del divieto stabilito nel successivo art. 15, comma 6, della
medesima legge n. 230 del 1998.
In punto di non manifesta infondatezza, il rimettente evidenzia
l'irragionevolezza della normativa impugnata là dove stabilisce un divieto
indiscriminato all'uso degli esplosivi, per i soggetti che abbiano esercitato il
diritto di obiezione di coscienza, senza distinguere tra le diverse possibili
destinazioni del materiale esplodente. Sarebbe di tutta evidenza, a parere del
rimettente, che l'utilizzo di tale materiale per fini estrattivi non si ponga in
alcun modo in conflitto con la scelta di ripudio delle armi, alla quale
l'ordinamento collega il diritto all'obiezione di coscienza, con la conseguenza
che il comportamento in esame non rientrerebbe tra quelli che il legislatore ha
inteso vietare per la sola ragione che essi risultano «incoerenti» con la
scelta dell'obiezione.
Ritiene il rimettente, inoltre, che la previsione contenuta nell'art. 2,
comma 1, lettera a), della legge n.
230 del 1998, risulti intrinsecamente contraddittoria, in quanto, mentre con
riferimento alle armi introduce la distinzione fondata sulla «offensività», là
dove stabilisce che non incide sull'esercizio del diritto di obiezione di
coscienza la titolarità di licenze o autorizzazioni relative ad armi o
strumenti che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona, richiamando
il disposto dell'art. 2, primo comma, lettera h),
e terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della
disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli
esplosivi), tralascia di operare analoga distinzione con riguardo ai diversi
possibili usi del materiale esplodente.
Ulteriore elemento di censura è individuato dal rimettente nella
ingiustificata disparità di trattamento, sotto il profilo della limitazione del
diritto al lavoro, che la normativa impugnata produrrebbe tra coloro i quali,
essendo nati dopo il 1° gennaio 1985, ai sensi dell'art. 1 della legge 23
agosto 2004, n. 226 (Sospensione anticipata del servizio di leva e disciplina
dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il
conseguente coordinamento con la normativa di settore), non sono più chiamati a
svolgere il servizio di leva obbligatorio, e coloro i quali, essendo nati prima
di tale data, sono stati costretti a rendere palese la propria convinzione
contraria all'uso delle armi, con la conseguenza di essere assoggettati alle
limitazioni e restrizioni in ambito lavorativo previste dalle norme in esame.
1.4. − In punto di rilevanza il rimettente evidenzia che,
risultando l'attestato di idoneità all'utilizzo di esplosivi a fini estrattivi
indispensabile per lo svolgimento dell'attività lavorativa del ricorrente, ed
essendo altresì l'atto impugnato corrispondente al paradigma normativo
delineato dalla legge in materia di obiezione di coscienza, l'accoglimento della
questione di costituzionalità sarebbe pregiudiziale all'annullamento di tale
atto.
2. − è intervenuto
in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la declaratoria
di manifesta infondatezza della questione.
A parere della difesa erariale, i divieti previsti dalle disposizioni
impugnate sarebbero coerenti con la ratio
dell'istituto dell'obiezione di coscienza, che valorizza la convinzione
personale del cittadino il quale − per ragioni di pensiero, morali o
religiose − rifiuti l'uso delle armi, consentendogli per ciò solo di
sottrarsi all'arruolamento, e con esso allo status
di militare, in deroga al principio sancito dall'art. 52 della Costituzione.
La scelta di coscienza non ammetterebbe eccezioni, come desumibile dal
tenore letterale dell'art. 1 della legge n. 230 del 1998, e come già affermato
da questa Corte nelle sentenze numeri 470 e 409 del 1989, essendo obiettore di
coscienza colui il quale rifiuta qualsiasi rapporto con le armi.
Su questa premessa la difesa dello Stato esclude che l'obiettore possa
trovarsi nella condizione di dover fare uso delle armi, sicché mancherebbe il
presupposto della necessità di averne la disponibilità, al quale l'ordinamento
subordina la concessione delle licenze e autorizzazioni in materia.
La difesa erariale contesta, inoltre, la fondatezza della censura
prospettata dal rimettente sotto il profilo della mancata distinzione, nelle
norme impugnate, tra le possibili diverse destinazioni dei materiali esplodenti,
evidenziando che questi ultimi si caratterizzano per la permanente potenzialità
offensiva, a differenza di quanto avviene per le tipologie di armi individuate
nell'art. 2, comma 3, della legge n. 110 del 1975, le quali, per caratteristiche
intrinseche, non hanno «attitudine a recare offesa alla persona».
Con riferimento, infine, alla denunciata disparità di trattamento, che
deriverebbe dall'applicazione della normativa censurata, tra soggetti nati prima
e dopo l'anno 1985, essendo soltanto i primi destinatari dei divieti e della
conseguente compressione del diritto al lavoro, la difesa erariale segnala
l'erroneità del presupposto dal quale muove il rilievo del rimettente, secondo
cui il servizio di leva obbligatorio sarebbe stato abolito, mentre in realtà la
riforma di settore ha soltanto sospeso tale servizio, prevedendo che esso possa
essere ripristinato alle condizioni indicate nell'art. 2, comma 1, lettera f),
della legge 14 novembre 2000, n. 331 (Norme
per l'istituzione del servizio militare professionale).
Pertanto, secondo la difesa dello Stato, il divieto di ottenere licenze
ed autorizzazioni concernenti l'uso di armi ed esplosivi riguarderebbe anche i
soggetti nati dopo il 1985, nell'ipotesi in cui costoro intendano conservare il
diritto ad esercitare l'obiezione di coscienza al servizio militare in caso di
ripristino del servizio di leva obbligatorio. Tale divieto discende dalla
previsione contenuta nell'art. 2, comma 1, lettera a),
della legge n. 230 del 1998, che preclude l'esercizio del diritto di obiezione
di coscienza ai titolari di licenze e autorizzazioni in materia di armi ed
esplosivi.
Considerato
in diritto
1. – Il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte ha sollevato,
in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lettera a),
e 15, comma 6, della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di
obiezione di coscienza), nella parte in cui stabilisce che i soggetti ammessi a
prestare il servizio civile non possono detenere né usare le armi indicate
dagli artt. 28 e 30 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), né assumere ruoli
imprenditoriali o direttivi nella fabbricazione e commercializzazione di armi e
materiali esplodenti, e vieta alle autorità di pubblica sicurezza di rilasciare
o rinnovare ai medesimi soggetti qualsiasi autorizzazione relativa all'esercizio
delle predette attività.
2. – La questione non è fondata nei sensi di seguito esposti.
2.1. – La norma impugnata vieta a coloro che sono stati ammessi a
prestare servizio civile di detenere e usare le armi di cui agli artt. 28 e 30
del r.d. n. 773 del 1931 nonché di assumere ruoli imprenditoriali o direttivi
nella fabbricazione e commercializzazione, anche a mezzo di rappresentanti,
delle predette armi, delle munizioni e dei materiali esplodenti.
La ratio del divieto è
evidente. I soggetti che ottengono di prestare il servizio civile sostitutivo di
quello militare esercitano una facoltà che l'ordinamento riconosce loro in
quanto «per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle libertà
di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale
dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e
politici, opponendosi all'uso delle armi, non accettano l'arruolamento nelle
Forze armate e nei Corpi armati dello Stato» (art. 1, comma 1, della legge n.
230 del 1998). Il diritto all'obiezione di coscienza fa perno dunque sul
rifiuto, da parte di alcuni cittadini, di usare «le armi» per motivi ideali o
religiosi, che il legislatore ritiene meritevoli di tutela.
La stessa ratio posta a
fondamento del diritto impone che i soggetti beneficiari mantengano integra,
almeno in foro externo, quella
coerenza morale, ideale e religiosa che ha motivato il loro rifiuto di prestare
il servizio militare. Il divieto loro imposto, a carattere generalizzato e
permanente, di usare o detenere armi, è volto a dare effettività e serietà ad
una scelta di ripudio della violenza che, se contraddetta da comportamenti
successivi incompatibili con le alte ragioni etiche e religiose addotte,
perderebbe, in tutto o in parte, la sua natura ideale, e rivelerebbe una
probabile funzione strumentale.
Il legislatore ha altresì aggiunto al divieto di uso o detenzione delle
armi anche quello di svolgere, con ruoli imprenditoriali o direttivi, attività
industriali o commerciali nel settore delle armi stesse oltre che degli
esplosivi. Si tratta di conseguenza logica del divieto principale, giacché non
avrebbe senso vietare l'uso e la detenzione delle armi agli obiettori di
coscienza, se si consentisse loro di svolgere attività, anche redditizie, in
posizione non subordinata o meramente esecutiva, nella produzione e
distribuzione di oggetti o sostanze aventi la medesima natura.
Le armi sono qualificate come tali in quanto la loro «destinazione
naturale è l'offesa alla persona», come testualmente recita il primo comma
dell'art. 30 del r.d. n. 773 del
Quest'ultima norma si riferisce, con tutta evidenza, a quelli che, nel
linguaggio comune, vengono denominati «ordigni bellici», dotati di uguale, se
non superiore, capacità di offesa alla persona. Si tratta cioè di una nozione
specifica, esattamente calibrata sull'attuale e immediata predisposizione del
materiale esplodente per fini di offesa alla persona.
2.2. – Da quanto sinora detto si deduce che l'intento del legislatore
è quello di circoscrivere in modo preciso il concetto di «arma», che risulta
complessivamente integrato dal primo e dal secondo comma del citato art. 30 del
r.d. n. 773 del
La normativa sopra richiamata distingue tra esplosivi riconducibili alle
armi, vale a dire ordigni bellici costituiti da macchine o involucri destinati
ad essere utilizzati a fini offensivi, ed esplosivi in sé considerati,
assoggettati ad una disciplina restrittiva di pubblica sicurezza (artt. 46-57
del r.d. n. 773 del 1931) diversa da quella riguardante le armi (artt. 28 e 30
del medesimo t.u.), oltre che, naturalmente, a disposizioni penali di carattere
generale che riguardano tutti i cittadini indistintamente.
2.3. – La conseguenza della ricognizione normativa prima effettuata è
che il divieto contenuto nella norma impugnata, poiché prevede, in stretta
sequenza, le armi, le munizioni e i materiali esplodenti, riguarda questi ultimi
in quanto predisposti per l'offesa alla persona. Si deve trattare di ordigni
bellici assimilabili – sia ai fini di pubblica sicurezza, sia ai fini
specifici della legge sull'obiezione di coscienza – alle armi in senso
stretto. Restano esclusi da tale ambito gli esplosivi destinati
inequivocabilmente ed esclusivamente a fini civili, quali quelli utilizzati, ad
esempio, in cave, miniere, fuochi artificiali e simili, che, per le
caratteristiche del loro confezionamento e le modalità del loro impiego, non
sono destinati a recare offesa alle persone.
Giova ricordare che la fabbricazione, la commercializzazione e
l'utilizzazione delle sostanze esplodenti non è libera, ma è assoggettata,
come già s'è detto, a precise autorizzazioni da parte dell'autorità di
pubblica sicurezza e a particolari cautele, volte a prevenire, come si legge
nella rubrica del capo V del r.d. n. 773 del 1931, «infortuni e disastri». Il
rigoroso regime di autorizzazioni e cautele previsto dalla legge serve proprio a
mantenere e garantire la non offensività degli esplosivi utilizzati per fini
civili.
Dipende dalla finalità dichiarata e documentata dall'interessato,
nell'istanza volta al rilascio della prescritta autorizzazione, l'applicabilità
o meno del divieto di cui all'art. 15, comma 6, della legge n. 230 del 1998. È
appena il caso di aggiungere che l'autorità di pubblica sicurezza deve
accertare l'attendibilità della dichiarazione e vigilare sull'uso effettivo
degli esplosivi da parte del soggetto autorizzato. Ciò non attiene però alla
norma, ma alla sua applicazione.
3. – In conclusione, le disposizioni impugnate devono essere
interpretate alla luce della finalità del legislatore di vietare l'uso e la
detenzione di «armi» da parte di soggetti che, per effetto del ripudio di
quelle stesse armi, hanno ottenuto di sostituire il servizio civile a quello
militare. Le proposizioni normative impugnate non solo non conducono
necessariamente all'interpretazione adottata dal giudice rimettente, ma
implicano viceversa, secondo una loro lettura sistematica, la restrizione del
divieto agli esplosivi che siano classificabili come armi o parti di esse. Gli
obiettori di coscienza che, muniti delle prescritte autorizzazioni, detengono o
usano materiali esplosivi destinati esclusivamente e inequivocabilmente a fini
civili, o assumono ruoli imprenditoriali o direttivi nella fabbricazione e
commercializzazione, anche mediante rappresentanti, degli stessi, non entrano in
contraddizione con la scelta fatta al momento della richiesta di svolgere il
servizio civile, ma si limitano ad esercitare, nei modi e nei limiti previsti
dalla legge, un'attività o una professione di natura prettamente civile.
L'esito interpretativo fin qui illustrato non solo non è contraddetto
dall'art. 2, comma 1, lettera a),
della legge n. 230 del 1998, ma da questo riceve ulteriore conferma. Tale norma
esclude dal divieto per gli obiettori di coscienza le «armi di cui al primo
comma, lettera h), nonché al terzo
comma dell'art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come sostituito dall'art.
1, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36». Si tratta – dopo le
ulteriori modifiche apportate dalla legge 21 dicembre 1999, n. 526 (Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunità europee. Legge comunitaria 1999) all'art. 2 della legge 18 aprile
1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle
armi, delle munizioni e degli esplosivi) – delle «repliche di armi antiche ad
avancarica di modelli anteriori al 1890, fatta eccezione per quelle a colpo
singolo» e delle «armi comuni da sparo […] denominate “da bersaglio da
sala”, o ad emissione di gas, nonché [de] le armi ad aria compressa o gas
compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica non
superiore a 7,5 joule, e [de] gli
strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero
di armi o strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'art. 6
escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare
offesa alla persona».
Il legislatore ha voluto esplicitamente escludere dal divieto imposto
agli obiettori di coscienza gli oggetti indicati da tali norme perché gli
stessi sono classificati dalla legge come «armi e munizioni comuni da sparo»
(art. 2, comma 1, della legge n. 110 del 1975). In mancanza di tale espressa
sottrazione al divieto, quest'ultimo si sarebbe loro esteso in modo automatico
in base alla comune denominazione di «armi». Ciò riceve conferma dalla
sottrazione in via generale al regime giuridico delle armi di quelle, pur così
comunemente chiamate, ma considerate, previa valutazione degli organi
competenti, prive di attitudine a recare offesa alle persone. In altre parole, a
fini generali il legislatore ha incluso tra le «armi» quelle ad aria
compressa, i lanciarazzi e simili, giacché dotati di una potenziale capacità
offensiva, anche se ridotta, ed ha escluso, sempre in linea generale, quelle che
non possiedono tale capacità. Inoltre ha escluso, con la norma impugnata, ai
limitati fini del divieto per gli obiettori di coscienza, anche le suddette «armi»,
equiparando così la minore offensività alla sua mancanza. Non solo tale
esplicita esclusione non dimostra a
contrario l'inclusione nel divieto degli esplosivi destinati a fini civili,
come ritiene il giudice a quo, ma
mette in luce la vigenza nel diritto positivo del criterio della non offensività
per la persona come ratio della
legislazione specifica in materia e quindi come canone per la sua
interpretazione.
4. – La corretta ricostruzione ermeneutica delle disposizioni impugnate
esonera dall'esame di tutte le censure di legittimità costituzionale contenute
nell'ordinanza di rimessione, che devono essere pertanto rigettate.
dichiara non
fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lettera a),
e 15, comma 6, della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di
obiezione di coscienza), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 della
Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Piemonte con
l'ordinanza citata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 3 aprile 2006.
F.to:
Annibale
MARINI, Presidente
Gaetano
SILVESTRI, Redattore
Giuseppe
DI PAOLA, Cancelliere
Depositata
in Cancelleria il 7 aprile 2006.
Il
Direttore della Cancelleria
F.to:
DI PAOLA
Ordinanza emessa il 3 settembre 2005 dal Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte sul ricorso proposto da O... G..... contro Provincia di Cuneo ed altra . Servizio militare - Soggetti ammessi a prestare servizio civile - Divieto di assumere ruoli imprenditoriali e direttivi nella fabbricazione e commercializzazione di armi e materie esplodenti - Conseguente diniego di autorizzazione da parte delle autorita' di pubblica sicurezza all'esercizio di attivita' di direttore di cave ai soggetti che abbiano prestato servizio civile in quanto obiettori di coscienza - Irragionevolezza - Ingiustificato deteriore trattamento dei soggetti nati entro l'anno 1985, rispetto a quelli nati successivamente non obbligati all'espletamento di servizio militare o civile - Incidenza sul diritto al lavoro e sul principio di tutela del lavoro. - Legge 8 luglio 1998, n. 230, artt. 2, comma, lett. a), e 15, comma 6. - Costituzione, artt. 3, 4 e 35. (Gazz.Uff. , serie speciale Corte Cost., n. 46 del 16-11-2005 )
-------------------
Reg.
Ord. n. 29/05
R
E P U B B L I C A I T A L I A
N A
Signori:
-
Giuseppe CALVO
-
Presidente
-
Roberta
VIGOTTI
-
Consigliere, relatore ed estensore
-
Richard
GOSO
-
Referendario
ha
pronunciato la presente
O
R D I N A N Z A
nella
camera di consiglio del 2 settembre 2005
Visto l’art. 21
della legge 6.12.1971, n. 1034, nel testo modificato dalla legge 21.7.2000, n.
205 e l’art. 36 del Regolamento 17.8.1907, n. 642;
Visto il ricorso n.
976/05 proposto da O... Gi...., rappresentato e difeso dall’avv. Manuela
Sanvido, elettivamente domiciliato in Torino, via Grassi n. 9 presso lo studio
dello stesso;
-
ricorrente
contro
la
provincia di Cuneo – area funzionale del territorio, ufficio polizia
mineraria, in persona del legale rappresentante pro tempore;
-
intimata, non costituita
la
questura di Torino – divisione di polizia amministrativa e sociale, in persona
del legale rappresentante pro tempore;
-
intimata, non costituita
per
l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
-
del provvedimento della provincia di
Cuneo – area funzionale del territorio, ufficio polizia mineraria, comunicato
al sig. Gianluca Odetto e, per conoscenza, alla Questura di Torino con nota
27.4.2005, prot. n. 21836/6-13-7, inviata il 3.5.2005, con cui è stata disposta
nei confronti dell’ing. Odetto Gianluca “l’immediata sospensione
dell’idoneità all’impiego di esplosivi nelle attività estrattive” a suo
tempo rilasciata dalla provincia di Cuneo al medesimo ing. Odetto;
-
di ogni altro atto comunque connesso,
precedente o successivo, presupposto o consequenziale e, in particolare, della
comunicazione della questura di Torino – divisione di polizia amministrativa e
sociale, I sezione aa.gg. armi esplosivi, inviata alla provincia di Cuneo
“relativamente all’assolvimento degli obblighi militari” e citata nella
suddetta nota 27.4.2005 prot. n. 21 838/6-13-7 della provincia di Cuneo.
Visti gli atti e
documenti depositati col ricorso;
Vista la domanda
cautelare presentata in via incidentale dal ricorrente;
Uditi, nella camera
di consiglio del 2 settembre 2005, relatore il consigliere Roberta Vigotti,
l’avv. A. Congiu su delega dell’avv. Sanvido;
Ritenuto e considerato quanto segue:
FATTO
Odetto
Gianluca, legale rappresentante della società EGO s.r.l., che si occupa
prevalentemente della coltivazione di cave di pietra, espone di aver chiesto il
nulla osta per l’acquisto di materiale esplosivo necessario per l’esecuzione
di lavori di estrazione di blocchi lapidei nella cava sita nel comune di Rorà,
da prelevarsi entro il 14 giugno 2005, allegando la documentazione necessaria,
ed in particolare l’attestato di idoneità all’impiego degli esplosivi nelle
attività estrattive. Con il provvedimento impugnato la provincia di Cuneo ha
comunicato al ricorrente di aver ricevuto segnalazione dalla questura di Torino
che la scelta del servizio civile per l’assolvimento dell’obbligo di leva,
operata dal ricorrente, è incompatibile con il possesso dell’attestato di
idoneità, e ne ha sospeso l’efficacia.
Tale
provvedimento, che applica il combinato disposto degli artt. 2 comma 1 lett. a)
e 15, comma 6, legge n. 230 del 1998, viene censurato sotto il profilo
dell’illegittimità costituzionale, in quanto le suddette norme
contrasterebbero con gli artt. 3, 4 e 35 Cost., sotto il profilo che gli
esplosivi, compresi testualmente tra le armi, sono necessari per l’attività
di direttore di cave espletata dal ricorrente, mentre, d’altra parte, il
concetto di “arma” avversato nel rifiutare il servizio militare è
radicalmente diverso da quello connesso all’uso civile di estrazione di
materiali lapidei, ed ha attinenza all’uso della violenza rivolta contro altri
esseri umani.
La
norma evidenziata preclude al ricorrente, senza il supporto di alcuna
ragionevolezza, la possibilità di provvedere ad adempimenti che costituiscono
parte fondamentale della propria attività professionale, comprimendo così il
suo diritto al lavoro; né tale compressione può trovare giustificazione in una
presunta volontà di sottrarsi al dovere sancito dall’art. 52 Cost., posto che
l’adempimento agli obblighi di leva può essere assolto, a norma dell’art. 1
legge n. 230 del 1998, prestando un servizio civile sostitutivo del servizio
militare.
Il
combinato disposto dagli artt. 2 comma 1 lett. a) e 15 comma 6 legge n. 230 del
1998 confligge poi, secondo il ricorrente, con l’art. 3 Cost., dal momento che
l’art. 7 d.lgs. n. 215 del 2001, come mod. dall’art. 1 legge n. 226 del
Il
ricorrente conclude perché il Tribunale, previa rimessione della questione alla
Corte Costituzionale in quanto rilevante e non manifestamente infondata, annulli
i provvedimenti impugnati e ne sospenda interinalmente l’efficacia.
All’odierna
camera di consiglio l’incidente cautelare è passato in decisione.
DIRITTO
Il
ricorrente, direttore di cava in diverse attività per le quali l’idoneità
all’utilizzo di esplosivi a fini estrattivi di materiale lapideo è
indispensabile, ed in possesso dei relativi provvedimenti autorizzativi, impugna
la sospensione disposta dalla provincia di Cuneo dell’idoneità suddetta a
motivo della scelta a suo tempo operata di svolgere il servizio civile
sostitutivo di quello militare.
Tale
provvedimento è giustificato in base al combinato disposto degli artt. 2 comma
1 lett. a) e 15 comma 6, legge n. 230 del
Tuttavia,
il Collegio dubita della corrispondenza al dettato costituzionale del combinato
disposto costituito dalle norme citate; la questione, oltre ad essere rilevante
(poiché il suo accoglimento da parte della Corte Costituzionale determinerebbe
l’annullamento del provvedimento impugnato in principalità, che su di esso
elusivamente si basa), è anche non manifestamente infondata, sotto i seguenti
profili:
1)
pare innanzitutto contrastante con l’art. 3 Cost. l’indistinta
considerazione operata dalla norma, ai fini che ne occupano, di tutti gli usi
possibili delle armi (o meglio, del materiale esplodente): se è vero, come la
giurisprudenza ha osservato, che il divieto di rilascio di porto d’arma per
uso caccia a coloro che sono stati ammessi al servizio civile sostitutivo trova
legittimazione della corrispondenza necessaria con la intima convinzione di
coscienza che porta il soggetto interessato al ripudio di ogni rapporto con
l’arma e non solo dell’uso della stessa contro esseri umani, ciò non è
sufficiente a ritenere assimilabile nella questione di coscienza anche l’uso
del materiale per fini di mera utilizzazione estrattiva. Assimilando un tale uso
al fine di definire il possibile oggetto dell’obiezione di coscienza,
attinente a convinzioni religiose o di pensiero, la norma mostra di assimilare
sotto il concetto di “arma” fattispecie diverse, sia materialmente che
funzionalmente, e dotate di una notevole diversità di valore sociale. Sotto
questo profilo, la norma appare anche contraddittoria, dal momento che si
preoccupa di esentare dalla conseguenza comune le “armi di cui al primo comma,
lett. h), nonché al terzo comma dell’art. 2 della legge n. 110 del 1975, come
sostituito dall’art. 1 comma 1, della legge n. 36 del
Se
dunque la stessa norma che pone il divieto generalizzato di autorizzabilità
all’uso degli esplosivi per chi abbia optato per l’obiezione di coscienza si
preoccupa di escludere esplicitamente una categoria di armi, in base alla
mancanza di attitudine ad offendere la persona, appare contraddittorio non
distinguere anche, tra le materie esplodenti, quelle il cui uso sia destinato ad
usi non offensivi, eventualmente previo accertamento caso per caso e con
l’apprestamento di adeguati controlli.
Come
argomenta il ricorrente, le norme in discorso determinano anche una evidente
disparità di trattamento tra coloro che, per essere nati dopo il primo gennaio
La
questione dell’infrazione agli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione appare
pertanto, oltre che rilevante al fine del decidere, non manifestamente
infondata, in quanto le norme in discorso paiono da un lato assimilare
ingiustificatamente fattispecie diverse, e, dall’altro, determinare una
diversità di trattamento tra situazioni assimilabili negli elementi rilevanti,
inoltre, esse sembrano discriminare ingiustificatamente, in base al mero dato
anagrafico, il diritto al lavoro di una categoria di soggetti.
La
risoluzione della questione di costituzionalità deve pertanto essere rimessa
alla Corte Costituzionale, mentre il giudizio deve essere sospeso in attesa
della decisione, necessaria al fine della decisione anche dell’incidente
cautelare
P.Q.M.
Il
Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte - prima sezione –
-
sospende il giudizio in corso;
-
ordina la trasmissione della presente
ordinanza e degli atti del giudizio alla Corte Costituzionale;
-
ordina la notificazione
dell’ordinanza stessa alle parti in causa e alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri e la sua comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento.
Così
deciso in Torino, nella camera di consiglio del 2 settembre 2005.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE
f.to. Giuseppe Calvo F.to R. Vigotti
il Direttore di segreteria
f.to M. Luisa Cerrato Soave
Depositata in segreteria a sensi di legge
il 3 settembre 2005
il Direttore di segreteria
f.to M. Luisa Cerrato Soave